Detenzione di Stupefacenti: Il Ricorso è Inammissibile se Manifestamente Infondato
L’illecita detenzione di stupefacenti è un reato che continua a occupare le aule di giustizia, con casistiche che spesso arrivano fino alla Corte di Cassazione. Una recente ordinanza offre spunti importanti sui criteri di valutazione della responsabilità e sui limiti dell’impugnazione. Analizziamo una decisione con cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la solidità delle motivazioni dei giudici di merito.
I Fatti del Caso: La Condanna per Detenzione di Hashish
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo per illecita detenzione di hashish, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale. In seguito, la Corte d’Appello competente ha parzialmente riformato la sentenza. Pur confermando la responsabilità penale dell’imputato, i giudici di secondo grado hanno riconosciuto l’ipotesi del fatto di lieve entità, prevista dal comma 5 dell’articolo 73 del Testo Unico Stupefacenti. Questa riqualificazione ha comportato una riduzione del trattamento sanzionatorio, ma ha lasciato invariata la condanna nel resto.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità e alla mancata esclusione della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione si fonda sulla valutazione di manifesta infondatezza delle doglianze presentate. La Suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, confermando di fatto la pronuncia della Corte d’Appello.
Le Motivazioni sulla Detenzione di Stupefacenti e l’Inammissibilità
Le motivazioni della Corte sono chiare e si articolano su due fronti principali, corrispondenti ai motivi del ricorso. In primo luogo, la Corte ha smontato la presunta contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello. In secondo luogo, ha giustificato la conferma della recidiva.
La Coerenza della Motivazione Territoriale
Il ricorrente lamentava una contraddizione nella sentenza di secondo grado. Secondo la sua tesi, non era logico che i giudici avessero da un lato confermato la sua colpevolezza basandosi sulle valutazioni del primo giudice, e dall’altro avessero applicato l’ipotesi lieve del reato (comma 5, art. 73) per l’assenza di prove di un’attività di spaccio su larga scala.
La Cassazione ha respinto questa argomentazione, giudicandola manifestamente infondata. Ha sottolineato che non vi è alcuna contraddizione. La Corte territoriale ha correttamente condiviso le conclusioni del primo giudice riguardo a due punti chiave:
1. Riconducibilità della droga: La sostanza stupefacente trovata nella camera dell’imputato era a lui attribuibile.
2. Finalità di spaccio: La detenzione non era per uso personale. Questa conclusione si basava sull’incompatibilità tra il quantitativo detenuto e le precarie condizioni economiche dichiarate dall’imputato. È logico presumere che chi non ha mezzi economici difficilmente detiene una certa quantità di droga per sé, essendo più probabile che sia destinata alla vendita.
Allo stesso tempo, l’applicazione dell’ipotesi lieve non smentisce la finalità di spaccio, ma semplicemente ne circoscrive la portata, escludendo un’attività su vasta scala.
La Questione della Recidiva
Anche la seconda censura, relativa alla mancata esclusione della recidiva, è stata ritenuta infondata. La Corte d’Appello aveva ampiamente motivato la sua decisione, evidenziando non solo un precedente specifico a carico dell’imputato, ma anche le numerose tappe di un percorso criminale ultraventennale. Secondo la Cassazione, questa diffusa motivazione giustifica pienamente la decisione di non escludere la recidiva, rendendo il motivo di ricorso del tutto pretestuoso.
Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. La Suprema Corte verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Se le ragioni esposte dai giudici di merito sono coerenti, non contraddittorie e legalmente fondate, come nel caso di specie, il ricorso basato su una diversa interpretazione dei fatti è destinato all’inammissibilità. In materia di detenzione di stupefacenti, la valutazione della finalità di spaccio può basarsi anche su elementi logici, come il rapporto tra la quantità di sostanza e la situazione economica dell’imputato, senza che ciò entri in conflitto con il riconoscimento di un fatto di lieve entità.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze presentate sono state ritenute manifestamente infondate. La Corte di Cassazione ha giudicato logica e non contraddittoria la motivazione della Corte d’Appello sia sulla responsabilità penale sia sulla mancata esclusione della recidiva.
In base a quali elementi i giudici hanno confermato la finalità di spaccio?
La finalità di spaccio è stata confermata sulla base della riconducibilità della droga all’imputato (rinvenuta nella sua camera) e, soprattutto, sull’incompatibilità tra il quantitativo detenuto e le sue precarie condizioni economiche dichiarate, un elemento che rendeva inverosimile l’ipotesi di un uso esclusivamente personale.
Perché non è stata esclusa la recidiva, nonostante il reato sia stato qualificato come di lieve entità?
La recidiva non è stata esclusa a causa del passato criminale dell’imputato. La Corte ha valorizzato non solo un precedente specifico per lo stesso tipo di reato, ma anche un percorso criminale complessivo lungo oltre vent’anni, ritenendo che tali elementi giustificassero ampiamente la decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18709 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18709 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del delitto di illecita detenzione d hashish – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/09/20 con cui la Corte d’Appello di Torino ha parzialmente riformato (riconoscen l’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73, riducendo conseguentement trattamento sanzionatorio e confermando nell resto) la condanna in primo grad irrogata dal G.i.p. del Tribunale di Novara, deducendo violazione di legge e v di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità e alla manc esclusione della recidiva;
ritenuto che la prima doglianza sia manifestamente infondata, no sussistendo la dedotta contraddittorietà nella motivazione della Corte territo che – da un lato – ha condiviso le valutazioni del primo giudice in ordine si riconducibilità al ricorrente della droga rinvenuta nella sua carnera, sia fin spaccio sottesa alla detenzione (anche alla luce della incompatibilit quantitativo detenuto con le precarie condizioni economiche dichiarate d ricorrente), e – d’altro lato – ha ritenuto di applicare il comrna 5 dell’ assenza di elementi idonei a comprovare un’attività di spaccio su larga scala;
ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residu censura, alla luce della diffusa motivazione che ha posto in rilievo sia il prec specifico a carico dell’COGNOME, sia le ulteriori tappe di un percorso crimin ultraventennale (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma d euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de ammende.
Così deciso in -1 -i a, il 23 febbraio 2024 Il Consig r estensore
Il Presidente