Detenzione Stupefacenti: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso non può limitarsi a ripetere argomenti già esaminati e respinti nei gradi di giudizio precedenti. Il caso in esame riguarda una condanna per detenzione stupefacenti, dove l’imputato ha visto il suo ricorso dichiarato inammissibile proprio per la sua natura meramente reiterativa.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un uomo per il delitto previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero la detenzione di sostanze stupefacenti per fatti di lieve entità. La condanna, emessa dal tribunale, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Firenze.
L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, sostenendo che la detenzione della sostanza (nello specifico, 30 dosi di eroina) fosse finalizzata esclusivamente all’uso personale e non allo spaccio. Tale argomentazione era già stata presentata e rigettata in appello.
L’Analisi della Corte di Cassazione sulla detenzione stupefacenti
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come esso fosse ‘interamente reiterativo’ dello stesso motivo già proposto in appello. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una ‘congrua argomentazione’ per escludere la tesi dell’uso personale, con la quale il ricorrente non si era confrontato in modo specifico e puntuale.
Il ruolo della Corte di Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare i fatti nel merito, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorso si limita a riproporre le stesse questioni di fatto, senza individuare vizi di legittimità nella decisione del giudice precedente, esso non può essere accolto.
I Criteri per Escludere l’Uso Personale
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su elementi oggettivi e non arbitrari, come:
* La detenzione di un quantitativo non trascurabile (30 dosi di eroina).
* Il fatto che la sostanza fosse stata trovata fuori dall’abitazione dell’imputato.
* L’assenza di una provata e conclamata condizione di tossicodipendenza.
Questi elementi, valutati complessivamente, avevano portato i giudici a ritenere inverosimile la tesi dell’uso personale, anche a fronte della possibile condizione di assuntore abituale dell’imputato. La valutazione della Corte di merito è stata considerata completa e non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione centrale della decisione della Cassazione risiede nell’articolo 616 del codice di procedura penale e nel principio consolidato secondo cui il ricorso è inammissibile quando non si confronta criticamente con le ragioni della sentenza impugnata. Ripetere semplicemente i propri argomenti equivale a chiedere un terzo giudizio di merito, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Il ricorso era privo di argomenti nuovi o di critiche specifiche alla logica della sentenza d’appello, rendendolo di fatto un atto processuale inutile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, non basta essere convinti delle proprie ragioni. È indispensabile strutturare un ricorso che attacchi specificamente i vizi logici o giuridici della sentenza precedente. La semplice riproposizione di tesi fattuali, già vagliate e respinte, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso per detenzione stupefacenti è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche critiche giuridiche o logiche alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno portato i giudici a escludere l’uso personale della droga?
I giudici hanno escluso l’uso personale basandosi su una valutazione complessiva di più elementi: la detenzione di un quantitativo significativo (30 dosi di eroina), il fatto che la sostanza fosse stata trovata fuori dall’abitazione e l’assenza di una condizione di conclamata dipendenza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35468 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35468 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
145/ RG 15201
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ric cui la Corte di appello ha fornito congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specific e puntuale confronto, in ordine all’esclusione della detenzione a uso personale dello stupefacen valorizzando i plurimi elementi indicati a pag. 2 (detenzione di 30 dosi di eroina portate dall’abitazione, assenza di condizione di conclamata dipendenza).
Si tratta di valutazione nient’affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacab in questa sede e ciò a prescindere dall’essere l’imputato assuntore abituale di stupefacenti.
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
La Consigliera e COGNOME nsora
La Presidente