Detenzione di Stupefacenti: Quando la Ripetitività dei Motivi Rende il Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui criteri di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione in materia di detenzione di stupefacenti. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza sollevare nuove e specifiche censure contro la sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso: Una Cospicua Quantità di Sostanza Stupefacente
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Catanzaro per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato era stato trovato in possesso di circa 189 grammi di sostanza stupefacente, una quantità ritenuta idonea alla preparazione di quasi 2000 dosi singole.
Nel suo ricorso, l’imputato ha censurato la decisione dei giudici di merito, sostenendo che la sua responsabilità fosse stata valutata unicamente sulla base del dato quantitativo della sostanza, senza considerare altri elementi a suo favore. Questa linea difensiva, tuttavia, era già stata presentata e rigettata in appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e sulla natura meramente riproduttiva dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni della Cassazione sulla Detenzione di Stupefacenti
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della Corte riguardo alla struttura del ricorso. I giudici hanno osservato che i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una pedissequa ripetizione di quanto già sostenuto e adeguatamente smentito dalla Corte d’Appello.
Oltre il Dato Quantitativo
La Suprema Corte ha sottolineato come i giudici d’appello avessero correttamente motivato la loro decisione, non limitandosi a considerare il solo “dato ponderale e qualitativo” della sostanza, che era di per sé già significativo. La sentenza impugnata aveva infatti analizzato anche le “modalità della condotta”, fornendo una motivazione “logica ed adeguata” che confutava le tesi difensive tese a sminuire la gravità del fatto basandosi unicamente sulla quantità.
La Ripetitività del Ricorso come Causa di Inammissibilità
Il principio applicato dalla Cassazione è consolidato: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse questioni già decise. Deve, invece, contenere specifiche critiche alla logicità e correttezza giuridica della sentenza di secondo grado. Quando un ricorso si limita a ripetere argomenti già vagliati e respinti, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, esso perde la sua funzione e viene considerato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con le decisioni dei giudici di merito. È necessario articolare censure specifiche, pertinenti e nuove, che mettano in luce vizi logici o violazioni di legge presenti nella sentenza impugnata. Un ricorso fondato sulla mera riproposizione di tesi già respinte non solo è destinato al fallimento, ma espone il ricorrente a ulteriori sanzioni economiche, come la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, a causa della sua manifesta infondatezza.
Quando un ricorso in Cassazione per detenzione di stupefacenti viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche critiche alla logicità o correttezza giuridica della sentenza impugnata.
Nella valutazione della responsabilità per detenzione di stupefacenti, conta solo la quantità della sostanza?
No. Secondo la Corte, oltre al significativo dato quantitativo e qualitativo della sostanza, devono essere valutate anche le modalità della condotta. Una motivazione logica e adeguata deve considerare tutti questi elementi per smentire eventuali deduzioni dell’imputato tese a dare rilevanza solo al dato quantitativo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44640 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44640 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 21/02/1972
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME Davide
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alla detenzione di gram 189 circa di sostanza stupefacente idonea alla predisposizione di circa 1990 dosi singole è riproduttivo di identica censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha apprezzato, oltre al significativo dato ponderale e qualitativo, la modalità della condo motivazione logica ed adeguata che ha smentito le deduzioni dell’imputato tese ad assegnare rilevanza al mero dato quantitativo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024