Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9698 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9698 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Depositata in Cancelleria
7 MAR, 2624
Oggi,
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16/01/2023, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza assolutoria emessa in data 24.11.2020, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Ascoli Piceno, a seguito di appello del PM dichiarava COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione.
Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto non configurabile l’ipotesi della coltivazione di sostanza stupefacente ritenuta dal primo giudice, rientrando la fase di essicazione delle piante di marijuana nell’attività di coltivazione, che, come chiarito dalle Sezioni Unite Caruso, va intesa come attività svolta dall’agente in ogni fase di sviluppo della pianta, dalla semina al raccolto; inoltre, in relazione alla configurata detenzione di sostanza stupefacente non era stata dimostrata la destinazione a terzi, emergendo un dato ponderale non significativo e l’assenza di strumenti destinati al confezionamento di dosi o altre forme di suddivisione utili al collocamento sul mercato dello stupefacente.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 62.bis e 133 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto c1na una sanzione determinata nel minimo edittale e con concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento collaborativo dell’imputato, del minimo numero di piantine e della mancata suddivisione in dosi dello stupefacente.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta posta in essere da COGNOME NOME integrasse gli estremi del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente.
Secondo l’accertamento di merito, il COGNOME custodiva nel garage di pertinenza dell’immobile adibito a propria abitazione, all’interno di un box costruito
con pannelli in legno e dotato di tubi che ne fuoriuscivano collegati ad un mot aspirante, alcune piantine di marjuana che erano appese all’interno del prede box per l’essicazione, nonchè un ulteriore quantitativo di marijuana del p complessivo di grammi 21,27, custodita all’interno di un contenitore per cibi.
La Corte territoriale ha escluso che tale condotta potesse integrar fattispecie di coltivazione di sostanza stupefacente, evidenziando che difettav riscontri caratterizzanti la coltivazione ab origine delle piante di marijuana ad opera dell’imputato e che le piante erano recise e non in fase di cresci sottoposte a processo di essicazione; ha, quindi, qualificato il fatto detenzione illecita di sostanza stupefacente, in aderenza con l’origi imputazione.
La valutazione, congruamente e logicamente argomentata, è conforme a quanto affermato dalle Sezioni Unite che hanno definito coltivazione “l’atti svolta dall’agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina f raccolto” (Sez.U, n.12348 del 19/12/2019, dep.16/04/2020, Caruso Rv.278624); nella specie, invece, le piante, avevano già completato il ciclo vegetativo (in diverso e ad opera di terzi) ed erano detenute dal COGNOME al fine ricavar prodotto finale destinato alla consumazione.
Congrua e logica è anche la motivazione con la quale la Corte territoriale ritenuto che la detenzione della sostanza stupefacente fosse finalizzata spaccio.
I Giudici di appello hanno rilevato come, oltre al dato quantitativo (cin piante del peso complessivo di grammi 605,41, con principio attivo 86 vol superiore ai limi tabellari e grammi 20 di sostanza vegetale essiccata, con princ attivo superiore di circa 7 volte i limiti tabellari) incompatibile con l’ipotesi personale, andasse valorizzatctanche la predisposizione, organizzata ed articol di un apparato artigianale allestito per l’essicazione delle piante, circostan complessivamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l’illecita detenzione della sostanza stupefacente.
La motivazione è congrua e logica ed in linea con il consolidato principio diritto, secondo il quale, in materia di stupefacenti, il possesso di un quant di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, ar comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell’eff destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, COGNOME e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923).
Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.
Costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine al determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per l eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pe inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi ch ricorre nella specie.
Fuori di questo caso anche l’uso di espressioni come “pena congrua”, “pena equa”- come avvenuto nella specie -, “congrua riduzione”, “congruo aumento” o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalm i criteri dettati dall’art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere disc conferitogli dalla norma in ordine al “quantum” delta pena (Sez.2,n.36245 de 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197).
Nè il ricorrente può dolersi della mancata applicazione delle circostan attenuanti generiche, non avendo avanzato esplicita richiesta in tal senso nè i motivi di appello nè in sede di conclusioni.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il giud d’appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche “e officio”, ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciu dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, per violazione di legge o difetto di motivazione, non essendo configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appell nel corso del giudizio di secondo grado (Sez.U,n.22533 del 25/10/2018, dep.22/05/2019, Rv.275376; Sez.5, n.37569 del 08/07/2015, Rv.264552;Sez. 6, n. 13911 del 6 febbraio 2004, P.G.in proc. Addala, Rv. 229214).
Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, base al disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese processua
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 10/01/2024