Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7196 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7196 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato ad Aversa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte di appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 maggio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa il 7 marzo 2024 dal Tribunale di Napoli Nord, con cui NOME è stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, non avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine alla finalità di spaccio della detenzione di sostanze stupefacenti e avendo omesso di considerare che il teste COGNOME, agente operante, aveva evidenziato che la Polizia giudiziaria era intervenuta non perché aveva visto l’imputato cedere stupefacente a terze persone, ma solo perché aveva notato il ragazzo, con cui l’imputato era in compagnia, allontanarsi e si era insospettita. Gli elementi, posti a dimostrazione delle accuse, secondo il ricorrente, non superano il vaglio della prova certa.
2.2. Erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello valutato gli elementi positivi richiamati dalla difesa.
2.3. Erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, non avendo il Collegio di secondo grado rilevato d’ufficio la nullità della notifica all’imputato del decreto di citazione in giudizio, tardivamente notificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è privo di specificità, non confrontandosi adeguatamente il ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi sindacabili in questa sede.
La Corte di appello ha affermato, infatti, che il quantitativo detenuto dall’imputato era idoneo a rifornire un consistente numero di persone; la droga era stata rinvenuta nella pubblica via ed era suddivisa in dosi. L’imputato, inoltre, non aveva allegato alcun elemento contrario, né aveva rivendicato l’uso personale della droga, né, tantomeno, aveva dimostrato di essere persona abbiente, in grado di acquistare tutto insieme quel quantitativo di sostanza per uso personale.
Così argomentando e, dunque, valorizzando il quantitativo detenuto congiuntamente agli altri elementi sopra indicati, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dell’insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in materia di stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 – non determinano alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri
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normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, COGNOME, Rv. 260991 – 01; Sez. 6, n. 2652 del 21/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258245 – 01; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, COGNOME e altro, Rv. 255726 – 01).
3. Anche il secondo motivo è privo di specificità.
La Corte di appello, nell’esaminare la richiesta dell’imputato di concessione delle attenuanti generiche, che faceva leva sullo stato di incensuratezza e sulla non eccessiva gravità del fatto, ha correttamente affermato che «la prima è ope legis insufficiente a riconoscere le menzionate circostanze», mentre, con riguardo alla seconda, l’imputato non aveva «offerto alcuna ragione per ritenere attenuata la gravità del fatto da circostanze innominate, non avendo neppure ammesso l’addebito o contribuito all’accertamento dei fatti o mostrato segni di resipiscenza. Se è suo diritto non contribuire all’accertamento dei fatti e delle corresponsabilità in siffatta tipologia delittuosa, certamente dall’esercizio del diritto non discende l’obbligo del giudice di riconoscere l’attenuazione della gravità della condotta».
Si tratta di una motivazione congrua, nella quale non sono ravvisabili vizi di logicità o errori di diritto.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire, previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 02 ).
Nel caso in esame, il vizio non è stato tempestivamente eccepito dalla parte, che aveva interesse all’osservanza della disposizione violata, e deve ritenersi, pertanto, sanato.
Né, contrariamente a quanto sotteso alla deduzione del ricorrente, il sistema processuale prevede l’obbligo del giudice di rilevare di ufficio queste irregolarità.
5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno
2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 gennaio 2026.