Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24503 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FARESE NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità con particolare riferimento alla mancata consapevolezza dei comportamenti tenuti dal marito e in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente caduta in sequestro.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimit perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il rico e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione)
I motivi in questione sono peraltro manifestamente infondati, in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame dei merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità della prevenuta, ed in particolare hanno evidenziato l’esistenza di una condotta consapevole e volontaria da parte della COGNOME, causalmente connessa alla detenzione dello stupefacente, desumibile dal fatto che, in occasione del controllo dei militari, proprio la COGNOME tentava di occultare una bustina contenente hashish tra la copertina della figiia neonata, così sottraendola al controllo.
Dall’esame di tale circostanza, secondo la logica conclusione dei giudici del gravame del merito, può senz’altro concludersi per la consapevolezza della preve-
nuta circa la detenzione di stupefacente all’interno dell’abitazione e nel vano lampada dell’ascensore di pertinenza. E, quanto alla destinazione allo spazio, per i giudici partenopei depongono in questo senso sia l’ingente quantitativo di stupefacente ritrovato che le modalità di conservazione. E del tutto inverosimile viene ritenuta la tesi difensiva nella parte in cui sosteneva l’utilizzo delle bustine ritrovat per il confezionamento dei confetti, in quanto proprio quelle bustine erano state infatti adoperate per la conservazione dell’hashish. Una quantità così rilevante di droga, inoltre, non potrebbe attribuirsi all’uso personale di un’unica persona se la NOME – come sostenuto dalla difesa – non era neppure a conoscenza della relativa presenza in casa. Per la Corte territoriale, infine, non appare condivisibile, inoltre, l’argomentazione secondo cui i coniugi avrebbero acquistato più dosi considerato il proprio stato di restrizione ìntramuraria. Al contrario, proprio la sottoposizione ad una misura alternativa alla detenzione avrebbe dovuto scongiurare l’utilizzo di sostanze stupefacenti e non, invece, giustificare l’acquisto di una più ingente quantità.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
3. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato – e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).
Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo
non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 dei 6/3/2013, COGNOME ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l’illiceità penale della detenzione dell’equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità economica dell’imputato ai fini della costituzione di “scorte” per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, COGNOME, Rv. 254695).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024