Detenzione stupefacenti: i criteri per la lieve entità
La detenzione stupefacenti rappresenta una delle fattispecie più complesse del diritto penale, specialmente quando si discute l’applicabilità delle attenuanti e la qualificazione del fatto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che il numero di dosi e l’organizzazione logistica sono elementi determinanti per escludere il fatto di lieve entità.
Il caso e il ricorso inammissibile
La vicenda riguarda un imputato condannato in appello per il possesso di un ingente quantitativo di sostanze illecite. La difesa ha tentato di impugnare la sentenza sostenendo la configurabilità della lieve entità e richiedendo l’applicazione di attenuanti specifiche. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato la genericità dei motivi di ricorso, confermando la solidità dell’impianto accusatorio.
Analisi della detenzione stupefacenti organizzata
Per i giudici, la detenzione stupefacenti non può essere considerata di lieve entità quando emergono indici di una struttura organizzata. Nel caso di specie, il dato ponderale era significativo: 257,6 dosi complessive di cocaina e crack. Oltre alla quantità, è stata ritenuta decisiva la presenza di strumentazione tecnica e di un sistema di videosorveglianza, elementi che suggeriscono un’attività di spaccio professionale e non occasionale.
Il rigetto dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.
Un altro punto centrale della decisione riguarda l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Cassazione ha ribadito che tale beneficio non può essere concesso se il quantitativo di droga disponibile è elevato. Il riferimento deve essere l’intero quantitativo nella disponibilità dell’imputato, che in questo contesto escludeva a priori ogni ipotesi di minima offensività economica o sociale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla valutazione complessiva degli elementi di prova. I giudici hanno evidenziato come il ricorso fosse privo di critiche specifiche alle ragioni della sentenza di appello. La presenza di oltre 250 dosi, unita a strumenti di pesatura e monitoraggio video, costituisce un quadro probatorio ineccepibile che impedisce la derubricazione del reato in una fattispecie meno grave. La genericità delle censure difensive ha dunque portato alla dichiarazione di inammissibilità, non avendo il ricorrente scalfito la logica della decisione territoriale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la detenzione stupefacenti viene punita con rigore quando le modalità del fatto indicano una pericolosità sociale concreta. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento funge da monito sulla necessità di articolare ricorsi basati su elementi di diritto concreti e non su contestazioni generiche dei fatti già accertati nei gradi precedenti.
Quando viene esclusa la lieve entità nel reato di droga?
Viene esclusa quando il numero di dosi è elevato e sono presenti strumenti di confezionamento o sistemi di sorveglianza che indicano un’attività organizzata e professionale.
Cos’è il dato ponderale in un processo penale?
Si riferisce al peso e alla quantità di sostanza stupefacente rinvenuta, parametro essenziale per valutare la gravità del reato e l’applicabilità di eventuali attenuanti.
Si può applicare l’attenuante del danno tenue alla droga?
No, se il quantitativo complessivo disponibile suggerisce una capacità offensiva che supera la soglia della speciale tenuità economica prevista dal codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44125 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44125 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è del tutto genericamente propos riferimento agli univoci indici fattuali (dato ponderale per complessive 257,6 dosi di e i ti crack in uno alla strumentazione rinvenuta ed al sistema di videosorveglianza) ineccepib ritenuti, nell’ambito della valutazione complessiva, escludenti la ipotesi lieve;
Ritenuto che del tutto generica è la censura in ordine al rigetto della attenuante di 62 n. 4 cod. pen. / correttamente riferito k all’intero quantitativo disponibile da parte dell’imput
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023