Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50179 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50179 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che, con unico motivo di ricorso, NOME COGNOME, condannato alle pene di legge per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deduce la violazione degli artt. 530, comma 2, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione per l’insufficienza di indizi gravi, e concordanti che consentano di affermare la ritenuta destinazione allo spaccio della sostanz stupefacente sequestrata all’imputato;
Considerato che si tratta di motivo generico con cui ci si limita a prospettare m doglianze in punto di fatto non consentite dalla legge in sede di legittimità, avendo i giu merito, con doppia decisione conforme, argomentato, con non illogica motivazione, le ragion che inducevano a ritenere trattarsi di detenzione di stupefacente non già a fini personali b destinata alla cessione a terzi;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 novembre 2023.