Detenzione Stupefacenti: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso Infondato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di detenzione stupefacenti, ribadendo i confini del giudizio di legittimità e le conseguenze di un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge. La decisione offre importanti spunti di riflessione sui requisiti di ammissibilità di un ricorso e sulla distinzione tra valutazione di legittimità e riesame del merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo, condannato dalla Corte d’Appello di Campobasso per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti (TUS). L’imputato, sostenendo che la detenzione fosse finalizzata a un uso puramente personale, ha impugnato la sentenza di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’appellante ha basato la sua difesa su due argomentazioni principali:
1. Mancata specificazione della finalità criminale: Il primo motivo lamentava che il capo di imputazione, pur richiamando l’art. 73 TUS, non esplicitasse letteralmente la finalità di spaccio sottesa alla detenzione.
2. Errata valutazione probatoria: Con il secondo motivo, si contestava la valutazione logico-probatoria dei giudici di merito, i quali avevano escluso la tesi del consumo personale.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, ritenendo il ricorso nel suo complesso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione sulla Detenzione Stupefacenti
La Suprema Corte ha smontato le argomentazioni difensive con rigore giuridico.
Sul primo punto, i giudici hanno qualificato il motivo come manifestamente infondato. Hanno chiarito che il riferimento normativo all’art. 73 TUS è di per sé sufficiente a rendere immediata e chiara la finalità illecita della detenzione contestata. Tale articolo, infatti, punisce la detenzione ai fini di spaccio, distinguendola nettamente dalla condotta (non penalmente rilevante se entro certi limiti) della detenzione per uso personale. Pertanto, non è necessario un ulteriore e letterale riferimento allo scopo criminale nell’atto di accusa.
Riguardo al secondo motivo, la Corte ha osservato che l’imputato stava, di fatto, chiedendo ai giudici di legittimità una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’operazione preclusa in sede di Cassazione. Le censure erano una mera riproposizione di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito. La sentenza impugnata, secondo la Corte, aveva fornito argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti, prive di manifeste incongruenze logiche, nel giustificare il rigetto della tesi dell’uso personale. Un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale penale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una semplice rivalutazione delle prove già esaminate nei gradi precedenti. I motivi di ricorso devono vertere su reali violazioni di legge o vizi logici macroscopici e non sulla diversa interpretazione del materiale probatorio.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma delle conseguenze economiche negative derivanti dalla proposizione di un ricorso infondato.
Perché il ricorso per detenzione di stupefacenti è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, mentre il secondo rappresentava una richiesta di rivalutazione dei fatti, non permessa in sede di Cassazione, e riproponeva censure già respinte dai giudici di merito con motivazioni corrette.
È necessario che il capo d’imputazione specifichi espressamente la finalità di spaccio?
No. Secondo l’ordinanza, il semplice richiamo all’articolo 73 del Testo Unico Stupefacenti (TUS) è sufficiente a rendere chiara la finalità illecita della detenzione, poiché tale norma punisce proprio la detenzione finalizzata allo spaccio, distinguendola da quella per uso personale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40946 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40946 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in e esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché
i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto è manifestamente infondato, atteso che il riferimento operato nel capo di imputazione all TUS ( che punisce solo la detenzione illecita di sostanze stupefacenti) rendeva immedi finalità sottesa alla detenzione contestata, pur non rintracciandosi un letterale rife detto scopo criminale mentre il secondo motivo contesta la valutazione logico probatori nel ritenere detta detenzione non giustificata da un consumo personale della sostanza repl censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argo giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coe riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 15 settembre 2025.