Detenzione Stupefacenti: Limiti del Ricorso e Inammissibilità in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità in materia di detenzione stupefacenti. Il caso riguardava un ricorso presentato contro una condanna per il possesso di circa 70 grammi di marijuana, che secondo l’imputato era destinata a uso personale. La decisione della Suprema Corte offre spunti fondamentali per comprendere quando un ricorso può essere dichiarato inammissibile, specialmente quando si tenta di rimettere in discussione l’analisi dei fatti già compiuta dai giudici di merito.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990, per aver detenuto circa 70 grammi di marijuana in foglie. La difesa, sia nel giudizio di appello che nel successivo ricorso per cassazione, aveva sostenuto con forza la tesi dell’uso esclusivamente personale della sostanza, chiedendone l’assoluzione. A sostegno del ricorso, veniva lamentata una presunta violazione di legge e vizi di motivazione da parte della Corte d’Appello nell’escludere tale destinazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza procedurale e sui limiti del ricorso stesso. Secondo i giudici, le censure mosse dall’imputato non riguardavano veri e propri errori di diritto, ma miravano a ottenere una diversa e più favorevole valutazione del materiale probatorio, un’attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni: l’Inammissibilità del Ricorso per Detenzione Stupefacenti
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare le prove. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fondato la sua condanna su elementi fattuali non controversi e ritenuti sufficienti a escludere l’uso personale, tra cui:
1. La quantità della sostanza: ritenuta non trascurabile.
2. La disponibilità di denaro: considerata incompatibile con la situazione finanziaria e familiare dell’imputato.
3. Il comportamento tenuto nell’immediatezza del fatto.
Poiché la motivazione della Corte d’Appello era priva di “manifeste illogicità”, il tentativo del ricorrente di offrire una lettura alternativa delle stesse prove è stato considerato un tentativo di invadere la sfera di competenza del giudice di merito. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione deve basarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata. Non può trasformarsi in un’occasione per ridiscutere i fatti. Per chi affronta un procedimento per detenzione stupefacenti, ciò significa che le argomentazioni a favore dell’uso personale devono essere supportate da prove concrete già nei primi gradi di giudizio.
L’inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende, poiché non è stata ravvisata un’assenza di colpa nel proporre un ricorso privo dei presupposti di legge.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava reali violazioni di legge, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove (come la quantità di droga e il denaro posseduto), attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Quali elementi hanno portato i giudici di merito a escludere l’uso personale della sostanza?
La condanna è stata confermata sulla base di circostanze non contestate, quali la quantità della sostanza stupefacente, la disponibilità di denaro ritenuta incompatibile con la situazione finanziaria dell’imputato e il suo comportamento al momento dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche per l’imputato a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della decisione, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40045 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40045 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto circa 70 gr. di manjuana in foglie.
Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’esclusione della destinazione della sostanza all’esclusivo uso personale.
Il suo difensore ha depositato memoria scritta, insistendo per l’accoglimento dell’impugnazione.
Il ricorso è inammissibile, poiché volto esclusivamente ad una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella effettuata dalla Corte d’appello, fondata su circostanze non controverse (in particolare, quantità della sostanza, disponibilità di denaro incompatibile con la situazione finanziaria familiare e comportamento nell’immediatezza del fatto) e priva di manifeste illogicità, così da sottrarsi a censura in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.