Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32586 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERLIZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 4.11.2022 la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Trani in data 14.2.2019 rche aveva ritenuto NOME colpevole del reato di cui agli artt. 81, 110, 73 comma 1 bis d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (unitamente a COGNOME NOME), riqualificato ai sensi del comma 5, condannandolo, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena sospesa di anni uno di reclusione ed Euro tremila di multa.
Il fatto come ricostruito dalle sentenze di merito é il seguente:
in data 25.10.2017 i Carabinieri di Terlizzi, dopo una serie di appostamenti effettuati nei pressi dell’abitazione di COGNOME NOME, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che comunque era stato visto spacciare sostanza stupefacente ed avendo notato che l’abitazione era frequentata da altri soggetti, facevano irruzione all’interno e vi trovavano al primo piano strumentazione atta al confezionamento in dosi e, portatisi al secondo piano, vedevano uscire da un piccolo bagno lo NOME (unitamente alla COGNOME) accertando che nel wc vi era una dose di cocaina ed avendo già avvertito il rumore dello scarico.
Sulla persona dello NOME venivano rinvenute altre due dosi di cocaina e la somma in banconote di diverso taglio di Euro 438,00. Infine gli operanti accertavano che nella rete fognaria in corrispondenza dello stabile in questione erano presenti altre dosi di cocaina confezionate allo stesso modo di quella rinvenuta nel water del bagno.
Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto lo NOME (unitamente alla coimputata) colpevoli in concorso tra di loro, della illecita detenzione delle dosi di cocaina rinvenute.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. c) l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all’art. 23 bis d.l. 137 del 2020, agli artt. 178 comma 1 lett. c) e 180 cod.proc.pen.
Si assume che il processo in grado di appello si é celebrato ai sensi dell’art. 23 bis, d.l. n. 137 del 2020, con trattazione scritta e decisione assunta in camera di consiglio. Si evidenzia che la sentenzaftfe dà atto del deposito delle -conclusioni del P.M. (peraltro inviate tardivamente) e che la difesa dell’imputato 44 GLYPH *n on ha depositato conclusioni scritte ¢h~é sono state depositate anche se tardivamente.
Si censura il fatto che la Corte di merito abbia adottato una diversa soluzione per le conclusioni del RG. e dell’imputato pur entrambe tardive. Peraltro le
conclusioni della difesa non erano apparenti ma compendiavano un’articolata benché sintetica esposizione delle ragioni difensive.
Con il secondo motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.
Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto unico elemento probante a carico dello NOME il fatto che mentre lo stesso e la NOME erano in bagno si era sentito un rumore di scarico del wc mentre il fatto poteva essere attribuito al COGNOME non sapendo quanto dura il rumore dello sciacquone e quanto tempo occorreva al COGNOME per salire al piano superiore.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo é manifestamente infondato.
Ed invero, in tema di nullità della sentenza, l’asserita mancata verbalizzazione di richieste difensive o delle conclusioni della difesa non è idonea a produrre alcuna nullità ove non vengano specificate nell’impugnazione sia il contenuto delle richieste non verbalizzate che il pregiudizio derivato dal loro mancato esame. (Sez. 4, n. 22090 del 04/04/2019, Rv. 276090).
Nella specie la difesa dell’imputato non ha neanche allegato il pregiudizio che sarebbe derivato dalla mancata valutazione di dette conclusioni.
2. Il secondo motivo é inammissibile.
Ed invero la censura, ben lungi dal censurare l’impianto motivatorio della sentenza impugnata, si traduce in una chiara richiesta di rivisitazione del compendio probatorio in punto di valutazione della responsabilità dell’odierno imputato in ordine alla detenzione dello stupefacente, come tale preclusa in sede di legittimità.
Altro profilo di inammissibilità della censura risiede nel fatto che la stessa reiterativa di analoga doglianza proposta nell’atto di appello senza misurarsi con quanto statuito dalla Corte d’appello sul punto.
La decisione impugnata, invero, ha dato conto/con motivazione puntuale ed esente da aporie logiche (delle sequenze della vicenda per cui é processo, in cui gli operanti, dopo aver suonato alla porta ed essere stati subito accolti dal COGNOME, peraltro sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che aveva loro aperto il portone, erano saliti al secondo piano e qui avevano udito il rumore
dello sciacquone che poco prima era stato azionato proprio dai due soggetti che si trovavano nel bagno posto al secondo piano e che poco dopo ne uscivano.
Lo NOME, peraltro, era stato trovato in possesso di cocaina dello stesso tipo di quella trovata nel water e poi di quella rinvenuta nei tombini dell’abitazione in quanto confezionata nello stesso modo.
Correttamente la Corte di merito ha quindi ritenuto provato il concorso dello NOME nella detenzione della cocaina rinvenuta, confutando, in quanto priva di fondamento logico e di compatibilità con i dati fattuali, la tesi ventilata dall difesa secondo cui era stato lo stesso COGNOME ad avere avvistato gli agenti dalle video camere, ad essere salito nel bagno del secondo piano per disfarsi della cocaina in suo possesso riuscendo poi in tempi brevi ad aprire il portone.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. f ( Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3.7.2024