Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23479 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23479 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Senegal il 05/02/1993
avverso la sentenza del 22/05/2024 della Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
L.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 29 novembre 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale i predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, d 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di tre invo termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del pe complessivo di gr. 1,89, e condannato a pena di giustizia.
2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, con atto del difensore, deduce con unico motivo manifesta illogicità della motivazio in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente.
Invero, gli elementi acquisiti non consentivano di raggiungere la prova del destinazione a terzi della sostanza sequestrata. In particolare, con riferimen dato quantitativo, così modesto da essere assolutamente compatibile con l’us personale, anche senza dichiarazioni difensive a riguardo. Inoltre, anche assenza di documentazione di fonti di reddito ha portato a ritenere irriscontra supposizione difensiva, tuttavia senza considerare la realtà empirica del rico da parte di soggetti extracomunitari, a lavoro non regolare, non per que facendo derivare i proventi da attività delittuose. Infine, del tutto privo di l l’assunto della univoca valenza indiziaria della presenza di rotoli di cellop forbici, un accendino e di alcuni ritagli di cellophane, peraltro riposti in un ca laddove si consideri la mancanza di bilancini e sostanza da taglio.
In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha conclu per iscritto come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per ragioni non consentite.
In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censur attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manife illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ig quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporr diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze c “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntual la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano
differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse pr evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui p
dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probato singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
3. Esula, pertanto, dai motivi ammessi la censura di insussistenza della prov della destinazione a terzi dello stupefacente sequestrato al ricorrente
illogicamente desunto dalla convergente valenza attribuita agli elementi di pro indicati (rinvenimento delle tre dosi occultate nella scarpa posta sul balc
rinvenimento della somma in contanti di euro 1.130, in assenza di qualsia allegazione sulla loro lecita provenienza, di ritagli e rotoli di cellophane in
un accendino idoneo a effettuare la termosaldatura degli involucri) e in assenza qualsiasi allegazione circa la destinazione ad esclusivo uso personale dello st
stupefacente.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equ
determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 15/04/2025.