Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1569 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1569 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FASANO il 24/12/1993
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso è basato su cinque motivi: con il primo motivo si deduc violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazion responsabilità; con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 131-bis cod. e vizio di motivazione; con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 6 cod.pen ; con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazion relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed a mancata esclusione della recidiva; con il quinto motivo si deduce violazione degli 132 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione; letta la memoria difensiva depositata.
Ritenuto che il primo motivo è inammissibile. Secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superi limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanz spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, 11025 del 06/03/2013, COGNOME e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica (pag. 3 e 4), i Giudici di appello davano rilievo non solo alla quantit sostanza stupefacente ( cocaina con percentuale di principio attivo pari al 68 corrispondente a 5 dosi singole) ma anche alle modalità della condotta cadute so la diretta percezione degli operanti, al confezionamento frazionato de stupefacente, al possesso di strumento per la pesatura, alla ragguardevole som di denaro sequestrata, circostanze che, congiuntamente valutate, rendevan inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l’illecita detenzio della sostanza stupefacente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che il secondo motivo è inammissibile. La questione posta non era stata rappresentata anche nei motivi di appello. Vanno richiamaste le pronunce di quest Corte, con le quali si è negato che la causa di esclusione della punibilità in argo possa essere dedotta per la prima volta in cassazione, se la disposizione dell’art bis cod. pen. era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di ap ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (in questo Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 271877; conf. Sez. 2, n. 21465 de 20/03/2019, NOME COGNOME Rv. 275782 Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, COGNOME, Rv. 272789).
Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato. Secondo il dictum delle Sezioni Unite, la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenu cui all’art. 62, n. 4, cod. pen, è applicabile, indipendentemente dalla natura gi del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lu ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti; tale circostanza, inoltre, è com con la fattispecie di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobr n. 309 (Sez.U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv.279499 – 02); ed è stato chiarito che fini del riconoscimento di tale attenuante rispetto al «fatto lieve», si rich ulteriore elemento specializzante costituito dall’avere l’agente persegu conseguito un lucro di speciale tenuità, sempre che la speciale tenuità rig congiuntamente l’entità del lucro e dell’evento dannoso o pericoloso (cfr. Sez.4 38381 del 21/05/2019, Rv.277186 – 01; Sez.4, n. 5031 del 15/01/2019, Rv.275265 – 01; Sez. 6 n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671-01).
La Corte territoriale, con motivazione concisa ma adeguata, ha escluso che circostanza attenuante in questione potesse trovare applicazione rimarcando sia dato ponderale della sostanza stupefacente detenuta che l’ingente somma di denar trovata in possesso dell’imputato, frutto di pregresse cessioni, elementi complessivamente valutati, denotavano il non ridotto disvalore della condotta e rilevante entità del potenziale lucro.
Ritenuto che il quarto motivo è inammissibile. La Corte territoriale, co motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuan generiche a cagione dei precedenti penali e del disvalore del fatto. Ha, quindi, rit elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell’imputato, qua emergente dal certificato penale (Cfr. in merito alla sufficienza dei precedenti p dell’imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione del circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1 n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146, Sez.5, n.39473 del 13/06/2013, Rv.257200).
Quanto alla recidiva, va ricordato che l’applicazione dell’aumento di pena per eff della recidiva facoltativa attiene all’esercizio di un potere discrezionale del g del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguar all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preci onere motivazionale da parte del giudice nell’ipotesi di aggravamento della pena p effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez. n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464). Nella specie, la Corte di appello ha compiutamente
adempiuto all’onere motivazionale, rimarcando non solo il precedente dell’imputat ma anche la natura omogenea del nuovo reato e la non consistente distanza temporale tra gli stessi, quali elementi che davano atto che il nuovo delitto comme fosse espressione di una elevata capacità a delinquere dell’imputato.
Ritenuto che il quinto motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha confermato l’entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fa richiamando l’intensità del dolo, la vita anteatta e la condotta di vita sussegu reato. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertan al sindacato di legittimità
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colp nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 06/12/2024