Detenzione Stupefacenti: La Cassazione e il Ricorso Generico
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato principi consolidati in materia di detenzione stupefacenti, sottolineando quando un ricorso possa essere considerato inammissibile. Il caso analizzato offre spunti importanti sulla valutazione del reato di lieve entità e sulla conferma della pena in presenza di recidiva. Comprendere questa decisione è fondamentale per capire i limiti del giudizio di legittimità e i criteri utilizzati dai giudici per qualificare la gravità di un reato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato in primo grado dal Tribunale e in appello dalla Corte d’Appello per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. La difesa dell’imputato aveva basato il proprio appello su due punti principali: la richiesta di applicazione dell’ipotesi di reato di lieve entità (prevista dal comma 5 della normativa sugli stupefacenti) e la mancata esclusione della recidiva qualificata.
Entrambe le richieste erano state respinte dalla Corte territoriale, che aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado. L’imputato ha quindi deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, contestando la decisione d’appello per violazione di legge e vizio di motivazione.
La Decisione della Corte sulla detenzione stupefacenti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che le censure mosse dalla difesa fossero meramente ripetitive e generiche. In altre parole, l’appellante non ha sviluppato un confronto critico ed efficace con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse questioni già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende il ricorso non meritevole di esame nel merito.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Cassazione sono chiare e si articolano su più livelli. In primo luogo, riguardo alla mancata applicazione dell’ipotesi lieve di detenzione stupefacenti, la Corte ha evidenziato come la decisione dei giudici di merito fosse solidamente argomentata. L’esclusione di tale ipotesi non si basava solo sull’obiettiva rilevanza del quantitativo di droga sequestrata (ben 254 dosi complessive), ma anche sulle modalità complessive della condotta e sulle circostanze dell’azione. Questa valutazione globale è stata considerata immune da vizi logici o giuridici.
In secondo luogo, anche la conferma della recidiva e la congruità della pena sono state ritenute correttamente motivate. La Corte territoriale aveva sottolineato l’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato, la sua pervicacia nel delinquere e i suoi precedenti specifici. Questi fattori, secondo la Cassazione, giustificano pienamente sia il giudizio di equivalenza delle circostanze sia la pena inflitta, rendendo le critiche del ricorrente infondate.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte, senza individuare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Sul piano sostanziale, la decisione conferma che la valutazione sulla lieve entità del fatto nella detenzione stupefacenti non dipende solo dal dato quantitativo, ma da un’analisi complessiva della condotta. Infine, la pervicacia criminale e i precedenti specifici restano elementi decisivi nella commisurazione della pena, legittimando una risposta sanzionatoria adeguata alla pericolosità sociale del soggetto.
Quando un ricorso per cassazione in materia di stupefacenti può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è meramente ripetitivo delle argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito, senza un effettivo e critico confronto con le motivazioni della sentenza che si impugna.
Perché non è stata riconosciuta l’ipotesi del fatto di lieve entità?
L’ipotesi di lieve entità è stata esclusa non solo per l’ingente quantitativo di droga detenuta (254 dosi), ma anche per le modalità complessive della condotta e le circostanze dell’azione, che sono state giudicate incompatibili con una minore gravità del reato.
Quali elementi hanno giustificato la conferma della pena inflitta?
La pena è stata confermata sulla base di una valutazione negativa della personalità del ricorrente, in particolare per l’assenza di elementi positivi, la sua pervicacia nel delinquere e i suoi precedenti penali specifici in materia di stupefacenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 324 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 20/08/1998
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 03/05/2023 (con cui la Corte d’Appello di Catania ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Catania), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’ipotesi di cui al comma 5 e alla mancata esclusione della recidiva qualificata;
ritenuto che la censura sia meramente reiterativa e comunque generica, difettando un effettivo confronto con il percorso argomentetivo tracciato dalla Corte territoriale che, in piena continuità con il primo giudice, ha rigettato corrispondenti motivi di appello;
ritenuto in particolare che l’esclusione dell’ipotesi lieve sia stata motivata non solo con l’obiettiva rilevanza sul piano ponderale della droga in possesso del ricorrente (complessive 254 dosi), ma anche delle complessive modalità della condotta e delle circostanze dell’azione: valutazione da ritenersi immune da rilievi qui deducibili;
ritenuto altresì che anche l’esclusione della recidiva e la conferma del giudizio di equivalenza e di congruità della pena inflitta siano state adeguatamente motivate, avendo la Corte territoriale evidenziato l’assenza di elementi positivamente valutabili, la pervicacia nel delinquere, i precedenti specifici a carico del ricorrente;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle dkrnmende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in,Rom , il 1 dicembre 2023 Il Consigli GLYPH es, tensore
Il Presidente