Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37640 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37640 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Firenze il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Firenze il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 17 giugno 2025 dal Tribunale di Firenze
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RILEVATO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze che ha confermato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria loro applicata in relazione al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente (hashish).
Deducono due motivi, di seguito riassunti nèi termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Violazione di legge e vizio della motivazione relativa alla destinazione alla cessione della sostanza stupefacente. Si lamenta, in particolare, l’omessa considerazione: a) dell’annullamento del sequestro del denaro; b) dell’attività
lavorativa dei due ricorrenti e della loro condizione di abituali assuntori di sostanze stupefacenti, documentata, quanto a COGNOME, dal certificato del NUMERO_DOCUMENTO; c) dal rinvenimento nella disponibilità dei ricorrenti del “grinder” la cui funzione è quella di triturare le infiorescenze.
1.2. Violazione di legge e carenza di motivazione sulle esigenze cautelari che il Tribunale ha ravvisato valorizzando la gravità del fatto e la circostanza che i ricorrenti sono abituali assuntori di hashish, senza, però considerare l’attività lavorativa svolta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all’esame del secondo motivo.
Ad avviso del Collegio né l’ordinanza impugNOME né quella genetica hanno individuato elementi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla destinazione illecita della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dei due ricorrenti, sostanza che, alla luce della loro condizione di dipendenza da hashish, per la quantità e la modalità di presentazione (divisa in sei dosi quanto a COGNOME e in un unico panetto da 100 grammi quanto a COGNOME), in assenza di altri elementi sintomatici della ritenuta destinazione allo spaccio, appare compatibile anche con la destinazione al consumo personale, potendosi trattare di una scorta.
Poiché non appaiono necessari ulteriori accertamenti di fatto, l’insufficienza degli elementi indiziari a carico dei ricorrenti impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugNOME e dell’ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato il 30 maggio 2025, con conseguente declaratoria della cessazione dell’efficacia della misura cautelare attualmente in esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugNOME nonché il provvedimento emesso dal G.i.p. di Prato in data 30 maggio 2025 e dichiara cessata l’efficacia della misura cautelare disposta nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 16 ottobre 2025
Il Pr sidente