Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3103 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3103 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Mali il 01/01/1993
avverso la ordinanza del 11/07/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ri
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermat l’ordinanza cautelare emessa in data 24 giugno 2024 dallo stesso Tribunale confronti di COGNOME con la quale al predetto è stata applicata la m cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 73 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla detenzione di 240 grammi di marihuana.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore COGNOME deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo inosservanza o erronea applicazione della leg penale e violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto sufficiente ai fini della gravità indi il mero possesso dello stupefacente che, in assenza di altri elementi, fa ri la condotta nella meno grave detenzione a fini di utilizzo personale, che onere del ricorrente dover dimostrare. A tal riguardo il Tribunale, in ogni caso ha considerato le verosimili dichiarazioni del Keita circa l’acquisto della sost fini personali in base ad una offerta particolarmente conveniente.
Quanto alle esigenze cautelari, appare insussistente la necessità del vin cautelare rispetto alle esigenze di indagine, una volta disposto il sequestr sostanza e in assenza di qualsiasi intento di fuga del Keita.
2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine al condizioni economiche del ricorrente, essendo stato questi ricollegato agli ambi locali del narcotraffico senza una elevata ed effettiva sproporzione tra la s impiegata per l’acquisto (550 euro) e la possibilità economica del NOME deriv dalla documentata attività lavorativa come bracciante agricolo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richie nei termini previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depo conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché versato in inaccessibili prospettazio fatto.
Il Tribunale ha desunto la destinazione allo spaccio dei 240 grammi marihuana trovati in possesso del ricorrente dall’apprezzabile dato pondera dall’atteggiamento tenuto dallo stesso ricorrente all’atto del controllo
i
accertamenti, volto, rispettivamente, ad allontanarsi per sottrarsi alle ope di p.g. e ad omettere di consegnare spontaneamente il narcotico allorquan richiestogli dai militari. Inoltre, sono considerate le vaghe circostanze forn ricorrente in ordine all’acquisto.
Inoltre, il Tribunale ha considerato la capacità economica del ricorrente, non svolge attività lavorativa fissa, in relazione alla quale ha allegato r documentazione di un complessivo compenso di 1.800 euro, ritenuta incongrua rispetto alla pretesa scorta personale per 550 euro.
Ritiene questa Corte, potendosi esaminare congiuntamente i convergenti motivi proposti in ordine alla gravità indiziaria, che gli indici fattuali cons riguardo dalla ordinanza impugnata sono valutati, senza incorrere in vizi logi giuridici, sia con riguardo alle connotazioni della condotta – consideran significativo quantitativo di stupefacente detenuto e il comportamento elusivo ricorrente al momento del fatto – che alle inconsistenti giustificazioni dat stesso in ordine alle ragioni della detenzione.
Quanto alle esigenze cautelari, generica è la censura mossa, rispett ravvisato pericolo di recidiva ineccepibilmente desunta dalla personalità ricorrente, segnatamente, desunta dalla condotta tenuta al momento del fatt dai precedenti penali e di polizia a suo carico.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d Ammende.
Così deciso il 11/12/2024.