Detenzione Stupefacenti: Quando la Quantità Esclude l’Uso Personale
La distinzione tra uso personale e spaccio è una delle questioni più delicate in materia di detenzione stupefacenti. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito quali sono gli indizi che, valutati complessivamente, portano a una condanna per spaccio, anche quando l’imputato sostiene che la sostanza fosse destinata al proprio consumo. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva fermato mentre era a bordo di un ciclomotore e trovato in possesso di un quantitativo di cocaina. A seguito delle analisi, la sostanza risultava avere un grado di purezza dell’85% e un peso di oltre 25 grammi, da cui si sarebbero potute ricavare ben 142 dosi. L’uomo veniva trovato anche in possesso di una somma di denaro contante, ritenuta incompatibile con la sua dichiarata assenza di fonti di reddito.
Sia in primo grado che in appello, l’imputato veniva condannato per il reato di detenzione stupefacenti ai fini di spaccio, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La difesa, invece, sosteneva che la droga fosse per uso personale e che le dosi ricavabili fossero solo 35. L’imputato presentava quindi ricorso in Cassazione, lamentando un errore nella valutazione della sua responsabilità, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio troppo severo.
L’Analisi della Corte sulla Detenzione Stupefacenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno chiarito un principio fondamentale: la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove e i fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito. Il suo ruolo è verificare che la motivazione della sentenza sia logica, completa e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la motivazione era ineccepibile. La finalità di spaccio era stata correttamente dedotta da una serie di elementi oggettivi e concordanti:
* La quantità: il numero di dosi ricavabili (142) era stato accertato dai carabinieri e ritenuto incompatibile con un consumo puramente personale.
* La purezza: l’elevato principio attivo (85%) indicava una sostanza non ancora “tagliata” per il consumo individuale, ma pronta per il mercato.
* Il denaro contante: il possesso di soldi non giustificati da un’attività lavorativa è un classico indizio dell’attività di spaccio.
Questi tre elementi, letti insieme, hanno creato un quadro probatorio solido che ha superato la tesi difensiva dell’uso personale.
Il Diniego delle Attenuanti e la Congruità della Pena
La Corte ha anche confermato la decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche. Questa scelta era giustificata dal casellario giudiziario dell’imputato, dal quale emergeva un suo “non occasionale inserimento nel mercato degli stupefacenti”. Inoltre, era stato considerato il comportamento negativo tenuto dall’uomo durante una precedente misura cautelare.
Infine, anche la pena è stata ritenuta adeguata e proporzionata alla gravità del fatto, considerando sia l’elevata purezza della sostanza sia i precedenti penali specifici dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sul principio che la valutazione dei fatti e delle prove è di competenza esclusiva dei giudici di merito. Quando tale valutazione è supportata da un ragionamento logico, esauriente e privo di vizi, essa diventa insindacabile in sede di legittimità. I giudici di secondo grado avevano preso in esame tutte le argomentazioni difensive, arrivando a conclusioni ben argomentate attraverso una disamina completa delle risultanze processuali. La ricostruzione dei fatti era precisa e circostanziata, basata su apprezzamenti di fatto non qualificabili come illogici o contraddittori.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che la prova della finalità di spaccio nella detenzione stupefacenti non deriva da un singolo elemento, ma da un’analisi complessiva di tutti gli indizi a disposizione. La quantità di dosi, la purezza della sostanza e le condizioni economiche dell’imputato sono fattori determinanti. Per un imputato, sostenere la tesi dell’uso personale richiede argomentazioni credibili e, ove possibile, prove a supporto, che in questo caso mancavano del tutto. La decisione consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti è sufficiente a fondare una sentenza di condanna per spaccio.
Quando la detenzione di sostanze stupefacenti viene considerata spaccio e non uso personale?
La detenzione viene considerata spaccio quando una serie di indizi, valutati nel loro complesso, indicano una finalità di vendita. Nel caso specifico, sono stati determinanti l’elevata quantità di dosi ricavabili (142), l’alto grado di purezza della sostanza e il possesso di denaro contante non giustificato da fonti di reddito.
È possibile contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice in Cassazione?
No, in sede di Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti. La Corte si limita a controllare la correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito delle scelte probatorie, che sono riservate al giudice di primo e secondo grado.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base del suo casellario giudiziario, che dimostrava un suo inserimento non occasionale nel mercato degli stupefacenti, e del suo comportamento negativo tenuto durante l’applicazione di una precedente misura cautelare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27542 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferm della sentenza pronunciata dal primo giudice, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art.73, comma 5, d.P.R.:309/1990.
Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violaz di legge in ordine alla affermazione della responsabilità, posto che lo stupefacente acquistato destinato all’uso personale; con il secondo motivo, lamenta il diniego delle circosta attenuanti generiche e con il terzo motivo, violazione della legge in ordine al trattam sanzionatorio.
La prima doglianza non rientra nel nunnerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto rise cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabi cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn. Nel caso di spe Corte d’appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalla quantità di dosi r dallo stupefacente detenuto e trasportato dal ricorrente a bordo di un ciclomotore, pari a 1 non accedendo alla tesi difensiva secondo cui le dosi sarebbero 35, in quanto non supportata da consulenza tecnica e confliggente con l’accertamento effettuato in sede di indagini d carabinieri. Il giudice ha altresì evidenziato il grado di purezza della cocaina, pari a 25,23, con principio attivo pari a 85% nonché il rinvenimento del denaro contante in possess dell’imputato, non compatibile con l’assenza di fonti di reddito.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado pres6 in esame tutte le dedúz difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Nel caso in disamina la Corte territoriale ha evidenziato, in ordine al diniego circostanze attenuanti generiche, che dal casellario giudiziario emerge il non occasionale inserimento del ricorrente nel mercato degli stupefacenti, nonché il comportamento negativo tenuto in sede di applicazione della misura cautelare, evidenziato dal primo giudice.
Anche in ordine al trattamento sanzionatorio, il giudice ha ritenuto congrua proporzionata alla purezza della sostanza detenuta e ai plurimi precedenti penali specifici a ca dell’imputato, la determinazione della pena base nella misura prossima alla metà del edittale, effettuata dal giudice di primo grado.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente