Detenzione Stupefacenti: La Cassazione e il Confine tra Uso Personale e Spaccio
La distinzione tra uso personale e detenzione stupefacenti ai fini di spaccio rappresenta uno dei nodi cruciali del diritto penale in materia di droga. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su quali elementi siano decisivi per determinare la finalità della detenzione, confermando un orientamento consolidato. Il caso in esame riguarda un individuo trovato in possesso di una quantità significativa di hashish e di un bilancino di precisione, elementi che hanno portato alla sua condanna nei primi due gradi di giudizio.
I Fatti del Caso: Oltre 400 grammi di Hashish e un Bilancino
L’imputato era stato condannato per aver detenuto, all’interno della propria abitazione, 444,2 grammi di hashish. Secondo le analisi, tale quantitativo corrispondeva a circa 4.700 dosi medie singole. Oltre alla sostanza, le forze dell’ordine avevano rinvenuto anche un bilancino di precisione, strumento comunemente utilizzato per il frazionamento della droga in dosi destinate alla vendita.
La condanna, emessa ai sensi dell’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990, è stata confermata in appello, spingendo l’imputato a presentare ricorso per cassazione.
Le Doglianze del Ricorrente: Uso Personale e Fatto Lieve
La difesa del ricorrente si basava su due argomenti principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: L’imputato sosteneva che la detenzione fosse finalizzata esclusivamente all’uso personale e non allo spaccio. Secondo questa tesi, il quantitativo, seppur ingente, doveva essere interpretato come una ‘scorta personale’.
2. Mancata riqualificazione nel ‘fatto lieve’: In subordine, la difesa chiedeva che il reato venisse ricondotto all’ipotesi di minore gravità prevista dal comma 5 dello stesso articolo 73, il cosiddetto ‘fatto lieve’, che prevede pene più miti.
La Decisione della Corte sulla Detenzione Stupefacenti
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione logica e coerente degli elementi probatori, confermando le conclusioni dei giudici di merito.
Le motivazioni
Per quanto riguarda la tesi dell’uso personale, la Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero correttamente valorizzato due elementi chiave. In primo luogo, il dato ponderale: un quantitativo di quasi 4.700 dosi è stato ritenuto oggettivamente incompatibile con un consumo puramente personale, anche in un’ottica di accumulo di scorte. In secondo luogo, il ritrovamento del bilancino di precisione è stato considerato un chiaro indice della volontà di frazionare la sostanza per cederla a terzi.
Relativamente alla richiesta di riqualificazione in ‘fatto lieve’, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice d’appello. La quantità rilevante di stupefacente non solo escludeva la lieve entità del fatto, ma denotava anche lo svolgimento di un’attività di spaccio ‘abbastanza organizzata’. Inoltre, tale volume di droga suggeriva un necessario collegamento dell’imputato con circuiti criminali operanti nel settore, un ulteriore fattore che impedisce di considerare il fatto come di lieve entità.
La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata ‘compiuta e non illogica’, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nella valutazione della detenzione stupefacenti, la finalità di spaccio può essere desunta da una serie di indici oggettivi. Il quantitativo della sostanza, se eccede in modo significativo le esigenze di un consumatore medio, è il primo e più importante indicatore. Se a questo si aggiungono altri elementi, come il possesso di strumenti per il confezionamento o la pesatura (bilancini, materiale per il taglio), la prova della destinazione alla cessione a terzi si consolida ulteriormente. La decisione conferma che, di fronte a un’attività strutturata, è impossibile invocare l’ipotesi più lieve del ‘fatto di lieve entità’. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Quando la detenzione di sostanze stupefacenti non è considerata per uso personale?
Secondo la Corte, la detenzione non è per uso personale quando la quantità è così rilevante (in questo caso, quasi 4.700 dosi medie) da essere incompatibile con il consumo individuale, anche a titolo di scorta, e quando vengono rinvenuti strumenti come un bilancino, funzionali al frazionamento della sostanza per la vendita.
Perché il reato non è stato qualificato come ‘fatto lieve’?
La qualificazione di ‘fatto lieve’ è stata esclusa perché la quantità notevole dello stupefacente indicava un’attività di spaccio organizzata e suggeriva un collegamento dell’imputato con circuiti criminali più ampi, elementi che contrastano con la natura di minore gravità del ‘fatto lieve’.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della condanna decisa nei gradi di giudizio precedenti. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38359 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38359 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TROPEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile.
Il ricorrente, condannato nei due gradi di giudizio ex artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché deteneva, a fini di cessione, nella propria abitazione, gr 444,2 di hashish (4.699,7 dosi medie singole), deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla detenzione per uso personale dello stupefacente; 2) in subordine, mancata riqualificazione nel “fatto lieve” (art. 73, comma 5, d.P.R. cit.).
I motivi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, i quali hanno: quanto al primo motivo, argomentato in modo corretto dal dato ponderale (incompatibile con l’uso esclusivamente personale e con l’acquisto di scorte) nonché dal ritrovamento di un bilancino, evidentemente funzionale al frazionamento della droga in dosi; quanto al secondo motivo, condivisibilmente ritenuto che la rilevante quantità di stupefacente denotasse lo svolgimento di un’attività di spaccio abbastanza organizzata e il collegamento dell’imputato con circuiti criminali operanti in materia di stupefacenti.
Essendo la motivazione compiuta e non illogica, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Pre idente