Detenzione stupefacenti: quantità e occultamento escludono l’uso personale
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i criteri fondamentali per distinguere la detenzione stupefacenti per uso personale da quella finalizzata allo spaccio. Il caso analizzato offre spunti cruciali su come la quantità della sostanza e le modalità del suo occultamento possano diventare prove decisive dell’inserimento dell’imputato nel mercato criminale, rendendo inammissibile qualsiasi tentativo di derubricare il fatto a mero illecito amministrativo.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in appello per la violazione della legge sugli stupefacenti. Durante una perquisizione veicolare, i Carabinieri avevano rinvenuto 105,2 grammi di cocaina. La sostanza era stata accuratamente confezionata in una busta di cellophane sigillata e sottovuoto. A rendere la situazione ancora più grave erano le modalità di occultamento: la droga era nascosta dietro un coperchio di plastica del vano dei fusibili elettrici, in una posizione strategica accanto allo sterzo. Tale quantitativo, secondo le analisi, era sufficiente a confezionare ben 588 dosi medie singole.
La Difesa e i Motivi del Ricorso
Di fronte alla Corte di Cassazione, la difesa ha basato il ricorso su due punti principali. In primo luogo, ha sostenuto che la detenzione della cocaina fosse destinata esclusivamente all’uso personale, contestando quindi la qualificazione del fatto come reato di spaccio. In secondo luogo, ha lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione sulla detenzione stupefacenti
La Suprema Corte ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa degli elementi di fatto, considerati inequivocabili nel dimostrare la destinazione della droga al mercato illegale.
L’esclusione dell’Uso Personale
I giudici hanno sottolineato come due fattori principali escludessero categoricamente l’ipotesi dell’uso personale. Il primo è l’elevato valore ponderale: 105,2 grammi di cocaina, da cui si potevano ricavare 588 dosi, sono una quantità palesemente sproporzionata per un consumo individuale. Il secondo, e forse ancora più determinante, è la modalità di trasporto e occultamento. Il confezionamento sottovuoto e la scelta di un nascondiglio così sofisticato e non immediatamente accessibile sono stati interpretati come indici certi di un’attività criminale organizzata e non di una semplice detenzione per consumo proprio.
La Questione delle Circostanze Generiche
Anche la doglianza sulle circostanze attenuanti è stata rigettata. La Corte ha chiarito che le generiche erano già state riconosciute nel giudizio di merito. Tuttavia, non era possibile concedere un giudizio di prevalenza su altre circostanze, a causa delle “allarmanti modalità del fatto” e di un precedente penale specifico e grave, a sua volta aggravato ai sensi dell’art. 80, comma 2, del d.P.R. 309/1990.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la declaratoria di inammissibilità evidenziando la manifesta infondatezza del ricorso. I criteri utilizzati dalla Corte d’Appello per escludere l’uso personale – ovvero l’ingente quantitativo di principio attivo e le sofisticate modalità di occultamento – sono parametri consolidati e oggettivi. Questi elementi, valutati nel loro insieme, non lasciano spazio a dubbi sulla reale finalità della detenzione: l’immissione della sostanza nel mercato dello spaccio. La difesa non ha fornito argomenti validi per confutare questa logica e ben motivata conclusione, rendendo l’impugnazione un mero tentativo dilatorio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale in materia di detenzione stupefacenti: la valutazione non può basarsi solo sulla dichiarazione dell’imputato, ma deve fondarsi su prove oggettive. La quantità della sostanza, il tipo di confezionamento e le tecniche di occultamento sono elementi fattuali che, se di una certa gravità, possono trasformare un’ipotesi difensiva di uso personale in una prova d’accusa per spaccio. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché la detenzione di 105,2 grammi di cocaina non è stata considerata per uso personale?
La Corte ha escluso l’uso personale a causa dell’elevato quantitativo, dal quale si potevano ricavare 588 dosi medie singole, e per le modalità di occultamento della sostanza (in una busta sigillata e sottovuoto, nascosta dietro il coperchio del vano fusibili), ritenute indici certi di un’attività di spaccio.
Su quali basi giuridiche è stato dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate sono state ritenute manifestamente infondate. I criteri oggettivi come la quantità di droga e le modalità di occultamento erano sufficienti a dimostrare l’intento di spaccio, rendendo la tesi dell’uso personale insostenibile.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11551 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11551 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAGUSA il 02/02/1969
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 37754/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 consistente nella detenzione di 105,2 grammi di cocaina, avvolta in una busta di cellophane sigillata e sottovuoto, rinvenuta dai Carabinieri in seguito a perquisizio veicolare;
Rilevato che il ricorrente sostiene l’uso personale e lamenta il diniego delle generiche;
Rilevato che la Corte territoriale ha escluso l’uso personale per l’elevato valore ponderale potendosi ricavare dal quantitativo di cocaina detenuto 588 dosi medie singole, e ha escluso altresì il quinto comma dell’art. 73 per le modalità di trasporto e occultamento della cocaina, una busta sigillata sottovuoto, occultata dietro a un coperchio di plastica del vano dei fusi elettrici, posizionato accanto allo sterzo, indici certi dell’inserimento dell’imputato nel me criminale di riferimento;
Rilevato che, quanto alle generiche, la Corte territoriale ha affermato che erano state gi riconosciute, circostanza non confutata dal ricorrente, e che non era possibile il giudizio prevalenza per le allarmanti modalità del fatto e per il precedente più grave reato, a sua volt aggravato ai sensi dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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