Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3562 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3562 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il 02/12/1991
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, che ha parzialmente riformat – riducendo la pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti generic confermando nel resto – la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, in relazione al re illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo Ketamina e LSD;
rilevato che la difesa deduce violazione di legge con riferime all’affermazione di penale responsabilità, dovendosi ritenere sussistente un’i di detenzione per uso personale, e alla mancata applicazione dell’ipotesi lie cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: doglianze riprese e svilu nella memoria depositata, volta a contrastare le indicazioni della scheda re in sede di spoglio;
ritenuto, quanto al primo ordine di censure, di dover prendere le mosse d consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esisten affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusio del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differe comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o eviden ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibil credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (co le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01);
ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le cen difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non cons rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risul acquisite, e nella prospettazione – parimenti non consentita, in questa sed una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatame accolta dalla Corte territoriale;
rilevato in particolare che, nella sentenza impugnata, si valorizzan rinvenimento, all’interno dell’auto intestata al padre del ricorrente, della k in polvere (per complessive 48 dosi)~ e di 450 francobolli di LSD, occult nel vano portiera laterale e nel cruscotto, nonché di sessanta bustine trasp di plastica; la forte discrasia tra il prezzo di acquisto dichiarato dal GANDO
quello determinato dal consulente del P.M. (rispettivamente, circa 1000 eur 4970 Euro); le limitate disponibilità economiche del ricorrente, che a dichiarato di aver acquistato la droga ad un rave party, utilizzando il danaro ricavato dai regali di compleanno; l’illogicità di una detenzione ad uso pers di un così cospicuo quantitativo di stupefacente, alla luce proprio della fac reperimento in occasione dei rave; la detenzione, al momento del controllo strada, anche di una bilancina digitale di precisione, utilizzabil confezionamento e la cessione. La Corte d’Appello ha ritenuto che tale compendi indiziario non fosse vulnerato dagli argomenti difensivi, imperniati sull’asse chiamate sul cellulare durante il controllo (e comunque di prove di contatt clienti o fornitori) e sull’estraneità di tali tipi di sostanze alla piazza di Reggiano: e ciò in quanto si trattava di droghe per lo più consumate in occas dei rave, che possono svolgersi anche a centinaia di chilometri di distanza. Si tr di rilievi che attingono al merito delle valutazioni espresse dalla Corte terr il cui apprezzamento – alla luce dei principi giurisprudenziali inizia richiamati – deve ritenersi precluso;
ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi con riferimento al mancata applicazione della ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73, in qu percorso argomentativo sviluppato al riguardo dalla Corte territoriale – imper sulla tipologia “pesante” della droga, sul quantitativo complessivo, consistenza del numero di dosi ricavabili – risulta del tutto immune da censur deducibili;
ritenuto le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria inammissibilità dell’impugnazione proposta, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2024
In