Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47771 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47771 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 24 ottobre 2022 del Tribunale di Milano, che condannava COGNOME, all’esito di rito abbreviato, alla pena di anni quattro di reclusione e ottocento euro di multa in relazione reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Si contesta all’imputato l’illecita detenzione, sulla propria persona, di 9 grammi netti di hashish, suddivisi in quattro pezzi e di 0,6 grammi di cocaina.
v
COGNOME Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di ufficio, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Si eccepisce la illegittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1quater cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza. In particolare, la suindicata norma dispone un trattamento processuale differente a seconda della presenza o meno dell’imputato nel procedimento penale che lo riguarda.
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
La Corte di appello si è limitata a riprendere le motivazioni del tribunale e ha aggiunto che la finalità di cessione è legata al numero di dosi, cioè 69,6 circa, ricavabile dall’ hashish, omettendo di considerare le dichiarazipni rese, in sede di convalida, dal ricorrente il quale ha confermato di essere assuntore di tale sostanza, circostanza che rende plausibile il possesso per uso esclusivamente personale. COGNOME riferiva che anche la cocaina era destinata a uso personale
2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 192 secondo comma cod. proc. pen.
Il ricorrente non è mai stato colto nell’atto di cedere a taluno la sostanza e non aveva con sé strumenti di confezionamento. La scarsa quantità di sostanza in sequestro appare compatibile con l’uso esclusivamente personale e il ricorrente ha fornito una giustificazione plausibile circa la provenienza del denaro trovato in suo possesso (circa 110 euro in banconote di piccolo taglio).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2.La questione di illegittimità costituzionale, oltre che manifestamente infondata perché non indica le ragioni per le quali l’art. 581, commi 1-ter e 1quater dovrebbe essere dichiarato incostituzionale, non è rilevante nel caso in esame, trattandosi di norma non applicabile nel giudizio in cassazione.
All’art. 581 cod. proc. pen. sono stati aggiunti i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, che introducono previsioni d’inammissibilità specificamente riFerite all’appello in una sedes materiae non ottimale, trattandosi di norma generale che afferisce alla forma delle impugnazioni.
In particolare, il comma 1-ter non riguarda il ricorso per cassazione la cui disciplina non prevede la notificazione di un decreto di citazione a giudizio dell’imputato e delle altre parti private. Gli atti preliminari al giudizio di cassazio
(art. 610, commi 1 e 3) prevedono, invero, soltanto l’avviso ai difensori della data dell’udienza in cui è fissata la trattazione del ricorso.
Anche il comma 1 quater, che mira ad escludere la possibilità che siano presentate impugnazioni senza il volere dell’imputato, riguarda soltanto l’appello dovendosi ricondurre tale disposizione all’ipotesi dell’imputato dichiarato assente nel giudizio di primo grado.
3.11 secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente avendo entrambi ad oggetto il giudizio di penale responsabilità dell’imputato.
3.1. Dalla lettura della sentenza impugnata, non emergono i lamentati vizi di motivazione, limitandosi la difesa ad offrire una lettura diFferente di plurimi elementi valutati dalla Corte di appello secondo canoni di logica correttamente applicati e ineccepibili, quali l’inverosimiglianza di una versione volta a sostenere la detenzione della droga in oggetto per uso personale in consAerazione del fatto che l’imputato, mentre si trovava in una zona dedita allo spaccio, alla vista degli operanti, lasciava cadere a terra un pezzo di hashish e, all’esito di perquisizione, era trovato in possesso di 9 grammi netti di hashish suddivisi in quattro pezzi e di 0,6 grammi di cocaina, nonché della somma di euro 110 in banconote di piccolo taglio, della quale non era in grado di giustificare il possesso.
Tutti questi elementi risultano evidentemente incompatibili con un uso meramente personale dello stupefacente. In tal senso, peraltro, militano le condizioni di ritrovamento della sostanza stessa, la quale non presentava segni di alterazione conciliabili con un possesso prolungato nel tempo da parte di COGNOME, condizione che, congiuntamente al contesto criminale nel quale orbitava il ricorrente – arrestato in flagranza per lo stesso reato mentre si trovava sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Milano emessa in relazione al presente procedimento, e dopo un mese nuovamente arrestato, sempre per violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90 – è indicativo del fatto che la sostanza posseduta dall’indagato fosse destinata alla attività illecita di spaccio al dettaglio.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Presidente
NOME COGNOME
Piérluigi NOME
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