Detenzione Stupefacenti: Quando la Legge la Considera Spaccio e non Uso Personale?
La linea di confine tra la detenzione stupefacenti per uso personale e quella finalizzata allo spaccio è spesso sottile e dibattuta nelle aule di tribunale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali, ribadendo quali indizi possono portare a una condanna per spaccio, anche quando l’imputato sostiene il contrario. Analizziamo insieme questo caso per capire i criteri utilizzati dai giudici.
I Fatti del Caso
Un uomo veniva condannato per la detenzione illecita di 180 grammi di hashish. La sostanza era stata trovata in suo possesso, suddivisa in 18 ovuli incartati e custodita all’interno di un marsupio. Al momento del controllo, l’imputato si trovava nella sua automobile, parcheggiata sulla pubblica via. Oltre alla droga, gli venivano trovati 300 euro in contanti, dei quali non riusciva a giustificare la lecita provenienza. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la droga fosse per uso personale e chiedendo, in subordine, che il reato fosse qualificato come di lieve entità.
La Decisione della Corte sulla Detenzione Stupefacenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Secondo i giudici supremi, le argomentazioni della difesa erano mere ‘doglianze’ sui fatti, non ammissibili in sede di legittimità, dove il compito della Corte non è rivedere le prove, ma assicurarsi che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente.
Gli Indizi di Spaccio: Oltre la Semplice Quantità
Il punto centrale della decisione riguarda gli elementi che hanno convinto i giudici che la detenzione stupefacenti fosse finalizzata allo spaccio. La Corte ha evidenziato che la valutazione non si basa solo sulla quantità, ma su un insieme di circostanze. Nel caso specifico, gli indizi decisivi sono stati:
* Le modalità di custodia: La droga era già suddivisa in 18 dosi, un chiaro segno di preparazione alla vendita.
* Il possesso di denaro contante: La somma di 300 euro, ritenuta incompatibile con fonti di guadagno lecite e considerata provento dell’attività di spaccio.
* Il contesto: L’uomo si trovava in un’auto parcheggiata su una via pubblica, con la droga pronta per essere ceduta.
Questi elementi, letti insieme, hanno creato un quadro probatorio che, secondo un procedimento logico basato su massime di esperienza, conduceva inequivocabilmente a qualificare il fatto come spaccio.
Perché non è Stata Riconosciuta l’Ipotesi di Lieve Entità?
La difesa aveva richiesto anche la derubricazione del reato a ‘fatto di lieve entità’ (previsto dal comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990), che comporta una pena molto più mite. Anche questa richiesta è stata respinta. La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello, che aveva escluso la lieve entità sulla base di tre fattori:
1. La quantità non modesta di sostanza (180 grammi).
2. Le modalità della condotta (in pieno giorno e su una strada pubblica).
3. I precedenti penali a carico dell’imputato, considerati ‘sintomatici della proclività al delitto’.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato che la valutazione sulla destinazione della sostanza stupefacente (uso personale o spaccio) è un ‘giudizio di mero fatto’ che spetta al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questo giudizio non può essere messo in discussione in Cassazione se è supportato da una motivazione logica, completa e priva di vizi evidenti. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione solida, analizzando tutti gli indizi a disposizione e spiegando perché questi portassero a escludere l’uso personale. Allo stesso modo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dalla presenza di precedenti penali e dall’assenza di elementi positivi da valorizzare.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale in materia di detenzione stupefacenti: non è solo la quantità a determinare se si tratti di uso personale o di spaccio. I giudici devono effettuare una valutazione complessiva, tenendo conto di ogni dato indiziario. La suddivisione in dosi, il possesso di denaro di dubbia provenienza, i precedenti specifici e le circostanze del controllo sono tutti elementi che possono, e spesso lo fanno, orientare la decisione verso una condanna per spaccio. La decisione sottolinea l’importanza per la difesa di fornire prove concrete e argomentazioni solide per contrastare questi indizi, poiché le semplici affermazioni non sono sufficienti a superare una ricostruzione logica e coerente da parte dei giudici di merito.
Quali elementi trasformano la detenzione stupefacenti da uso personale a spaccio secondo questa ordinanza?
Secondo la Corte, gli elementi indicativi dello spaccio sono le modalità di custodia della droga (in questo caso, suddivisa in 18 ovuli), il possesso di una somma di denaro contante non giustificabile da fonti lecite e le circostanze generali in cui avviene il possesso.
La quantità di droga è l’unico fattore per escludere il reato di lieve entità?
No, non è l’unico fattore. I giudici hanno considerato anche le modalità della condotta (avvenuta in pieno giorno su una via pubblica) e i precedenti penali dell’imputato, ritenuti indicativi di una sua propensione a delinquere. La valutazione è quindi complessiva.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione dei fatti fatta dal giudice di appello?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Le contestazioni che riguardano la mera valutazione delle prove (definite ‘doglianze in punto di fatto’) sono considerate inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45535 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CODICE_FISCALE nato a ROMA il 28/05/1992
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (in relazione alla detenzione illecita di 180 grammi lordi di hashish) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze, peraltro formulate in modo generico e assertivo, in punto dì fatto ed incentrate sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l’insussistenza dei dedotti vizi;
Ritenuto che, infatti, la Corte di appello ha, con motivazione non illogica, escluso l’invocata detenzione per uso personale evidenziando che le modalità della custodia della droga – suddivisa in 18 ovuli incartati – da parte dell’imputato (che li teneva in un marsupio mentre si trovava all’interno della sua macchina parcheggiata lungo la pubblica via) nonché la circostanza che il predetto non è stato in grado di giustificare il possesso di somma di denaro in contanti (300 euro), giudicata non compatibile con lecite fonti di guadagno e dunque frutto della vendita dello stupefacente, e l’allegazione assai generica delle circostanze nelle quali avrebbe, a suo dire, acquistato lo stupefacente per uso personale, evidenziano che si è trattato di detenzione finalizzata allo spaccio. In tal modo, risulta rispettato il principio secondo cui «in tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza» e «la valutazione del giudice di merito che affermi, neghi o esprima un dubbio sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di sostanze stupefacenti è un giudizio di mero fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità, risultante dallo stesso testo della sentenza» (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, COGNOME Rv. 284842 – 01 e – 02);
Rilevato che anche il secondo motivo, con il quale si invoca la derubricazione del fatto ai sensi del comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato. Nella sentenza, in senso contrario a tale qualificazione, si sono evidenziati la non modesta quantità di sostanza stupefacente (180 grammi divisi in 18 ovuli), le modalità della condotta (in pieno giorno e sulla pubblica via) e i precedenti penali a carico “sintomatici della proclività al delitto”. Motivazione che ha dato conto di un’adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare mezzi, modalità e circostanze dell’azione e qualità e quantità della sostanza stupefacente), come tale non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823 – 01);
Rilevato, infine, che inammissibile risulta la doglianza relativa alla dosimetria della pena inflitta con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale rilevato che ostano a detta concessione, oltre all’assenza di elementi valorizzabili in senso favorevole, i precedenti penali a carico e che la pena risulta adeguata e congrua;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2024