Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15595 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15595 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 26 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza emessa in data 18 novembre 2022 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nola, ha condannato NOME COGNOME alla pena di quattro anni di reclusione e 8.000 euro di multa e NOME COGNOME alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa per i reati di cui agli artt. 23, comma 3, legge n. 110/1975, 2 legge n. 895/1967, 697 cod. pen., 73, commi 1 e 4, e 80, comma 1 lett. d), d.P.R. n. 309/1990 e 648 cod. pen. commessi o accertati il 18/03/2022.
La Corte di appello ha respinto tutti i motivi di appello, relativi alle richieste di qualificazione del delitto di detenzione di stupefacenti nell’ipotesi di cui all’art 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, di esclusione dell’aggravante relativa alla contestuale detenzione di armi, di disapplicazione della recidiva, di concessione delle attenuanti generiche e di una pena minore, nonché di dissequestro di due orologi Rolex.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO COGNOME, articolando cinque motivi, e NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME, articolando tre motivi.
2.1. Il ricorrente COGNOME, con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per l’omessa riqualificazione del reato di cui al capo D) nell’ipotesi della lieve entità.
I giudici hanno confermato che lo stupefacente rinvenuto era solo marijuana con un principio attivo pari al 2,14%, ma hanno negato la sua qualificazione nell’ipotesi di lieve entità solo per il numero di dosi ricavabili dal quantitativ rinvenuto. Tale parametro non è sufficiente, dovendosi valutare, complessivamente, anche i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, oltre alla quantità e qualità della sostanza rinvenuta, in questo caso modesta, in particolare con riferimento al principio attivo. La Corte di appello ha fondato il diniego anche sul contestuale ritrovamento di armi, circostanza da cui ha dedotto che il ricorrente fosse intraneo a circuiti delinquenziali, ma deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non è incompatibile con il reato associativo. In ordine alla rilevanza del numero di dosi ricavabili, poi, la corte di cassazione ha stabilito che il numero di dosi medie ricavabili non coincide necessariamente con il numero di dosi commercializzate. Uno studio condotto all’Ufficio del processo della Sesta sezione penale sulle decisioni della Corte di cassazione nel triennio 2020-2022 ha
individuato in grammi 246 di marijuana il limite massimo, e in grammi 108,3 il limite medio, entro il quale è stata ritenuta l’ipotesi della lieve entità. In questo caso la marijuana rinvenuta è pari a gr. 415 ma, stante il modesto principio attivo, è in realtà pari solo a gr. 8,88 netti, per cui rientra entro questi limiti.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 309/1990.
Il mero ritrovamento di un’arma nella disponibilità del soggetto detentore di sostanze stupefacenti non innesca alcun automatismo circa la sussistenza di tale aggravante. Ignorandosi da quanto tempo egli detenesse l’uno e l’altro bene, non è provata la contestualità causale delle due detenzioni, e neppure la coincidenza temporale tra le due condotte, da intendersi non come coincidenza del ritrovamento, bensì come coincidenza dell’insorgenza del proposito criminoso.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione alla omessa disapplicazione della recidiva.
La Corte di appello l’ha confermata solo facendo riferimento al casellario giudiziario, ma la sua applicazione è facoltativa, e il giudice ha l’onere di motivare in modo specifico le ragioni per cui ritenga che essa sia sintomatica di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell’imputato. Una mera condanna risalente al 2018 non può essere ritenuta recente e idonea per apportare un così consistente aumento della pena.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen per l’omessa concessione delle attenuanti generiche.
La Corte di appello le ha negate per la gravità dei fatti e la personalità negativa dell’imputato, ma il suo unico precedente penale risale al 2017. I giudici hanno omesso, perciò, una motivazione dettagliata circa le ragioni del loro diniego, dimenticando anche che la pena deve tendere alla rieducazione del reo, per cui deve essere commisurata in base a tale necessità, che non è stata, invece, valutata nella sentenza impugnata. La sentenza ha anche omesso di valutare la condotta collaborativa tenuta con gli operanti.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e), cod.proc.pen. per l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di dissequestro dei beni sequestrati.
La Corte ha respinto la richiesta di restituzione di due orologi Rolex sequestrati, respingendo la tesi della difesa circa l’assenza di prova di una loro provenienza illecita. Non vi è alcuna prova che quegli orologi costituiscano il
profitto dei reati contestati, come la Corte di appello ha dedotto dal solo fatto della mancanza di lecite fonti di reddito da parte del ricorrente, e la corte di cassazione, nella sentenza n. 8714/2023, ha ritenuto non motivato, in un caso analogo, il sequestro degli orologi, in quanto essi potevano essere provento di precedenti delitti di cessione di stupefacenti, ma non di quelli contestati nel giudizio in corso.
Il ricorrente COGNOME, con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. per l’inosservanza della legge penale nella mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 309/1990.
Per la configurazione di tale aggravante è necessario accertare la contestualità causale delle armi in relazione al delitto di detenzione dello stupefacente, mentre tali indagini sono state del tutto omesse.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione alla omessa riqualificazione del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 nell’ipotesi di lieve entità.
Il fatto commesso è di lieve entità sia con riferimento all’efficacia drogante dello stupefacente rinvenuto, sia con riferimento alla sua quantità. Uno studio condotto all’Ufficio del processo della Sesta sezione penale sulle decisioni della Corte di cassazione nel triennio 2020-2022 ha individuato in grammi 246 di marijuana il limite massimo entro il quale è stata ritenuta l’ipotesi della lieve entità. In questo caso la marijuana rinvenuta è pari a gr. 415 e, divisa pro quota tra i due imputati, rientra entro questo limite. La sentenza impugnata è errata anche laddove individua la gravità del fatto nelle sue modalità, perché la detenzione nella stessa casa di due armi non influisce sulla offensività del diverso reato di detenzione dello stupefacente, trattandosi di condotte che offendono beni giuridici diversi. Inoltre questo ricorrente non ha agito perché inserito in contesti criminali, ma solo per necessità economiche, come deducibile dalla mancanza di precedenti penali e di pendenze per reati associativi.
3.2. Con il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche.
La sentenza impugnata le ha negate per la gravità dei fatti e la personalità dell’imputato, ma ha omesso di valutare la sua buona condotta processuale, avendo egli cooperato durante la perquisizione facendo ritrovare un fucile e avendo poi ammesso i fatti addebitati, dimostrando così una volontà di resipiscenza.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati, in tutti i loro motivi, e devono essere complessivamente respinti.
La sentenza di secondo grado ha motivato in modo sufficientevtutte le questioni proposte, riportandosi anche, indirettamente, alla ricostruzione dei fatti e alla loro valutazione, contenute nella sentenza di primo grado.
Sussiste, quindi, una pronuncia c.d. “doppia conforme”, dal momento che il giudice di appello, esaminando le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice, ha concordato, di fatto, nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della sua decisione. Le due sentenze, pertanto, possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (vedi Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), e la motivazione dell’una è integrata dalla motivazione dell’altra.
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LaVrichiesta di qualificazione del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 nell’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è infondata, e devono perciò essere respinti il primo motivo del ricorso proposto dal COGNOME, e il secondo motivo di quello proposto dal COGNOME.
La sentenza impugnata ha valutato approfonditamente la questione, in termini conformi alla sentenza di primo grado, ed ha respinto la richiesta di qualificare la detenzione della marijuana come un fatto di lieve entità con una motivazione logica, basata sui dati oggettivi e sui principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare la sentenza Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, esplicitamente richiamata, che ha ribadito la necessità di valutare unitariamente, per escludere tale fattispecie, tutti gli indici. I ricorsi non si confrontano adeguatamente con questa motivazione, in quanto non negano il contesto ambientale in cui è avvenuta la detenzione e le sue modalità, e si limitano ad affermare l’irrilevanza del contemporaneo ritrovamento delle armi, e a concentrarsi sull’elemento della quantità e qualità della sostanza rinvenuta.
Anche in relazione a questo indice, però, i ricorsi sono infondati. COGNOME La rilevanza della quantità di sostanza stupefacente detenuta per finalità di cessione deve essere valutata con riferimento a detta finalità, per cui diventa significativo, in merito alla gravità e pericolosità del fatto, il numero di dosi medie ricavabili, in
quanto dimostra la capacità diffusiva dell’attività di spaccio a cui tale detenzione è finalizzata. Per tale motivo, anche la percentuale del principio attivo ha una rilevanza limitata, non incidendo sul numero di dosi ricavabili, tutte comunque dotate di una sufficiente efficacia stupefacente. I ricorrenti stessi, poi, ammettono che la quantità di marijuana rinvenuta in loro possesso supera notevolmente il limite massimo entro il quale è stata ritenuta applicabile, da questa Corte, l’ipotesi della lieve entità; le loro affermazioni di dover prendere in esame solo la quantità di principio attivo o di dover dividere a metà la quantità rinvenuta, sono palesemente erronee, non essendo in questo caso rilevante la quantità di principio attivo, per i motivi già espressi, ed essendo stato lo stupefacente detenuto in modo concorsuale da entrambi gli imputati, stante il suo rinvenimento in stanze di uso comune, come descritto nella sentenza di primo grado.
Anche la richiesta di escludere l’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 309/1990 è infondata, e devono perciò essere respinti il secondo motivo del ricorso proposto dal COGNOME, e il primo motivo del ricorso proposto dal COGNOME.
La sentenza impugnata si è conformata al consolidato principio di questa Corte, secondo cui «La circostanza aggravante specifica per i delitti in materia di stupefacenti di cui all’art. 80, comma primo, lett. d), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (l’essere stato commesso il fatto da persona armata o travisata) si realizza pur quando l’arma non sia utilizzata per conseguire, agevolare o mantenere il possesso dello stupefacente, essendo sufficiente la mera contestualità temporale o spaziale tra il possesso dello stupefacente e la detenzione dell’arma medesima» (Sez. 4, n. 5038 del 21/01/2011, Rv. 249574; Sez.3, n. 11782 del 02/10/1998, Rv. 212413; Sez. 6, n. 5197 del 10/11/2017, dep. 2018, Rv. 272150, citata nella motivazione stessa). I ricorsi affermano, invece, la necessità di un collegamento causale tra la detenzione dell’arma e la detenzione dello stupefacente, senza fondare tale affermazione su una diversa interpretazione della norma o su un difforme principio giurisprudenziale, o comunque su una argomentazione più convincente rispetto a quella delle sentenze sopra richiamate.
Il ricorrente COGNOME sostiene altresì che manca anche la coincidenza temporale tra le detenzioni dei due diversi beni, non potendo la stessa essere provata dal loro mero ritrovamento contestuale. Quest’ultima parte del suo motivo è manifestamente infondata, avendo il COGNOME, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, dichiarato di avere rinvenuto la droga e le armi in una busta, nella medesima circostanza, e di avere occultato il tutto
nell’abitazione del coimputato, ed avendo peraltro entrambi gli imputati, dopo il ritrovamento delle munizioni, fatto ritrovare agli operanti le due armi, detenute separatamente da ciascuno di essi, così dimostrando, in realtà, la contestualità delle varie detenzioni.
I motivi relativi al trattamento sanzionatorio, cioè il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto da COGNOME, e il terzo motivo del ricorso proposto da COGNOME, sono generici e, comunque, infondati.
Entrambi i ricorrenti chiedono una riduzione della pena, mediante la concessione delle attenuanti generiche, e il COGNOME censurando anche l’omessa esclusione dell’aumento per la recidiva, ma la sentenza impugnata è correttamente motivata su tali punti.
Si deve ricordare che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). La sentenza impugnata ha ribadito la sussistenza dei motivi che, anche secondo il giudice di primo grado, ostano al riconoscimento di tale beneficio, cioè la gravità dei fatti commessi e i precedenti penali di ciascuno degli imputati, che dimostrano la loro pericolosità e la loro forte inclinazione a delinquere, in particolare commettendo reati analoghi a quelli qui contestati, o caratterizzati dall’uso della violenza; si è anche sottolineato, nella sentenza di primo grado, che entrambi gli imputati hanno commesso i fatti qui contestati mentre si trovavano sottoposti a misure restrittive per reati commessi in precedenza, condotta che è stata valutata come sintomatica dell’assenza di un ravvedimento per tale, precedente comportamento criminoso.
Non è corretta l’affermazione del COGNOME, secondo cui la sentenza terrebbe conto solo di un suo precedente risalente nel tempo, trattandosi di un reato commesso nel 2017, perché la sentenza elenca condanne da lui subite per rapina e detenzione e ricettazione di armi, anche clandestine, e fonda il diniego della richiesta di disapplicazione della recidiva a lui contestata proprio sulla maggiore pericolosità dimostrata dal ripetere delitti della medesima tipologia, in quanto ciò dimostra la totale assenza di un percorso di resipiscenza e la prosecuzione di un processo delinquenziale, che meritano l’aumento di pena conseguente all’applicazione dell’aggravante (vedi, per la determinazione di tale principio, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).
La richiesta di entrambi i ricorrenti di ritenerli meritevoli delle attenuanti generiche per avere collaborato con gli inquirenti, facendo ritrovare le armi e
ammettendo gli addebiti, è stata ampiamente valutata ed esclusa dal giudice di primo grado, che ha ritenuto assente una valida collaborazione, in quanto le armi sono state rinvenute durante una perquisizione e sarebbero state sicuramente trovate dagli agenti, che avevano già rinvenuto le molte munizioni relative ad esse. I due imputati si sono determinati a indicare il nascondiglio delle armi solo dopo il sequestro delle munizioni, quando era evidente che la ricerca da parte degli agenti sarebbe proseguita in modo ancora più accurato, ed hanno ammesso solo l’evidenza dei fatti loro ascritti, omettendo però di riferire la provenienza sia della droga sia delle armi, ed anzi fornendo versioni fantasiose e implausibili, che non consentono di valutare il loro comportamento processuale come effettivamente collaborativo. Questa motivazione, che completa la sentenza di secondo grado in quanto “doppia conforme”, risponde adeguatamente ai predetti motivi di ricorso, che non la contestano neppure in modo specifico, essendosi i ricorrenti limitati a ribadire la loro buona condotta processuale quale elemento idoneo a giustificare la concessione del beneficio.
Infine è inammissibile, nonché manifestamente infondato, l’ultimo motivo del ricorso proposto dal COGNOME, relativo alla erroneità della confisca degli orologi Rolex.
Il ricorrente sostiene che tale confisca è erronea perché non è provato che essi costituiscano il profitto dei reati contestati, in particolare di quello di c all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e non è comunque provato alcun nesso strumentale tra tali beni e questo reato. Il ricorso non si confronta, quindi, con la motivazione delle due sentenze di merito.
La confisca dei due orologi, infatti, è stata disposta dal giudice di primo grado, e confermata da quello di appello, ai sensi dell’art. 240-bis cod.pen., applicabile a seguito del richiamo operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. Il provvedimento ablatorio, pertanto, deve essere disposto sul mero presupposto della incapacità del proprietario del bene di giustificarne la provenienza e del suo valore, sproporzionato rispetto al suo reddito (vedi Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282687). Il ricorrente non ha mai riferito né la compatibilità del valore dei due orologi con il proprio reddito, del quale non ha fornito neppure alcuna prova, né la legittimità della loro provenienza, ed anche in questo motivo di ricorso continua solo a negare che si tratti di beni profitto dei reati contestati.
Deve, pertanto, ribadirsi che «E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel
vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39590 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945).
Sulla base delle considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi devono pertanto essere respinti, e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 09 febbraio 2024
COGNOME