Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41854 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41854 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO
COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il Difensore: è presente l’AVV_NOTAIO COGNOME, del Foro di Roma, per delega orale dell’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME. Il Difensore illustra in motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli il 18 marzo 2020, in parziale riforma della sentenza, appellata dall’imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Benevento il 22 settembre 2021, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di detenzione a fine di cessione di hashish, fatto commesso il 15 ottobre 2020, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla riconosciuta aggravante della ingente quantità, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, h rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a cinque motivi con i quali denunzia difetto di motivazione (tutti i motivi) e violazione di legge (il secondo, terzo, quarto e quinto motivo).
2.1. In particolare, con il primo motivo lamenta travisamento della prova e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla significatività del luogo di rinvenimento della droga, che non era nascosta nell’abitazione dell’imputato o in una sua pertinenza ma nella porta di legno di un box sottoscala in uso a tutti i condomini e, dunque, luogo non riconducibile a NOME COGNOME, la riconduzione al quale, dunque, sarebbe chiaramente frutto di un travisamento della effettiva portata delle emergenze istruttorie.
2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge (artt. 111 Cost. e 192 e 530 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica, insufficiente, contraddittoria e congetturale, non essendo certa la prova della responsabilità dell’imputato.
2.3. Tramite il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in ragione della mancata riqualificazione dei fatti come ipotesi di lieve entità, di cui ricorrerebbero gli estremi nel caso di specie.
2.4. Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione, che non risponderebbe alle doglianze difensive, e che, comunque, sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria.
2.5. Infine, con l’ultimo motivo NOME COGNOME denuncia violazione o erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla individuazione della pena, che sarebbe eccessivamente severa e, comunque, non giustificata nella parte motiva della sentenza.
E’ stata chiesta la discussione orale del ricorso.
Il P.G. nella requisitoria scritta del 10 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile l’impugnazione.
Il processo, originariamente fissato al 15 giugno 2023, è stato rinviato al 12 settembre 2023 in ragione di documentato impedimento del Difensore per ragioni di salute, con sospensione dei termini di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Posto che la improcedibilità maturerebbe il 17 marzo 2024 (infatti: sentenza di appello il 18 marzo 2022 + 1 anno e 6 mesi + 90 gg. per la motivazione + 90 gg. per la trasmissione degli atti = 17 marzo 2024), il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
2.Conformemente alla requisitoria del P.G., deve ritenersi che il ricorso si limita a riproporre aspetti già sottolineati nell’appello e già tutti disattesi motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua dalla Corte di merito.
2.1.Con particolare riferimento al primo motivo, non sussiste il denunziato travisamento delle emergenze istruttorie: invece, i Giudici di merito riconducono la disponibilità di tutta la droga – trovata nel sottoscala e non – alla stes persona, in ragione del singolare tipo di involucro che contraddistingue tutti i panetti, cioè una carta con disegno di occhi a forma di cuore, e del rinvenimento nel sottoscala di abiti dell’imputato. Si tratta di circostanze con le quali ricorrente omette il doveroso confronto.
2.2. Quanto al secondo motivo, è appena il caso di rammentare che «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, com espressamente disposto dall’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (v., tra le varie, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, NOME, Rv. 274191-02).
2.3. Venendo al terzo motivo con il quale si lamenta la mancata riqualificazione in violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, si rinviene al riguardo (alla p. 4 della sentenza impugnata) motivazione idonea, incentrata sulla non occasionalità della condotta e sul notevole quantitativo di droga, peraltro in linea con il richiamato insegnamento della Corte di legittimità (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, COGNOME ed altri, Rv. 216668, secondo cui «La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sufficiente ad escludere l’attenuante in questione il dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta)»; recentemente, non essendo più l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 circostanza attenuante speciale ma fattispecie autonoma, v. Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076, secondo cui «La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dal disposizione. (Vedi S.U. n. 17/2000, Rv. 216668)»).
2.4. Il quarto motivo, con cui sembra lamentarsi una omissione di pronunzia o un vizio di motivazione, risulta assai vago, meramente assertivo ed aspecifico.
2.5. Infine, l’ultimo motivo, in tema di trattamento sanzionatorio, è non meno vago ed aspecifico del precedente, in sostanza limitandosi a lamentare la ritenuta iniquità della pena, che comunque risulta sufficientemente motivata.
3. Consegue la statuizione in dispositivo.
Essendo inammissibile il ricorso e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/09/2023.