Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9410 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9410 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato in Marocco il 10/08/1981,
NOME nata a Polistena il 13/01/1985
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 08/02/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 08/02/2024, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Verona del 18/05/2015, che aveva condannato NOME COGNOME e NOME in ordine al reato di cui all’articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (per avere detenuto, al fine di cessione, 40 grammi di cocaina, occultati nel garage della loro abitazione; fatto commesso in data 24/10/2012), alla pena, rispettivamente, di anni 2 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa il COGNOME, e anni 1 di reclusione ed euro 2.500,00 di multa la Gallo, quale aumento in continuazione della sentenza n. 1288/2012 del Tribunale di Verona, pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen..
Avverso tale sentenza , tramite il comune difensore di fiducia, ricorrono gli imputati, lamentando, con un unico motivo, la violazione dell’articolo 649 cod. proc. pen.
Deducono gli stessi che il sequestro della cocaina avvenne subito dopo l’arresto operato per il possesso a fini di spaccio dell’ hashish che diede luogo alla precedente condanna inflitta dal
Tribunale di Verona, e che lo stupefacente era stato rinvenuto proprio su precisa indicazione degli odierni ricorrenti.
Si tratterebbe, in sostanza, di un unico episodio di detenzione a fini di spaccio di diverse sostanze, erroneamente ritenuto «ontologicamente diverso anche sotto il profilo degli elementi costitutivi» dalla Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il Collegio sottolinea come, nella vigenza della normativa sugli stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, anteriore alla riforma introdotta con L. n. 49 del 2006, la giurisprudenza di questa Corte fosse consolidata nel ritenere che le previsioni di cui al d.P.R. citato, art. 73, commi 1 e 4, concretizzassero due distinti e autonomi reati, ontologicamente diversi, di modo che, nel caso di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze differenti inserite nelle tabelle 1 e 3 e in quelle 2 e 4 dell’art. 14 stesso decreto, sussistesse concorso di reati e non assorbimento dell’uno nell’altro, con la conseguenza che l’imputato rispondeva di due diversi delitti eventualmente unificati con il vincolo della continuazione nella ipotesi in cui ne ricorressero i presupposti (tra le tante: Sez. 6, u.p. 16 aprile 2003, Poppi; Sez. 4, u.p. 21 febbraio 1997, COGNOME).
Al contrario, ove due o piø sostanze appartenessero alla medesima tabella o a tabelle omogenee, sarebbe occorso un solo reato.
La distinzione, che allora trovava riscontro nella differenza utilizzata nel lessico comune tra «droghe pesanti» e «droghe leggere», si fondava su una ratio decidendi che individuava nel fatto distinte azioni tipiche con diversa oggettività giuridica, rimarcata dal differente trattamento sanzionatorio. In sintesi, si sosteneva che il commercio illecito di droghe «pesanti» recava, in sØ, una maggiore offensività rispetto a quello di droghe «leggere», con riferimento ai beni presidiati dalle norme penali sia individuali che collettivi, riconducibili alla salute e all’ordine pubblico.
Successivamente, il legislatore del 2006 (l. n. 49/2006, c.d. ‘Fini-Giovanardi’) aveva escluso qualsiasi distinzione di trattamento giuridico tra le sostanze classificate come stupefacenti, sì da far ritenere a questa Corte che fosse venuta meno la base giuridica sulla quale si fondava la distinzione tra droghe «pesanti» e droghe «leggere», con la conseguenza che l’azione consistente nella contestuale detenzione di droghe di qualsiasi tipo non potesse che dar luogo alla realizzazione di un unico reato (v. Sez. 6, n. 1735 del 20/12/2007, COGNOME, Rv. 238391 – 01; Sez. 4, n. 15483 del 04/12/2013, dep. 2014, COGNOME, n.m.).
Tuttavia, la legge n. 49/2006 Ł stata dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi con sentenza n. 32/14, con il conseguente ripristino della pregressa distinzione fondata sulla tabella di appartenenza della sostanza (il d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79, ha previsto quattro nuove tabelle in ordine a tali sostanze).
Sul punto, la successiva giurisprudenza di questa Corte ha riaffermato (Sez. 3, n. 36480 del 19/06/2024, Reina, n.m.; Sez. 6, n. 15074 del 06/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015 – 01; Sez. 4, n. 43432 del 2015, COGNOME, Rv. 264778-01) il principio secondo cui la reviviscenza dell’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio.
Si Ł tuttavia ritenuto (Sez. 4, n. 44808 del 26/09/2014, COGNOME, Rv. 260735 – 01) che, in ossequio al
principio della irretroattività della legge penale meno favorevole, la norma incriminatrice dichiarata incostituzionale potesse continuare a trovare applicazione per le condotte realizzate nel corso della sua vigenza, ove la sua disciplina conduca in concreto ad un trattamento piø favorevole per l’imputato.
Il fatto per cui oggi di procede Ł stato commesso il 24 ottobre 2012, ossia proprio durante la vigenza della legge n. 49/2006, per cui (ove ciò conducesse all’applicazione di un trattamento sanzionatorio poziore) sarebbe astrattamente ipotizzabile la sussistenza di una unica violazione, in ragione della normativa vigente all’epoca del commesso reato.
Tuttavia, resta valida la necessità che, in concreto, a prescindere dalla natura dello stupefacente (ossia se appartenente alla medesima tabella o a tabelle diverse), la condotta di detenzione sia la medesima in relazione al contesto spazio-temporale di accertamento; nel caso di specie, il provvedimento impugnato (foglio 4) chiarisce che «non vi Ł invero corrispondenza storiconaturalistica: essendo diversa la partita di droga sequestrata rispetto a quella originariamente rinvenuta sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo ed essendo diverso il tempus commissi delicti », nonchØ, si aggiunge, il luogo di accertamento dei due reati separatamente giudicati. I ricorrenti non si confrontano con la motivazione del provvedimento, omettendo di dedurre le ragioni per cui, contrariamente a quanto assunto in sentenza, vi sarebbe stata unicità di contesto spaziotemporale, limitandosi a generiche considerazioni sulla identità della condotta di detenzione ancorchØ accertata in tempi diversi, con conseguente genericità della doglianza.
I ricorsi non possono in conclusione che essere dichiarati inammissibili per genericità, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 21/01/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
COGNOME NOME