Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38264 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38264 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA CUI 037KEQ6 avverso la sentenza del 07/07/2025 del Tribunale di Verona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Verona, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a seguito di convalida dell’arresto in flagranza per il reato di evasione commesso il 5 luglio 2025, applicava a NOME, su sua richiesta, la pena di 8 mesi di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare.
Con un unico atto ricorre per cassazione il difensore di NOME formulando due motivi, uno relativo all’ordinanza di convalida dell’arresto e l’alt relativo alla sentenza del Tribunale di Verona.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per erronea convalida dell’arresto in assenza della fattispecie di evasione essen noto alla polizia giudiziaria procedente che NOME dal 23/12/2024 al momento dell’arresto non si trovasse in detenzione domiciliare ai sensi dell’ar 47 -ter I. n. 354 del 1975, ma in detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi dell’ar 56 I. n. 689 del 1981, con autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio dalle 8 al 12, tanto da doversi applicare l’art. 72, comma 1 I. n. 689/1981 con conseguente inconfigurabilità del reato.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto da parte dei Tribunale in quanto ai sensi dell’ 72, comma 1 I. n. 689/1981, come modificato dall’art. 71, c. 1, lett. v) del d. n. 150/2022 l’allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare non si è protratto oltre le dodici ore tanto da non sussistere il reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che il ricorso è ammissibile in quanto in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassa deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erron qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli cas errore manifesto, quale. deve essere ritenuto quello oggetto di censura.
Il motivo di ricorso attiene ad una sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., all’esito di convalida dell’arresto dell’imputato, in cui il fatto qualificato come evasione in forza dell’erroneo presupposto che NOME al momento dell’accertamento si trovasse in detenzione domiciliare ai sensi dell’art 47 -ter I. n. 354 del 1975.
Dalla lettura degli atti, consentita in ragione del vizio denunciato, risulta c ricorrente alla data dell’arresto era in regime di “detenzione domicili sostitutiva”, ex art. 56 I. n. 689 del 1981, disposta con sentenza del 9 settembre 2024 del Tribunale di Verona, definitiva il 25 ottobre 2024, come risulta dal decret n. 2025/2092 del Magistrato di sorveglianza di Verona, richiamato dal capo di
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imputazione, che lo aveva autorizzato ad allontanarsi dal domicilio in precisi giorni e orari.
Ne consegue che, attesa l’identità lessicale dei due istituti (detenzio domiciliare), è stato erroneamente applicato il regime della detenzione domiciliare in fase di espiazione della pena, previsto dall’ordinamento penitenziario, anziché quello delle sanzioni sostitutive, previsto dalla legge di depenalizzazione, c configura il reato solo quando l’allontanamento dal luogo di “detenzione domiciliare sostitutiva” si sia protratto oltre dodici ore.
Poiché, nella specie, l’arresto è stato eseguito alle ore 18:00 di sabato 5 lug 2025 e NOME era autorizzato dal Magistrato di sorveglianza a uscire dalle 8 alle 12 il termine di 12 ore, previsto dall’art. 72 I. n. 689 del 1981, c modificato dagli artt. 71, comma 1, lett. v), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, non era decorso e dunque non era configurabile il delitto di evasione.
3.Dagli argomenti che precedono consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 06/11/2025