Detenzione Sostanze Stupefacenti: Quando gli Indizi Prevalgono
L’ordinanza n. 8191/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la giustizia valuti la detenzione sostanze stupefacenti, distinguendo tra uso personale e finalità di spaccio. In questa analisi, esamineremo un caso in cui il ricorso di un imputato è stato dichiarato inammissibile, consolidando principi importanti sulla valutazione delle prove e sull’applicazione di istituti come la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato dalla Corte d’Appello per la detenzione di medicinali contenenti nandrolone, una sostanza pacificamente classificata come stupefacente e inserita nella Tabella I. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali: contestava la finalità di spaccio attribuitagli e lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La difesa sosteneva che la detenzione non fosse finalizzata alla cessione a terzi. Tuttavia, diversi elementi probatori contrastavano questa tesi. Innanzitutto, l’imputato non aveva alcuna prescrizione o certificato medico che giustificasse il possesso di tali farmaci. In secondo luogo, sulle buste contenenti i medicinali era presente una scritta che indicava chiaramente un destinatario terzo. L’elemento più significativo, però, è stata la condotta dell’imputato al momento dell’arrivo dei carabinieri: egli ha tentato di disfarsi delle buste lanciandole oltre il muro di confine della sua abitazione, un gesto osservato dagli agenti e registrato dal sistema di videosorveglianza interno.
Il Ricorso e i Motivi di Inammissibilità per la Detenzione Sostanze Stupefacenti
Il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato giudicato inammissibile per entrambe le doglianze.
La Finalità di Cessione a Terzi
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse meramente riproduttivo di argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito. La Corte d’Appello, con una valutazione logica e priva di vizi, aveva già stabilito la finalità di cessione basandosi su una serie di indizi gravi, precisi e concordanti:
1. Assenza di giustificazione medica: La mancanza di prescrizioni rendeva ingiustificato il possesso dei farmaci.
2. Indicazione del destinatario: La scritta sulle buste era una prova quasi diretta dell’intenzione di cedere la sostanza a un’altra persona.
3. Tentativo di occultamento: Il gesto di lanciare le prove al di là del muro è stato interpretato come un chiaro tentativo di eludere il controllo, comportamento incompatibile con una detenzione per uso personale.
La Cassazione ha quindi confermato che la valutazione dei giudici di merito era immune da censure, rendendo il motivo di ricorso inammissibile.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di merito aveva correttamente individuato un elemento ostativo all’applicazione di tale beneficio: l’abitualità della condotta. Questa è stata desunta da due precedenti condanne irrevocabili a carico dell’imputato per reati della stessa indole. L’art. 131-bis c.p., infatti, esclude dal suo ambito di applicazione i comportamenti non occasionali, e la presenza di precedenti specifici è un indicatore chiave per stabilire tale abitualità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha ribadito principi consolidati. Innanzitutto, ha sottolineato che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Se la valutazione probatoria del giudice di secondo grado è logica e ben argomentata, non può essere messa in discussione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione solida, basata su elementi concreti e non su mere congetture, per stabilire la finalità di spaccio.
In secondo luogo, ha confermato che la valutazione sull’abitualità della condotta, ai fini dell’esclusione della particolare tenuità del fatto, si basa su elementi oggettivi come le condanne precedenti. La presenza di due sentenze irrevocabili per reati simili è stata ritenuta sufficiente a qualificare il comportamento dell’imputato come non occasionale, precludendo così l’accesso al beneficio.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la prova della finalità di spaccio nella detenzione sostanze stupefacenti può essere raggiunta anche attraverso elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti. La condotta dell’imputato, l’assenza di giustificazioni lecite e le circostanze materiali del ritrovamento sono tutti fattori che il giudice deve attentamente considerare. Inoltre, viene ribadita la portata dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il quale non è un beneficio indiscriminato ma è subordinato all’assenza di abitualità nel comportamento del reo. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso.
Quali elementi possono dimostrare la finalità di spaccio nella detenzione di sostanze stupefacenti?
Secondo la Corte, elementi come l’assenza di prescrizioni mediche, la presenza di scritte sulle confezioni che indicano un destinatario terzo e la condotta dell’imputato volta a disfarsi delle sostanze all’arrivo delle forze dell’ordine sono prove sufficienti per configurare la finalità di spaccio.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La causa di non punibilità non si applica quando il comportamento dell’imputato è ritenuto abituale. L’abitualità può essere desunta, come in questo caso, dalla presenza di precedenti condanne irrevocabili per reati della stessa indole.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8191 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8191 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GALLIPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, deduce la violazione di legge con riguardo alla finalità della detenzione della sost stupefacente, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatame vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scan specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale, con u valutazione di fatto immune da aporie logiche, ha ribadito la finalità di cessione dei medic rinvenuti, contenenti nandrolone – pacificamente sostanza stupefacente, in quanto rientran nella Tabella I, come reintrodotta dal d.l. n. 36 del 2014 – sulla scorta di una serie di e puntualmente indicati, quali: l’assenza di prescrizioni o certificati medici attestanti pa per cui fosse necessario assumere detti medicinali da parte del ricorrente; la scritta sulle che contenevano i medicinali “x emiliano lo zio”, chiaramente indicativa di una destinazione terze persone dei medicinali; la condotta dell’imputato, che aveva tentato di disfars medicinali, lanciando le buste oltre il muro di confine della propria abitazione, pochi prima di aprire la porta ai carabinieri, come osservato dagli stessi agenti operanti e registrato dal sistema di videosorveglianza interno all’abitazione del ric:orrente;
considerato che il secondo motivo – che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è parimenti inammissibile per man infondatezza, avendo la Corte di merito ravvisato, quale elemento ostativo, l’abitualità d condotta, desunta da due precedenti condanne irrevocabili per reati della stessa indole;
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazio della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa de ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.