Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18271 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18271 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 497-ter, n. 1, cod. pen. per la detenzione di n. 4 placche in metallo relative con simbolo e scritta dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e da guardia giurata, nonché una maglietta con la scritta «Carabinieri» completa di alamari;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 497-ter, n. 1, cod. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato al di là di ogni ragionevole dubbio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili d censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito (si veda pag. 5), dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; per altro, il motivo è
manifestamente infondato, tenuto conto che per l’integrazione del reato previsto dall’art. 497-ter, n. 1, cod. pen. è sufficiente la detenzione illecita di un oggetto tra quelli elencati dalla norma incriminatrice, che sia idoneo a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne faccia eventuale uso e sul potere connesso, a prescindere da un suo effettivo utilizzo (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 1808 del 17/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282472; Sez. 5, n. 45126 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277539); quanto alla illiceità la Corte di appello chiarisce correttamente come la stessa derivi dall’acquisizione non attraverso i canali ufficiali e senza legittimazione personale;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, in quanto nella sostanza si denuncia ignorantia legis, che però non risulta inevitabile e, quindi, incolpevole, posto che tale condizione deve ritenersi sussistente per il comune cittadino, soprattutto se sfornito di specifiche competenze, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al dovere di informazione, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia (cfr. per tutte, Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, PG in proc. Calzetta, Rv. 197885); d’altro canto la illecita detenzione scaturisce proprio dalla circostanza che tali beni, come anticipato, devono essere detenuti e utilizzati da chi ne sia legittimato, il che nel caso in esame non è; inoltre non è richiesto l’uso, se non eventuale, essendo sufficiente la sola detenzione, come osserva Sez. 5, n. 1808 del 17/11/2021, dep. 17/01/2022, COGNOME, Rv. 282472 – 01, in quanto potenzialmente idoneo a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne faccia eventuale uso e sul potere connesso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, i quali deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio, sono del tutto generici per indeterminatezza, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato e risultano altresì aspecifici, giacché si esauriscono in mere proposizioni astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto al corredo argomentativo su cui poggia la condanna;
Considerato che il sesto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello rende congrua motivazione in merito all’esclusione della particolare tenuità del fatto (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) – specie tenendo conto della allarmante quantità e della diversa tipologia di segni distintivi detenuti dall’imputato – in linea con il consolidat principio per cui ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilit prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024