Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5079 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 5079  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
RITENUTO IN FATTO
 COGNOME Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza dei Giudice delle indagini preliminari de! Tribunale di Brindisi in data 5 aprile 2016 che, all’esito di rito abbreviato, concesse le circostanze attenuanti
generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, condannava COGNOME NOME alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4,d.P.R. 309/1990, perchè deteneva illecitamente ai fini di spaccio grammi 101 di marijuana e grammi 8 di hashish.
Il compendio probatorio si fonda sul verbale di arresto in fhgranza dell’imputato, sul verbale di perquisizione locale e contestuale sequestro, sulla consulenza tecnica relativa alla sostanza stupefacente e sul verbale di interrogatorio di COGNOME.
La marijuana era rinvenuta indosso all’imputato, avvolta in pellicola di cellophane; alcuni pezzi di hashish erano nascosti in una scatola di cartone collocata su uno scaffale dentro un piccolo vano adibito ad officina per riparazione di biciclette.
La perquisizione veniva estesa presso l’abitazione del prevenuto che consegnava altra marijuana, anche questa avvolta, a modo di NOME, in pellicola di cellophane e alcuni pezzi di hashish.
All’interno del cassetto della cucina erano, infine, rinvenuti un bilancino di precisione, due grinder ed altri pezzetti di hashish.
 COGNOME Avverso la sentenza, ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla detenzione per la vendita e alla responsabilità dell’imputato.
La droga era spontaneamente consegnata agli operanti dall’imputato, il quale, sin da subito, dichiarava che la stessa era destinata al proprio uso personale; e, infatti, non veniva rinvenuto denaro contante. La sostanza stupefacente era, inoltre, in parte rinvenuta nel luogo di lavoro dell’imputato e, in parte, all’interno della sua abitazione.
Il quantitativo, le modalità di confezionamento, il luogo di rinvenimento della sostanza stupefacente non sono in alcun modo incompatibili con la destinazione ad uso personale.
2.2. Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato per essersi la Corte di appello limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado senza considerare le deduzioni difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
2.11 primo e assorbente motivo di ricorso è fondato.
Nel caso di specie, il ricorrente non si è limitato a porre in discussione la tenuta logica della motivazione, ma ha dedotto anche la violazione di legge nella parte in cui si è ritenuto sussistente il fine di spaccio, che costituisce elemento costitutivo della fattispecie contestata di detenzione illegale di droga.
Sotto questo punto di vista, va accolta la doglianza difensiva nella parte in cui è stata lamentata l’applicazione da parte del giudice di merito di una determinata norma incriminatrice sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato nella fattispecie astratta.
E, invero, la Corte di appello ha sottovalutato il fatto che gli operanti hanno dato atto che l’imputato era conosciuto come consumatore saltuario di sostanze stupefacenti, che il predetto risulta iscritto al SERT dal DATA_NASCITA e che, proprio il SERT, si è dichiarato disponibile a predisporre un programma riabilitativo.
Risulta che la droga non era suddivisa in dosi, ma in due distinti pacchetti, e che nessuna somma di denaro è stata rinvenuta in possesso dell’imputato.
Sono stati, inoltre, irragionevolmente considerati elementi fattuali di significato tutt’altro che univoco, tenuto conto che le modalità di custodia erano ben compatibili con una destinazione delle sostanze al consumo personale e che non era accertata l’esistenza di alcun concreto dato seriamente collegabile ad un’attività di spaccio in favore di terzi, non potendo essere valorizzata la mera disponibilità di un bilancino di precisione, posto che la stessa è compatibile anche con l’uso personale.
2.1.AI riguardo va, dunque, ribadito il principio di diritto secondo il quale, a fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all’art. 73 d.P. ottobre 1990, n. 309, la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell’imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614 – 01).
Nei caso in esame non è stata in alcun modo provata la finalità di spaccio, mentre le dichiarazioni dell’imputato appaiono compatibili cori l’acquisto ad uso personale della sostanza stupefacente, anche come scorta.
Il dato ponderale della sostanza ha, infatti, solo valore indiziario, e l’impostazione argomentativa dei giudici di merito, nella quae è ravvisabile un erroneo impiego di massime di esperienza, permette di rilevare la mancanza assoluta di prova circa l’esistenza di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice contestata: situazione questa nella quale si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo riconoscibile alcuna possibilità di ulteriore sviluppo motivazionale, il che rende superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio. 
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Presidente