Detenzione per Spaccio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito ancora una volta i criteri per distinguere la detenzione per spaccio di stupefacenti dall’uso puramente personale, confermando la condanna di un imputato e dichiarando inammissibile il suo ricorso. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di appello specifici e non meramente ripetitivi, specialmente nel giudizio di legittimità, e ribadisce quali elementi oggettivi sono considerati decisivi per provare la finalità di cessione a terzi.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per il reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990, ovvero la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La difesa aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, sostenendo che la droga fosse destinata all’uso personale e che, in ogni caso, il fatto dovesse essere qualificato come di ‘lieve entità’. Inoltre, si contestava la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento della continuazione con altri reati precedentemente giudicati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, i motivi presentati erano generici, si limitavano a ripetere le censure già sollevate in appello senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, e proponevano una rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: I Criteri per la Detenzione per Spaccio
La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse basata su argomenti logici e coerenti con la giurisprudenza consolidata. La finalità di detenzione per spaccio è stata correttamente desunta da una serie di elementi oggettivi e concordanti che, letti insieme, rendevano inverosimile la tesi dell’uso personale.
Gli Indizi Oggettivi Valorizzati
Nello specifico, i giudici hanno dato peso ai seguenti fattori:
1. Pluralità delle sostanze: La detenzione contemporanea di droghe di tipo diverso (in questo caso hashish, marijuana e cocaina) è un forte indicatore di un’attività di spaccio rivolta a una platea di acquirenti con gusti differenti.
2. Quantitativo ingente: Il numero di dosi ricavabili era molto elevato (1580 dosi di cannabinoidi e 24 di cocaina), superando ampiamente le necessità di un consumatore individuale, anche assiduo.
3. Modalità di presentazione: La suddivisione della droga in dosi e il possesso di materiale per il confezionamento sono elementi tipici dell’attività di spaccio.
4. Denaro contante non giustificato: Il ritrovamento di una somma di denaro di cui non si è saputa spiegare la provenienza è considerato un ulteriore indizio dell’attività illecita.
Il Rifiuto della ‘Lieve Entità’ e della ‘Continuazione’
La Corte ha confermato anche il mancato riconoscimento dell’ipotesi di ‘lieve entità’ proprio in virtù degli stessi elementi (quantità, varietà delle sostanze). Per quanto riguarda la continuazione, è stata considerata decisiva la notevole distanza temporale tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di altre sentenze, elemento che interrompe l’unicità del ‘disegno criminoso’ richiesto dalla legge.
Conclusioni: Le Implicazioni della Sentenza
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che per contestare efficacemente una condanna in Cassazione non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni, ma è necessario individuare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza d’appello. In secondo luogo, cristallizza i criteri oggettivi che i giudici utilizzano per accertare la detenzione per spaccio: la compresenza di più indicatori, come la grande quantità, la varietà delle droghe e gli strumenti per il confezionamento, crea un quadro probatorio difficilmente superabile dalla sola affermazione dell’uso personale.
Quali elementi distinguono la detenzione per spaccio dall’uso personale secondo la Corte?
Secondo la Corte, gli elementi decisivi sono la pluralità di sostanze stupefacenti detenute, l’ingente quantitativo (in questo caso oltre 1600 dosi totali), la suddivisione in dosi, il possesso di materiale per il confezionamento e la presenza di denaro contante non giustificato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici, ripetitivi di quelli già presentati in appello e non contenevano un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a chiedere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Per quale motivo non è stata riconosciuta la continuazione con altre sentenze?
La continuazione non è stata riconosciuta a causa della notevole distanza temporale (anni) tra i fatti giudicati in questo processo e quelli oggetto di sentenze precedenti. Tale distanza, secondo i giudici, esclude l’esistenza di un medesimo disegno criminoso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4724 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4724 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spac di stupefacente;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativi e privi di alcun congruo riferimento motivazione dell’atto impugnato che alle pagg. 3 e 4 ha puntualmente descritto i fatti e le prove che li hanno accertati.
Infatti, sono state superate tutte le censure difensive con argomenti fondati sugli accertamenti compiuti di natura oggettiva.
E’ stato escluso, sulla base di argomenti non illogici e aderenti alla costante giurisprudenza di lgittimità: che la destinazione fosse per solo uso personale e la qualificazione del fatto come di lieve entità valorizzando, anche, ma non solo, la pluralità di sostanze, il quantitativo (1580 dosi tra hashish e marjuana e 24 diosi di cocaina), la suddivisione in dosi, il materiale per il confezionamento e il denaro contante non. giustificato.
Con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione con altre sentenze le sentenze di merito hanno correttamente valorizzato la distanza temporale dai fatti , di anni, rispetto a quelli oggetto del ricorso valutazioni di fatto rimasta apoditticamente contrastata e priva di manifesta illogicità.
Anche la censurata quantificazione della pena è stata operata avendo riguardo agli specifici precedenti da cui è gravato il ricorrente valutati nel corretto esercizio d discrezionalità.
Dall’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025