Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35434 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35434 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME (CUI P_IVA) nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza ii;primo grado con cui NOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di cessione grammi 8,08 di hashish.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato per i motivi di seguito sintetizzati.
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2.1. Violazione di legge, in relazione all’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e difetto di motivazione in ordine all’esclusione della destinazione della sostanza a uso esclusivamente personale. Sotto questo profilo si rileva che l’imputato è stato trovato in possesso di grammi 8,08 di hashish, con principio attivo pari a mg. 1.442,20, dai quali, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non si sarebbero potute ricavare 57,7 dosi medie singole.
La sentenza impugnata, inoltre, traviserebbe il fatto, in quanto l’hashish era contenuto in un unico involucro, posto nel giubbotto dell’imputato, e non era suddivisa in 57 dosi già confezionate.
Erronea sarebbe anche la valorizzazione delle condizioni personali dell’imputato -privo di documenti di riconoscimento, gravato da precedenti di polizia per reato della stessa specie oltre che per reati contro la persona e il patrimonio-, che non sarebbero indicative della finalità di spaccio.
2.2. Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62,n. 4,cod. pen., erroneamente negata sulla base dei proventi verosimilmente ricavabili dalla cessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e assume carattere assorbente.
E’ opportuno premettere che la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo “spaccio” è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa; non spetta, pertanto, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (così, tra le altre, Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, COGNOME, Rv. 241468).
La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto ha erroneamente ritenuto che l’imputato fosse in possesso di 57 dosi già confezionate di hashish, ossia di dosi già suddivise e preparate per essere cedute. Risulta dalla stessa ricostruzione in fatto, invece, che il ricorrente, fermato dalla polizia giudiziaria, ha lasciato cadere a terra un unico involucro contenente 8,08 gr. di hashish, da cui si sarebbero potute ricavare 57 dosi medie singole.
Il principale elemento fattuale a sostegno della finalità di cessione della sostanza stupefacente è, dunque, frutto di travisamento.
Del tutto irragionevolmente, poi, sono stati valorizzati a tale scopo elementi dal significato non univoco – la circostanza, ad esempio, che l’imputato fosse privo
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di documenti di riconoscimento-, soprattutto se si considera che il quantitativo di droga è esiguo e che le modalità di confezionamento e custodia erano ben compatibili con una destinazione delle sostanze al consumo personale.
L'impostazione argomentativa dei giudici di merito, quindi, non è adeguata in relazione ad un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice contestata, ossia la destinazione dello stupefacente a fini di cessione a terzi.
Si impone, pertanto, un annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 16/09/2025.