Detenzione per spaccio: il bilancino non basta, serve un quadro indiziario completo
La distinzione tra uso personale e detenzione per spaccio di sostanze stupefacenti è una delle questioni più delicate e frequenti nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 40375/2024) torna sul tema, ribadendo un principio fondamentale: per provare l’intenzione di spacciare non è sufficiente un singolo elemento, come il possesso di un bilancino di precisione, ma è necessaria una valutazione complessiva di tutti gli indizi disponibili. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un uomo condannato dalla Corte d’Appello di Bari per il reato di detenzione di cocaina a fini di spaccio, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. Durante una perquisizione nel suo garage, le forze dell’ordine avevano rinvenuto non solo la sostanza, ma anche una serie di oggetti che, nel loro insieme, hanno insospettito gli inquirenti: un bilancino di precisione, un coltello sporco della stessa sostanza, una busta di plastica tagliata e un ritaglio circolare, elementi tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi. Il quantitativo di droga era inoltre sufficiente a preparare circa dieci dosi medie.
La Difesa dell’Imputato e il Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non qualificare il fatto come detenzione per uso personale. Secondo la sua difesa, il solo ritrovamento di un bilancino non poteva costituire prova sufficiente della finalità di spaccio. Il ricorso, tuttavia, è stato giudicato inammissibile dalla Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione: inammissibilità e valutazione complessiva degli indizi
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile principalmente perché si trattava di una mera ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado, infatti, avevano già fornito una motivazione ampia, specifica e logica, spiegando perché il quadro probatorio complessivo portasse a escludere l’uso personale e a configurare la detenzione per spaccio.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte Suprema è chiara e didattica. Viene sottolineato come la Corte d’Appello non abbia commesso alcun errore di valutazione. La sua decisione non si è basata in modo isolato sul bilancino, ma ha valorizzato in modo non frammentario la pluralità di elementi indiziari. La presenza contemporanea di:
* Un bilancino di precisione;
* Un coltello imbrattato di cocaina;
* Materiale vario per il confezionamento (busta tagliata, ritaglio circolare);
* Un quantitativo di sostanza idoneo a produrre 10 dosi;
* La custodia di tutto il materiale in un garage.
ha creato un quadro d’insieme coerente e univoco, che ha reso la valutazione dei giudici di merito completa, congrua e non arbitraria. La Corte ha inoltre precisato che l’eventuale condizione di consumatore abituale dell’imputato (peraltro non formalmente provata) non è di per sé sufficiente a escludere la finalità di spaccio, quando vi sono prove concrete che depongono in tal senso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: la prova della detenzione per spaccio non deriva da una regola matematica o dalla presenza di un singolo elemento, ma da un’analisi logica e complessiva del contesto. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: per evitare una condanna non è sufficiente giustificare ogni singolo indizio preso isolatamente, ma bisogna essere in grado di fornire una spiegazione alternativa plausibile dell’intero quadro probatorio. La decisione rafforza il principio secondo cui il giudizio di merito, se ben motivato e logicamente strutturato, non può essere rimesso in discussione davanti alla Corte di Cassazione solo perché non condiviso dall’imputato.
Possedere un bilancino di precisione significa automaticamente essere uno spacciatore?
No. La sentenza chiarisce che il bilancino da solo non è una prova sufficiente, ma diventa un grave indizio quando è accompagnato da altri elementi, come materiale per il confezionamento (buste, ritagli) e strumenti (coltelli sporchi di sostanza), che nel loro insieme indicano un’attività di preparazione delle dosi.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Perché si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito una motivazione completa e logica, basata su una valutazione complessiva di tutti gli indizi, che la Cassazione ha ritenuto corretta e non sindacabile.
Essere un consumatore abituale di droga esclude il reato di spaccio?
No. La Corte ha specificato che la condizione di consumatore (che in questo caso non era neppure stata formalmente provata) non esclude di per sé che la droga detenuta sia destinata allo spaccio, specialmente quando vi sono prove concrete e univoche, come quelle relative al confezionamento, che indicano tale finalità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40375 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 35NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condanNOME per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di qualificare il fatto come detenzione di stupefacenti ad uso personale, non bastando il ritrovamento di un bilancino.
Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo d ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.
La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando, in modo non parcellizzato, i plurimi elementi, indicati a pag. 1 e 2 (ritaglio circ busta di plastica tagliata, coltello imbrattato di cocaina, bilancino di precisione, luogo custodia, quantitativo utile al confezionamento di 10 dosi medie droganti), dai quali evincere detenzione a fini di spaccio della cocaina trovata nel garage del ricorrente. Si tratta di valuta nient’affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede e questo a prescindere dall’essere l’imputato assuntore abituale di stupefacenti, elemento che, peraltr non risulta formalmente provato alla Corte di merito.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2024
La Consigliera estensora
Il P sidente