Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16657 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16657 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Catania
COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Caltagirone
avverso
la sentenza della Corte di appello di Catania del 14 marzo 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; letta la memoria trasmessa dalla difesa con la quale è stata ribadita la fondatezza dei motivi prospettati con l’impugnazione.
Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato quella appellata, resa dal Tribunale di Caltagirone nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermandone la responsabilità per il contestato concorso nella detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marjuana ma riqualificando il fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e in coerenza riducendo la pena irrogata in primo grado.
2.Propongono ricorso i due imputati tramite una unica impugnazione e lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, vizi declinati:
nell’interesse comune, con riguardo al giudizio di responsabilità, per aver ritenuto la Corte del merito non provato il rivendicato uso personale della sostanza detenuta perché a monte non avrebbe trovato conferma il dato in forza del quale i due imputati ne erano consumatori quando di contro COGNOME, sin dall’interrogatorio reso in sede di convalida, aveva dichiarato di essere un consumatore mentre, con riferimento, alla COGNOME la stessa era stata descritta siccome ” impregnata” di sostanza stupefacente, cosi da dare corpo ad una intrinseca contraddittorietà del relativo motivare;
-nel solo interesse della COGNOME, per avere escluso l’ipotizzato favoreggiamento in luogo del ritenuto concorso nella detenzione della droga in questione valorizzando elementi fattuali privi di una congruente linearità logica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso riposa su censure non fondate. Ne consegue, quanto alla condanna resa nei confronti di NOME COGNOME, la conferma della decisione gravata che va di contro annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di NOME COGNOME, perché, esclusivamente con riferimento alla detta ricorrente, tra la sentenza di appello e quella di legittimità è maturata l prescrizione con conseguente estinzione del reato contestato.
2.L’intero assunto difensivo, ribadito anche in questa sede, si lega alla affermata destinazione ad uso personale della sostanza detenuta, tale da rendere non illecita la detenzione riscontrata, sempre se confermato.
2.1.Sotto questo versante, tuttavia, le considerazioni svolte in sentenza dirette a disattenderne il portato, per quanto sintetiche, reggono il peso delle censure svolte dal ricorso.
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In particolare, con la sentenza gravata si mette in luce come non abbia trovato conferme,la circostanza relativa al fatto che i due imputati fossero effettivi consumatori della sostanza detenuta.
Considerazione, questa, che – nel suo stringente contenuto espositivo, da leggere anche alla luce del dato ponderale, non così modesto (219 dosi medie singole), della droga rinvenuta nella loro disponibilità (che imponeva, sul piano logico, una abitualità di utilizzo tale da agevolare la dimostrazione del relativo presupposto fattuale)- neutralizza l’assunto difensivo senza venire adeguatamente intaccata dalle critiche prospettate dal ricorso.
In particolare, non fa gioco la dichiarazione in tal senso resa da COGNOME, non altrimenti confermata, che non vale, infatti, a supportare probatoriamente la relativa affermazione difensiva.
Il fatto, poi, che la COGNOME risultasse talmente impregnata di sostanza stupefacente da destare l’immediato interesse del cane antidroga impegnato nella relativa azione (che ebbe a seguirla da subito), è aspetto, parimenti valorizzato in sentenza, a conferma del ritenuto “maneggio” diretto della marijuana da parte della detta imputata, tale da non entrare in immediata contraddizione logica con la detta conclusione posta fondamento della confermata responsabilità.
Se è vero, infatti, che tale aspetto fattuale consente di supportare, in via logica, la lettura suggerita dalla difesa diretta ad evidenziare l’asserito consumo personale della sostanza in questione, è parimenti incontrovertibile che la stessa assume contenuto solo alternativo rispetto a quello privilegiato dalla sentenza gravata, che non è manifestamente illogica e che per ciò solo finisce per non risultare utilmente censurabile in questa sede.
2.2.La valorizzazione di tale ultimo aspetto in fatto rende del resto infondato anche il secondo motivo di ricorso prospettato nell’interesse esclusivo di NOME COGNOME. Supporta adeguatamente, infatti, il ritenuto concorso nella detenzione contestata, attribuendo una posizione diretta e immediata alla ricorrente nella gestione della sostanza in termini, per quanto già evidenziato, non manifestamente illogici.
Il che esclude a monte l’ipotizzato favoreggiamento.
3.Ciò premesso va evidenziato che il fatto a giudizio è stato commesso il 3 febbraio 2016 e che stesso, qualificato dalla Corte del merito in termini coerenti al disposto di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. N. 309 del 1990, si prescrive in sette anni e sei mesi per la COGNOME (secondo le ordinarie indicazioni offerte dal disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.) e in nove anni per COGNOME (al quale è stata contestata e ritenuta la recidiva infraquinquennale ex art. 99, comma 2,
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cod. pen., seppur bilanciata in termini di equivalenza alle riconosciute attenuati generiche).
Tanto porta all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per prescrizione limitatamente alla sola COGNOME, non facendo gioco al fine la sospensione del decorso del relativo termine accertata, in misura di un mese e diciotto giorni, in relazione al rinvio disposto in primo grado alla udienza del 17 febbraio 2017 (tale da portare la data di intervenuta prescrizione al 21 settembre 2023), ferma restando la conferma della condanna ai danni del COGNOME.
4.Alla reiezione del ricorso di NOME COGNOME segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nei termini precisati dal dispositivo che segue, già corretto in forza della ordinanza ex art 625 bis comma 3 cod. proc. pen. resa da questa stessa sezione della Corte in data 20 febbraio 2024.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME perchè il reato si è estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso di NOME COGNOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.