Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3926 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3926 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il
ricorso;
letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente dall’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 9 giugno 2025, in parziale riforma della sentenza del 17 maggio 2023 del Tribunale di Catania, ha
rideterminato la pena irrogata ad NOME COGNOME in un anno di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto, destinandola alla vendita, sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di ca.20 grammi, e sostanza stupefacente di tipo marijuana, del peso di 0,85 grammi, sostanze trovate a casa dell’imputato in occasione di un controllo eseguito il 23 luglio 2020.
2.Con i motivi di ricorso sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. il difensore del COGNOME chiede l’annullamento della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale (art. 73 d.P.R. n. 309 cit.) e carenza di motivazione circa la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente caduta in sequestro e non al dedotto uso personale. Deduce che la dichiarazione di responsabilità è stata, in buona sostanza, fondata sui risalenti trascorsi di vita dell’imputato, condannato in passato per reati dello stesso tipo e valorizzando il quantitativo della cocaina e la diversa natura delle sostanze detenute, tipologie e quantitativi che, tuttavia, non sono tali da essere incompatibili con la dedotta destinazione al consumo personale che è stata, altresì, documentata dalle certificazioni rilasciate dal Sent di Catania che l’imputato aveva ripreso a frequentare dopo i fatti (la certificazione in atti è del 18 gennaio 2021) e che ne attestavano il consumo di cannabinoidi e alcol. Anche il teste della difesa ha confermato che l’imputato, dopo la separazione dalla moglie, aveva ripreso a far uso di droga.
Non è stata adeguatamente motivata la sussistenza dell’elemento psicologico del reato anche avuto riguardo al comportamento collaborativo dell’imputato al momento della perquisizione che ne dimostrava la buona fede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati, ai limiti della manifesta evidenza.
Ai fini del giudizio di colpevolezza dell’imputato e della destinazione anche alla cessione delle sostanze stupefacenti detenute la sentenza impugnata ha evidenziato il dato quantitativo della cocaina detenuta (pari a ca. 20 gr.), la diversa tipologia delle sostanze sequestrate, il possesso di due bilancini di precisione e la circostanza che l’imputato era stato condannato per spaccio, per fatti commessi nel 2000, 2003 e 2006 venendo, poi, preso in cura dal Ser.t nel periodo 20062008.
La Corte ha ritenuto inattendibile la spiegazione dell’imputato, secondo il quale la droga detenuta era destinata esclusivamente al suo uso personale poiché
aveva ripreso, a causa di problemi familiari, il consumo di stupefacenti e ha valorizzato, infine, le contraddizioni nelle quali l’imputato, semplice operaio agricolo, era incorso per giustificare le disponibilità economiche idonee a giustificare l’acquisto che aveva effettuato da persona che non aveva saputo meglio indicare.
2. Il ricorrente non ha allegato argomenti decisivi per escludere la destinazione alla cessione, anche e soprattutto con riferimento alle condizioni economiche che avrebbero giustificato l’acquisto del quantitativo di cocaina, affatto modesto, laddove la Corte di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione sulla destinazione alla cessione della droga nella parte in cui ha valorizzato la diversità delle sostanze detenute, il loro peso complessivo, la disponibilità di bilancini di precisione – solitamente utilizzabili per il confezionamento in dosi-, le condizioni economiche dell’imputato, semplice operaio, e i suoi precedenti penali, sia pure risalenti. Le conclusioni della sentenza impugnata sono, dunque, sorrette da motivazione congrua, immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (cfr. Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede dello scrutinio di legittimità
Non sono ravvisabili, pertanto, violazioni di legge e vizi di motivazione nell’apparato argomentativo della sentenza impugnata – che ha valorizzato una pluralità di indici idonei a dimostrare la destinazione alla cessione delle sostanze detenute – mentre la rivalutazione degli elementi fattuali a base del giudizio di colpevolezza, seguendo le prospettazioni difensive svolte con il ricorso, in assenza di lacune e/o contraddizioni motivazionali dei Giudici del merito, comporterebbe una rivisitazione del fatto che si sottrae al sindacato della Corte di cassazione, tanto più che la certificazione prodotta, peraltro riferita ad epoca molto successiva all’accertamento del fatto, attesta l’uso di cannabinoidi e alcol e non rivela la presenza dei metaboliti della cocaina che avallerebbero la tesi del consumo personale di tale sostanza.
Né assume valore decisivo il comportamento tenuto in occasione del controllo di polizia dal momento che la droga sarebbe stata, probabilmente, trovata nel corso delle operazioni.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali.
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 gennaio 2026
La Consigliera relatrice