Detenzione per altra causa: se non comunicata, il ricorso è a rischio
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un importante principio di procedura penale: la nullità della sentenza per mancata partecipazione dell’imputato detenuto è subordinata alla conoscenza di tale stato da parte del giudice. Questo caso sottolinea l’onere della difesa di comunicare formalmente la detenzione per altra causa del proprio assistito, pena l’inammissibilità del ricorso.
Il Caso in Esame: Dettagli del Processo
Il procedimento ha origine da una sentenza del Giudice di Pace, che aveva condannato un individuo alla pena di cinquemila euro di ammenda per una violazione di legge. La difesa ha presentato ricorso per Cassazione, basandosi su un unico motivo: la nullità della sentenza. Secondo il legale, la decisione era viziata perché l’imputato, essendo detenuto per un’altra ragione, non era stato tradotto in aula per partecipare all’udienza, né aveva rinunciato a presenziare.
Il Motivo del Ricorso: La Mancata Traduzione dell’Imputato in stato di detenzione per altra causa
Il fulcro dell’impugnazione risiedeva nella presunta violazione del diritto dell’imputato di essere presente al proprio processo. La difesa sosteneva che tale assenza forzata, dovuta alla detenzione per altra causa, avrebbe dovuto comportare la nullità insanabile della sentenza emessa dal Giudice di Pace. Il legale affermava di aver comunicato tale circostanza al giudice, rendendo la mancata traduzione una grave irregolarità procedurale.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminando gli atti processuali, ha respinto completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. L’analisi ha rivelato che non vi era alcuna prova che l’autorità giudiziaria procedente fosse a conoscenza dello status detentionis dell’imputato.
Durante la prima udienza, l’imputato era risultato assente, ma regolarmente assistito dal suo difensore di fiducia. In quella sede, il legale non solo non ha sollevato alcuna eccezione riguardo alla detenzione del suo cliente, ma ha anche acconsentito all’acquisizione di documenti e al rinvio del processo per l’ascolto di un testimone. Questo comportamento è stato interpretato dalla Corte come una tacita accettazione della regolarità del procedimento, in assenza di una comunicazione formale della detenzione.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando due aspetti cruciali. In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto non specifico, poiché non indicava né le circostanze precise né il contenuto della presunta comunicazione con cui lo stato di detenzione sarebbe stato notificato al giudice. La legge richiede che i motivi di ricorso siano dettagliati e autosufficienti, cosa che in questo caso non è avvenuta. In secondo luogo, l’esame degli atti ha smentito le affermazioni della difesa: il giudice non era stato informato. Di conseguenza, non si può addebitare al magistrato un’omissione (la mancata disposizione della traduzione) basata su un fatto a lui ignoto. La condotta processuale del difensore, che non ha eccepito nulla durante la prima udienza utile, ha ulteriormente indebolito la posizione del ricorrente. Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
La pronuncia stabilisce un principio pratico di fondamentale importanza: è un onere preciso del difensore informare formalmente e tempestivamente il giudice qualora il proprio assistito si trovi in stato di detenzione per altra causa. Una semplice affermazione nel ricorso, non supportata da prove o da precedenti eccezioni verbalizzate, non è sufficiente a fondare un motivo di nullità. La conseguenza di tale negligenza è severa: l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
È sempre nulla una sentenza se l’imputato detenuto per altra causa non viene portato in udienza?
No, la sentenza non è nulla se l’autorità giudiziaria procedente non era a conoscenza dello stato di detenzione dell’imputato. La nullità presuppone che il giudice, pur essendo informato, abbia omesso di disporre la traduzione.
Cosa deve fare il difensore se il suo assistito è detenuto per un’altra ragione?
Il difensore ha l’onere di comunicare tempestivamente e in modo specifico all’autorità giudiziaria lo stato di detenzione del proprio assistito, sollevando un’eccezione formale in udienza. La semplice assenza non è sufficiente a far presumere la conoscenza di tale stato da parte del giudice.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, determinata equitativamente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30998 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30998 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 23/12/1998
avverso la sentenza del 26/11/2024 del GIUDICE COGNOME di MODENA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Modena ha irrogato all’imputato la condanna, in relazione all’art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998, alla pena di euro cinquemila di ammenda.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOMEnullità della sentenza perché l’imputato, detenuto per altra causa, non è stato tradotto all’udienza come comunicato dal difensore, né risulta rinunciante, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.) è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto smentito dall’esame degli atti processuali trasmessi, dai quali risulta che lo stato di detenzione per altra causa dell’imputato, ritualmente citato, non era noto all’autorità giudiziaria procedente.
Rilevato, infatti, che l’esame degli atti trasmessi, consentito a questa Corte per la qualità dell’eccezione proposta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), ha dato modo di verificare che, alla prima udienza del 18 aprile 2024, l’imputato risulta assente e assistito dal difensore di fiducia, il quale ha consentit all’acquisizione degli atti, con rinvio del processo 24 settembre 2024 per audizione di un teste ammesso ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., senza alcuna eccezione sullo status detentionis dell’imputato, ritualmente citato per quell’udienza; né il ricorso è specifico circa l’indicazione delle circostanze in cui detto stato sarebbe stato comunicato all’Autorità giudiziaria procedente e circa il contenuto dell’eccezione formulata.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerato il motivo devoluto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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Il re ‘dente