Detenzione Ordigno Esplosivo: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per la legittimità non è un terzo grado di giudizio. In un caso di detenzione ordigno esplosivo, i giudici hanno dichiarato inammissibile l’appello, sottolineando come le critiche mosse alla sentenza di condanna fossero mere doglianze di fatto, non consentite in sede di Cassazione. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla scoperta di un ordigno esplosivo nella disponibilità di un individuo. Quest’ultimo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione per contestare la sentenza. La difesa dell’imputato si basava principalmente su un presunto vizio di motivazione e sulla violazione di diverse norme di legge.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’ordigno si trovava in un luogo di cui l’imputato aveva le chiavi, nonostante inizialmente avesse negato di possederle. L’imputato non ha mai negato di avere la disponibilità del manufatto, ma ha fornito una giustificazione ritenuta poco credibile: l’ordigno gli sarebbe stato consegnato anni prima dal suocero per essere utilizzato durante i festeggiamenti di Capodanno. Tale spiegazione è stata respinta dalla Corte, considerata la natura altamente esplosiva e incendiaria dell’oggetto, ben diversa da un comune fuoco pirotecnico.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il difensore ha lamentato un vizio di motivazione e la violazione di legge, in particolare riguardo alle norme sulla valutazione della prova, sulle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rapidamente liquidato tali argomenti, qualificandoli come ‘manifestamente infondati’.
I giudici supremi hanno evidenziato come le censure proposte fossero una riproduzione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso, in sostanza, non sollevava questioni di diritto ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
Analisi della Cassazione sulla Detenzione Ordigno Esplosivo
La Corte ha confermato la solidità del ragionamento seguito dai giudici d’appello. La disponibilità dell’ordigno esplosivo in capo all’imputato è stata logicamente desunta da una serie di elementi concordanti:
1. Il luogo del rinvenimento: un’area nella sua diretta disponibilità.
2. Il possesso delle chiavi: un elemento oggettivo che lo legava a quel luogo.
3. La giustificazione inverosimile: la spiegazione fornita è stata ritenuta implausibile data la natura distruttiva dell’ordigno.
Inoltre, la pena inflitta è stata giudicata congrua in relazione all’oggettiva gravità della condotta e all’atteggiamento poco collaborativo tenuto dall’imputato durante il processo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte non riesamina il merito della vicenda, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Le censure dell’imputato, risolvendosi in ‘doglianze di fatto’, sono state considerate un tentativo improprio di sollecitare una rivalutazione delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Per queste ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La conseguenza di tale declaratoria è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma, in questo caso determinata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio cardine del processo penale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi giuridici concreti e non sulla semplice insoddisfazione per l’esito del processo di merito. La decisione sottolinea come una motivazione logica e coerente da parte dei giudici di appello sia sufficiente a resistere alle critiche, soprattutto quando queste si limitano a riproporre argomentazioni già adeguatamente vagliate e disattese. Per i cittadini, ciò significa che la condanna diventa definitiva e l’unica via per contestarla deve fondarsi su errori di diritto e non su una diversa interpretazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate erano manifestamente infondate e si risolvevano in ‘doglianze di fatto’, ovvero tentavano di ottenere una nuova valutazione delle prove, cosa non consentita alla Corte di Cassazione.
Quali prove hanno portato alla condanna per detenzione dell’ordigno?
La condanna si è basata su una serie di circostanze, tra cui il ritrovamento dell’ordigno in un luogo di cui l’imputato aveva le chiavi, e la sua giustificazione, ritenuta inverosimile, secondo cui l’oggetto era destinato ai festeggiamenti di Capodanno.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. La sentenza di condanna diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15686 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15686 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TROPEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 2 I. n. 895 del 1967, 62-bis e 133 cod. pen. – oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, altresì generiche, sono manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, inoltre, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catanzaro. Invero, la Corte evidenzia che: – l’ordigno esplosivo si trovava certamente nella disponibilità di COGNOME; – ciò si evince da una serie di circostanze, quali il luogo di rinvenimento dell’ordigno, di cui il suddetto aveva le chiavi pur avendo inizialmente negato di possederle, e il fatto che egli non ha mai negato di avere la disponibilità del manufatto, affermando anzi che lo stesso gli sarebbe stato consegnato dal suocero anni prima per utilizzarlo a Capodanno, circostanza non verosimile attesa la natura esplosiva e incendiaria dell’ordigno, non avente natura di mero fuoco pirotecnico; – l’oggettiva gravità della condotta, trattandosi di un ordigno di rilevante portata distruttiva, consente di ritenere congrua la pena inflitta, attes anche l’atteggiamento poco collaborativo del ricorrente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.