Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10396 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10396 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NARNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
P1
Premesso che NOME COGNOME, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso cassazione avverso la sentenza in data 28/02/2025 con cui la Corte d’appello di Perugia ha assolto l’appellante dall’imputazione sub a) ed ha ridetermiNOME la pena inflitta relativamen reati di cui ai capi c) e d), riqualificato il primo addebito ai sensi dell’art. 697 co assorbito il secondo nel medesimo capo c), in mesi quattro di arresto, pena sospesa;
Considerato che, quanto al primo motivo di ricorso, contrariamente a quanto dedotto (violazione dell’art. 606, lett. b, cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione de contravvenzionale come riqualificata), i reati di cui ai capi c) e d) (il primo come riqua nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 697 cod. pen., la seconda assorbita in quel capo c), non risultano prescritti, essendo state commesse in data 11/12/2019, sicché pe entrambe va computato, tra il primo e il secondo grado, il periodo di sospensione di un anno sei mesi previsto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (cd. legge Orlando), applicabile ai f giustappunto commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 (e fino al 31 dicembre 2019), dovendosi ribadire i principi di diritto autorevolmente affermati da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, 2025, COGNOME:
«La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. p nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commess tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dalli gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Rv. 288175-01);
«La concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata no superiore a un anno e sei mesi, prevista dall’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il dies a quo di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso» (Rv. 288175-02), con la conseguenza che, alla data di emissione dell’impugnata sentenza di appello (28/02/2025), non era ancora decorso il termine di prescrizione;
Osservato che, le restanti censure del secondo motivo di ricorso in relazione all’art. 6 cod. pen. e all’art. 1-bis, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 527 del 1992, sono del tutto generi aspecifiche perché non si confrontano con le puntuali ragioni che la Corte territoriale, in r alle analoghe doglianze dedotte con l’atto di appello (cfr. pag. terza), ha posto a sostegn punto di responsabilità dell’imputato in relazione alla detenzione dei soli proiettili, es proiettili “sempre equiparabili alle munizioni quando, come nel caso di specie, contengan polvere da sparo, con la conseguenza che la loro detenzione senza licenza integra l’illec penale sanzioNOME dalla richiamata norma” (pag. quinta);
Considerato che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno In radice l’unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata provvedimento), con riguardo ad entrambi i motivi, va dichiarato inammissibile, in quant contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto dispone l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richia il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 24383801), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000);
Letti ed applicati gli artt. 581, comma 1, lett. d), 591, comma 1, lett. c), cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 marl 2026