Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9119 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9119 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Montalbano Elicona il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d’appello di Messina udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 4 giugno 2025, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del medesimo Tribunale, il quale aveva condannato COGNOME NOME per il capo 1) dell’imputazione relativo al reato contravvenzionale di cui all’art. 697, comma 1, cod. pen. per aver detenuto, senza averne fatta denuncia, 15 cartucce a palla cal. 12 e 71 cartucce cal. 12 a pallini di varie marche, nonchØ per il capo 2), relativo al delitto di cui all’art. 2 legge n. 895 del 2 ottobre 1967 per avere detenuto illegalmente due cartucce per armi da guerra.
Quanto ai motivi di impugnazione relativi al capo 1), consistenti nella mancanza di prova che le cartucce detenute fossero a palla asciutta, osservava che non era necessario un accertamento tecnico sulle munizioni rinvenute a seguito della perquisizione in quanto descritte nel verbale di sequestro da agenti di Polizia Giudiziaria, soggetti qualificati e, quindi, in grado di distinguere tra cartucce a pallini e cartucce a palla unica.
Quanto al motivo relativo al capo 2), inerente l’efficienza delle due cartucce per armi da guerra, affermava che erano conservate in un cassetto e, quindi, in ambiente chiuso e protetto, sicchØ non vi era motivo per disporre un accertamento tecnico sull’efficienza, in assenza di allegazione di fatti che ne avrebbero dovuto determinare il deterioramento. Parimenti, riteneva superfluo il mancato accertamento dell’arma con la quale utilizzare i proiettili, posto che sono munizioni da guerra, secondo la definizione di cui all’art. 1 legge n. 110 del 1975, quelle destinate al caricamento di armi da guerra, indipendentemente dalle caratteristiche di offensività. Riferiva che i due proiettili avevano impressa la scritta indicante le armi alle quali erano destinati ovvero TARGA_VEICOLO l’una e TARGA_VEICOLO l’altra, entrambe in dotazione all’esercito italiano.
Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, osservava che al loro riconoscimento ostavano i plurimi precedenti penali dell’imputato, in ragione dei
quali non poteva neanche essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.Avverso la menzionata sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell’odierno ricorrente articolando cinque motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1.Con il primo motivo, relativo al capo 1), formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., lamenta che sia il Tribunale sia la Corte abbiano omesso di compiere accertamenti di natura tecnica sulle munizioni in sequestro al fine di verificare se fossero a palla asciutta (contenuto polvere pirica, corrispondenza della stampigliatura alla reale situazione, se fossero state ricaricate a pallini), avendo ritenuto sufficiente la testimonianza degli operatori di Polizia Giudiziaria che non possono considerarsi testi qualificati. Rileva che la circostanza Ł dirimente posto che le cartucce a pallini si possono detenere senza obbligo di denuncia. Con riferimento alla qualità dei testimoni di Polizia Giudiziaria, rileva che costoro avevano riferito solo in ordine all’aspetto esteriore del munizionamento rinvenuto, sicchØ non avevano fornito informazioni tecniche, tali da poterli considerare testi qualificati. Ne desume che mancava la prova decisiva per ritenere sussistente la fattispecie contestata, essendo quelle raccolte insufficienti.
2.2.Con il secondo motivo, relativo al capo 1), deduce vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale illustrato il percorso logico seguito per affermare che gli agenti operanti, solo in ragione della loro attività, siano testi qualificati e perchØ sia stato ritenuto sufficiente l’aspetto esteriore delle cartucce, nonostante sia notorio che cartucce a palla unica possono essere ricaricate a pallini.
2.3.Con riferimento al capo 2) dell’imputazione, formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., lamenta che i giudici di merito abbiano omesso di disporre gli accertamenti tecnici sulle due cartucce da guerra al fine di verificare se siano realmente tali o mere riproduzioni, se siano di materiale metallico, come necessario, se l’ogiva sia proiettabile e se contenga polvere pirica, ritenendo sufficienti le dichiarazioni rese dal Carabinieri operanti, i quali avevano fornito solo una descrizione esteriore. Riferisce che costoro non avevano saputo riferire in ordine all’epoca cui risalivano i due proiettili, che la valutazione di efficienza si fondava sul loro aspetto esteriore, che la natura di armi da guerra era stata desunta dal calibro e che non avevano riferito su quale arma potessero utilizzarsi. Conseguentemente, ad avviso della difesa, le conclusioni tratte dalla Corte territoriale erano apodittiche e le prove raccolte, costituite dalle mere dichiarazioni dei testi, non erano sufficienti a fondare la pronuncia di responsabilità dell’imputato.
2.4.Con il quarto motivo, denuncia vizio di motivazione per non avere la Corte adeguatamente argomentato in ordine alla natura del munizionamento sequestrato, peraltro, male interpretando la dichiarazione testimoniale in relazione all’efficienza della polvere pirica.
2.5.Con il quinto motivo, censura la decisione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Osserva che i precedenti penali dell’imputato sono tutti per fatti di lieve entità e, quindi, tali da non essere espressivi di una particolare pericolosità dell’imputato. Inoltre, lamenta che la Corte non abbia valutato gli elementi positivi evincibili dalla sentenza di primo grado. Sotto tale profilo, quindi, eccepisce il vizio di motivazione. Ugualmente, censura la sentenza per non aver concesso il beneficio della sospensione della pena nonostante la modesta gravità del fatto desunta dall’entità della pena, inflitta nel minimo edittale e, quindi, per aver deciso in violazione di legge.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso essendo generiche e, comunque, infondate le censure mosse alla sentenza impugnata, la quale, con motivazione congrua, ha argomentato in ordine a ciascuno dei punti evidenziati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I motivi sub 1) e sub 2) possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente collegati, e rigettati.
2.Integra il reato di cui all’art. 697 cod. pen. il possesso di cartucce a palla unica in assenza di denuncia all’Autorità (Sez. 1, n. 17512 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 269814 01). L’esonero dall’obbligo della denuncia previsto dall’art. 22 legge 18 aprile 1975 n. 110 non opera per le cartucce caricate a palla unica, per cui nel caso di omessa denuncia si configurano gli estremi della contravvenzione prevista e punita dall’art. 697 cod. pen. (Sez. I, n. 605 del 9/12/2009, n. 605, dep. 2010, Rv. 245962; Sez. 5, n. 13271 del 15/10/1986, Rv. 174416).
Nel caso in esame, la difesa del ricorrente contesta che sia stata raggiunta idonea prova della natura delle munizioni, non essendo stata disposta perizia, ed essendosi fondato l’accertamento sulla sola testimonianza degli operatori di Polizia Giudiziaria, ai quali non può riconoscersi la qualità di testi qualificati.
Ebbene, si osserva che, per quanto Ł dato desumere dalla formulazione del ricorso e dalla sentenza impugnata, l’espletamento di una perizia per accertare la natura a palla unica delle munizioni, era stata avanzata dalla difesa del ricorrente non già a ragione di una specifica deduzione del prevenuto, secondo cui le stesse dovevano ritenersi ricaricate a pallini o dovevano ritenersi prive di polvere pirica e, quindi, non ‘attive’, ma sul presupposto che la perizia costituiva l’unica mezzo istruttorio idoneo a fornire prova della natura delle munizioni e delle modalità del loro caricamento.
Ciò premesso, nessun vizio Ł ravvisabile nella sentenza impugnata in ordine all’omesso espletamento di una perizia, tenuto conto delle finalità palesemente esplorative della richiesta. Questa Corte ha affermato che «L’errore in procedendo nel quale si sostanzia il motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 606, primo comma lettera d) cod. proc. pen., rileva quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni della motivazione adottata a sostegno della sentenza, risulti ‘decisiva’, tale cioŁ che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione e la valutazione circa la decisività deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta siano tali da inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice » (Sez. 6, n. 10109 del 26/6/1997, Rv. 208816-01). E ancora, «L’assunzione di una prova può ritenersi decisiva, e, quindi, la mancata acquisizione di essa integra violazione rilevante sotto il profilo dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo se abbia, in una valutazione ex ante che il giudice di merito deve necessariamente operare, la potenzialità di sovvertire il valore degli altri elementi probatori utilizzati o ancora utilizzabili, nel senso che, ove l’assunzione sia richiesta dall’imputato, la stessa abbia l’attitudine ad infirmare i dati favorevoli all’accusa, convalidando, ad es., l’alibi difensivo» (Sez. 2, n. 2689 del 17/11/1999, Rv. 215714-01).
Nel caso in esame, la Corte ha argomentato il rigetto della perizia, osservando che «Non Ł chiaro per quale ragione dovesse operarsi un accertamento tecnico sulle cartucce rinvenute, ampiamente descritte nel verbale di sequestro, e distinte in 15 a palla asciutta e 71 a pallini, distinzione operata da agenti di polizia giudiziaria e, dunque, testi altamente qualificati essendo sicuramente in grado di distinguere tra cartucce a pallini e cartucce a
palla unica». La motivazione di rigetto rende manifesta la non decisività della prova, la quale non era volta a provare circostanze dedotte dalla parte e, quindi, se provate, ad inficiare la prova offerta dal pubblico ministero e costituita dalla testimonianza tecnica, bensì ad ‘esplorare’ una possibile non corrispondenza tra l’aspetto esteriore delle munizioni e la loro effettiva natura. Si tratta di motivazione che, pur nella sua sinteticità, Ł idonea a motivare il rigetto.
Al riguardo, invero, Ł decisivo rammentare che il costante insegnamento di questa Corte regolatrice (in termini, Sez. 1, n. 5412 del 09/03/1982 – dep. 29/05/1982, Rv. 154009; Sez. 1, n. 5303 del 09/03/1988 – dep. 30/04/1988, Rv. 178281) Ł nel senso di ritenere che ai fini dell’accertamento dell’efficienza o inefficienza di un’arma – ma il principio conserva validità anche con riferimento alle munizioni – non Ł necessario che il giudice proceda a perizia, potendo trarre il suo convincimento anche aliunde, così come avvenuto, nel caso di specie, in cui la natura della munizione (a palla unica) Ł stata desunta dalla testimonianza degli operatori di P.G. che avevano proceduto alla perquisizione e al sequestro.
Quanto al fatto che i carabinieri operanti non sarebbero testi qualificati, si osserva che Ł tale colui che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla specifica preparazione ed esperienza professionale e alla sua abituale e specifica attività (Sez. 2, n. 4128 del 9/10/2019, Rv. 278086-01; Sez. 5, n. 38221 del 12/6/2008, Rv. 24131201). Rientra nella specifica attività del carabiniere, operatore di P.G., e nell’esperienza da questi maturata, riconoscere le armi e le munizioni.
3.Quanto ai motivi sub 3) e 4) che ricalcano, con riferimento al munizionamento da guerra, le questioni eccepite in relazione al capo 1), valgono le medesime argomentazioni. La Corte, ha riferito che le munizioni da guerra sono state rinvenute all’interno dell’abitazione, nel cassetto di una scrivania e, quindi, in un ambiente chiuso e protetto rispetto a possibili fonti di compromissione della capacità esplodente.L’imputato non si Ł confrontato con tale motivazione, non avendo dedotto nØ provato alcunchØ che potesse indurre a ritenere che le due munizioni fossero divenute inefficienti.
Peraltro, questa Corte, con specifico riferimento all’efficienza del munizionamento, ha affermato che « non Ł indispensabile disporre perizia per accertare l’efficienza delle munizioni, potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purchØ adeguatamente motivato. (Fattispecie in cui l’efficienza delle cartucce, detenute dall’imputato all’interno di un pacchetto di sigarette riposto in un mobile del suo appartamento, Ł stata desunta dalle accurate modalità di conservazione in ambiente chiuso e protetto rispetto a possibili fonti di compromissione della capacità esplodente). (Conf., altresì, n. 5303/88, Rv. 178281-01; n. 11608/86, Rv. 174086-01; n. 9730/85, Rv. 170825-01; n. 5412/82, Rv. 154009-01; n. 9517/81, Rv. 150730-01; n. 1589/80, Rv. 144225-01). (Sez. 1, sent. n. 12620 del 30.1.2019, Rv. 275050).»
Quanto alla circostanza che il testimone carabiniere, in ordine alla efficienza delle cartucce per armi da guerra, si sia espresso in termini di ‘apparenza’, si osserva che il ricorso pecca di autosufficienza non essendo stato allegato il verbale della deposizione. In ogni caso, tutte le considerazioni difensive relative all’insufficiente accertamento in ordine alla efficienza delle munizioni, non tengono conto del preliminare ed assorbente rilievo che questa Corte ha già da tempo spiegato che per la configurazione del reato di detenzione di munizioni da guerra non Ł necessario che esse siano atte all’impiego, dovendosi prescindere dalla loro efficienza e considerare sufficiente la loro originaria destinazione (v. Cass., Sez. I, n. 449 del 11/10/1993 dep. il 19-01-1994, Rv. 195924; Sez. 1, n. 1837 del 13/03/2000, Rv. 215822; Sez. 1, n. 35106 del 31/05/2011, Rv. 250788 – 01).
4.Quanto alla questione relativa al mancato accertamento dell’arma cui il munizionamento Ł destinato, secondo Sez. 1, n. 15086 del 19/06/2018, dep. 2019, Rv. 276389 – 02, «Sono munizioni da guerra, secondo la definizione contenuta nell’art. 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, tutte le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi, destinati al caricamento delle armi da guerra, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche di offensività che rilevano, invece, ai sensi del successivo art. 2, comma quarto, per ritenere destinate all’armamento bellico le munizioni a palla destinate alle armi comuni da sparo». Nel caso in esame, la Corte, con motivazione immune da vizi logici, e con la quale la difesa non si Ł confrontata, ha riferito che sulle munizioni Ł impressa la scritta indicante l’arma cui sono destinate ovvero TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO, armi in dotazione all’esercito italiano. Il ricorrente non contesta tale circostanza, sicchØ la richiesta perizia, anche in relazione a detta questione, si palesa come meramente esplorativa.
5.Infondato, infine, Ł anche il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuti generiche e della sospensione della pena. La Corte ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di non concedere le attenuanti invocate, ritenendo che i plurimi precedenti penali dell’imputato, anche per gravi reati, lo facessero ritenere immeritevole ed osservando che, dagli atti, non emergevano elementi postivi valorizzabili ai fini della concessione. La censura del ricorrente sul punto non investe profili apprezzabili da questa Corte di legittimità, risolvendosi in una sollecitazione a diversamente valutare elementi fattuali sui quali la Corte si Ł espressa con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Infondata anche la questione relativa alla sospensione della pena, in quanto i plurimi precedenti sono ostativi alla concessione del beneficio indipendentemente dalla loro gravità.
6. Alla luce delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 23/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME