Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2490 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 marzo 2023 la Corte di appello di Trento ha confermato la decisione del Tribunale cittadino in composizione monocratica del 14 settembre 2021 con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 453-455 cod. pen. in quanto deteneva al fin di metterle in circolazione monete false e precisamente una banconota di 20,00 euro.
Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi enunciati nei limiti di c all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla penale responsabilità del ricorrente.
La sentenza impugnata ha ritenuto l’imputato responsabile del reato contestato solo perché era alla guida di una vettura, peraltro intestata ad un terzo, 45 minuti dopo che un soggetto non identificato aveva cercato di spendere una moneta poi risultata falsa in un esercizio commerciale; nella vettura la banconota falsa di 20,00 euro è stata ritrovata nel taschino dell’aletta parasole dell’auto e non sulla persona dell’imputato.
Il giudizio si è fondato unicamente su presunzioni e non ha considerato alcuna delle numerose ipotesi alternative, in violazione del principio del “oltre ogni ragionevole dubbio”.
2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Nell’escludere la invocata attenuante, la Corte ha ritenuto provata la circostanza che fosse stato il ricorrente ad avere tentato di spendere in precedenza la banconota di 50,00 euro presso l’esercizio commerciale, circostanza che non risulta in alcun modo provata.
Ma anche a volere seguire siffatta ricostruzione, comunque trattasi di condotta che si connota per la particolare tenuità del vantaggio patrimoniale ipoteticamente conseguito (Sez.5, 27874/2016).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con i principi fissati da questa Corte.
1.1. Quanto alla violazione di legge questa Corte ha più volte evidenziato che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglia connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
1.2. Quanto al lamentato vizio di motivazione, va evidenziato che la sentenza con argomenti immuni da vizi logici e come tali non censurabili in questa sede ha evidenziato che:
-L’imputato era consapevole della presenza della banconota falsa nell’aletta parasole della vettura avendo accelerato improvvisamente alla vista dei Carabinieri e dialogando, una volta fermato, con la donna che era accanto a lui in lingua straniera per impedire ai militari di comprenderlo;
-I militari sono intervenuti dopo essere stati contattati da un commerciante presso il quale l’imputato aveva tentato di spendere una banconota rivelatasi falsa;
-La banconota rivelatasi falsa e consegnata a NOME è stata spesa con tale consapevolezza non avendo provveduto l’imputato a consegnare alla venditrice un’altra banconota che pur possedeva nel portafogli.
La doglianza sollecita esplicitamente una non consentita rivalutazione probatoria.
1.3. Quanto alla violazione del principio del ragionevole dubbio, questa Corte ha affermato che, in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre un’ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647).
Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato.
2.1. Questa Corte ha affermato che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, numero 4, cod. pen. è applicabile anche ai reati contro la fede pubblica, purché il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l’entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l’evento dannoso o pericoloso, dovendosi riferire tale ultima espressione a qualsiasi offesa penalmente rilevante che, tanto in astratto, con riferimento alla natura del bene giuridico tutelato, quanto in concreto, sia di tale modestia da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio che il reo si proponeva di conseguire o ha conseguito. (Sez. F, n.34651 del 02/08/2016, Rv. 267679).
La sentenza impugnata ha anche in tal caso offerto una motivazione quanto alla mancata concedibilità in fatto non contradittoria né illogica e come tale non censurabile.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in
considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 27 ottobre 2023
Il ConsiJjere estensore
GLYPH Il Preside