Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 107 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 107 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOMEXXX il XXXXXXXXXX
inoltre:
Parti Civili avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d’appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo d) e per il rigetto, nel resto;
udito, per le parti civili, l’AVV_NOTAIO, che si Ł riportato alla memoria scritta e alle conclusioni già depositate; udito, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 febbraio 2025, la Corte d’appello di Trento; in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento del 20 dicembre 2023, assolveva NOME dal reato di cui al capo b) per insussistenza del fatto, dichiarando le condotte di cui al capo c) assorbite nei fatti contestati al capo a), riqualificando l’addebito di cui agli artt. 609-bis e 609-quater, cod. pen. ai danni di NOMEXXX nella forma del tentativo, escludendo l’aggravante di cui al capo d) della rubrica e, per l’effetto, rideterminava la pena in anni 3, mesi 6 e gg. 20 di reclusione, sostituendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 2 e mesi 8, revocando la pena accessoria dell’interdizione legale. Confermava, infine, nel resto l’appellata sentenza, con condanna dell’appellante alle spese relative all’azione civile liquidate come da dispositivo.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME, deducendo complessivamente dieci motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 78, co. 1, lett. d), cod. proc. pen. (come novellato dal d.lgs. 150/2022) ed all’art. art. 185 cod. pen., con riferimento alla costituzione di parte civile dei genitori delle minori.
In sintesi, si deduce l’inammissibilità della costituzione di parte civile dei genitori della
UP – 18/12/2025
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vittima per mancata enunciazione delle ‘ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili’, requisito oggi richiesto a pena di inammissibilità. Si rimprovera al G.U.P. e poi alla Corte d’appello di aver ritenuto sufficiente il rinvio ai capi d’imputazione e al ruolo delle figlie, senza una puntuale causa petendi ‘agli effetti civili’. Il motivo Ł strutturato in chiave processuale (richiamando le novità introdotte dalla riforma novità Cartabia ed il collegamento con l’art. 573, co. 1bis, cod. proc. pen.), con specifico richiamo ai testi delle costituzioni e ai verbali d’udienza (11.07.2023), e mira alla caducazione delle statuizioni civili dei genitori per inammissibilità originaria.
2.2. Deduce, con il seocndo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 609quater cod. pen., con riferimento al tentativo del delitto ex art. 609quater cod. pen. (capo A) in danno di NOMEXXX.
In sintesi, si censura la riqualificazione nella forma del tentativo del delitto sub a), riqualificazione che sarebbe illegittima poichØ i comportamenti valorizzati (richieste online di foto intime, eventuale ricezione di una foto del ‘sedere’) integrano al piø atti preparatori non idonei e non univoci verso la consumazione. Il ricorso trascrive passi dell’incidente probatorio per evidenziare la mancanza di atti sessuali e di invio di contenuti da parte dell’imputato. La doglianza Ł tipicamente sostanziale (criteri di idoneità/univocità ex art. 56 cod. pen.), con supporto documentale (verbalizzazioni) volto ad escludere sia la consumazione sia il tentativo punibile.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 600quater, co. 1, cod. pen. nei rapporti con art. 600ter cod. pen. – clausola ‘al di fuori delle ipotesi dell’art. 600ter’ – (capo D) e correlato vizio di difetto di motivazione su materiale ‘con soggetti diversi’ (‘altre minori’).
In sintesi, la difesa sostiene che, se il materiale detenuto Ł lo stesso ‘realizzato utilizzando’ le minori del capo C), l’art. 600quater cod. pen. Ł norma sussidiaria e non può concorrere con l’art. 600ter, cod. pen.: erronea, dunque, Ł la duplice condanna trattandosi del medesimo materiale. Quanto, poi, al materiale riferito ad ‘altre minori’, la sentenza non spiegherebbe gli elementi dai quali ha desunto con certezza la minore età, nonostante la specifica contestazione difensiva.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen. (riparazione del danno ante iudicium ) e alla continuazione ex art. 81, co. 2, cod. pen.
In sintesi, si censura l’esclusione dell’attenuante ritenendo ‘parziale’ il risarcimento (€ 15.000 a NOMEXXX; € 7.000 a NOMEXXX prima dell’udienza del 20.12.2023), senza tener conto della ‘frantumazione’ propria della continuazione (valutazione per singolo reato e imputazione del pagamento al debito piø oneroso). Trattasi di motivo sostanziale (portata dell’art. 62 n. 6 nel reato continuato), con profili anche motivazionali per mancata esplicitazione delle ragioni del giudizio di ‘parzialità’.
2.5. Deduce, con il quinto motivo, il vizio di violazione di legge sotto il profilo della violazione del divieto di reformatio in peius nella penabase (art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.)
In sintesi, si sostiene che la Corte d’appello, pur riducendo la pena finale, avrebbe aumentato la penabase del reato divenuto piø grave (capo A) rispetto alla penabase fissata dal primo giudice per il preteso reato piø grave (capo C), poi assorbito), così superando i limiti tracciati dall’art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Si tratterebbe di violazione di legge nella struttura del calcolo sanzionatorio in appello su impugnazione del solo imputato.
2.6. Deduce, con il sesto motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di
difetto assoluto di motivazione sulla determinazione della pena in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.
In sintesi, la sentenza si limiterebbe a indicare numeri (p.b. anni 6 e mesi 1; riduzione per generiche; aumento per continuazione), senza spiegare criteri, ponderazione degli indici ex art. 133 cod. pen., e ragioni degli aumenti/diminuzioni. Trattasi di vizio motivazionale ‘in re ipsa’, poichØ la motivazione sarebbe ‘solo assertiva’ in punto di pena.
2.7. Deduce, con il settimo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, attesa la mancata riduzione della pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione.
In sintesi, si censura la sentenza osservando che, dopo aver escluso l’aggravante, la Corte d’appello ha riconosciuto le attenuanti generiche ma non nella massima estensione (1/3), attestandosi ad anni 4 e mesi 9 (anzichØ anni 4 e giorni 20), senza spiegare le ragioni del mancato accoglimento della riduzione richiesta dalla difesa. In sostanza, si rimprovera l’assenza di una valutazione esplicita degli elementi ostativi ad una riduzione piø ampia.
2.8. Deduce, con l’ottavo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62bis, 81, comma 2 e 133 cod. pen. per la mancata estensione delle generiche ‘soggettive’ all’aumento per il reato satellite (art. 81 cod. pen.) e correlato vizio di motivazione.
In sintesi, si sostiene che le circostanze attenuanti generiche, riconosciute per elementi soggettivi (‘incensuratezza’, ‘condotta processuale’, ‘percorso psicologico’, ‘versamenti’ risarcitori), avrebbero dovuto riflettersi anche sull’aumento per continuazione relativo al capo D), non solo sulla violazione piø grave (capo A). In sostanza, si valorizza la distinzione oggettive/soggettive delle attenuanti generiche e la regola di estensione, in caso di parametri personologici, a tutti i reati unificati.
2.9. Deduce, con il nono motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 538, comma 1, e 574, comma 4, cod. proc. pen., in quanto le statuizioni civili non sarebbero state rideterminate dopo la parziale riforma.
In sintesi, si censura la sentenza impugnata evidenziando come, dopo l’assoluzione per due capi, l’assorbimento del capo C) e la riqualificazione nella forma tentata del reato commesso nei confronti di una persona offesa (S.), la Corte ha tuttavia confermato la condanna al risarcimento del danno con le stesse somme liquidate in primo grado (€ 10.000 a ciascuna minore e € 5.000 a ciascuna coppia di genitori) senza procedere alla rideterminazione conforme all’effetto estensivo dell’impugnazione dell’imputato (art. 574, comma 4, cod. proc. pen.) e senza motivare sul quantum . Trattasi di motivo eminentemente processualecivilistico (effetti dell’impugnazione sulle statuizioni civili), con risvolto motivazionale.
2.10. Deduce, con il decimo ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 32, comma 3, cod. pen. relativamente alla pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, nonostante la pena sia inferiore a 5 anni.
In sintesi, si osserva che con una pena finale di anni 3, mesi 6, giorni 20, non ricorrono i presupposti legali per la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale ‘durante la pena’, misura riservata alle condanne non inferiori a 5 anni (salve ipotesi speciali, qui non ricorrenti). Trattasi di ragionamento secco sul dato normativo in rapporto alla pena inflitta in appello.
E’ pervenuta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte in data 28 novembre 2025, con cui chiede l’annullamento parziale con rinvio della sentenza impugnata. S
Quanto al primo motivo, il P.G. si ritiene non legittimato a sindacare statuizioni ritenute pregiudizievoli degli interessi civili della singola parte, non coinvolgendo la questione valutazione della corretta esplicitazione della causa petendi nell’atto di costituzione ai sensi dell’art. 78 cod. proc. pen. per come novellato dalla cd. ‘Riforma Cartabia’ ai fini dell’ammissibilità della domanda civile nel processo penale – interessi pubblici quali ad esempio quello di garantire “l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza della parte privata” così come regolamentati dalla legge – nel caso di specie dagli artt. 76 e 82 cod. proc. pen. la cui violazione costituisce ex art. 178 lettera c), cod. proc. pen. – una nullità di ordine generale. Conseguentemente si rimette alle valutazioni di questa Suprema Corte.
Fondato appare invece per il P.G. il secondo motivo di ricorso. Ed invero, la Corte territoriale, prendendo atto del diniego opposto dalla minore alle insistenti richieste dell’imputato di inviarle foto o video di contenuto sessuale, ha proceduto alla derubricazione del reato dalla forma consumata a quella tentata, ‘in quanto le condotte dell’imputato ai danni della infra-quattordicenne (…) vanno valutate nella loro globalità e la fattispecie concreta risulta concretizzata dalle reiterate richieste e pressioni dell’imputato e però anche dall’opposizione a tali richieste e pressioni da parte della citata po infraquattordicenne’ (pagg. 13 della sentenza impugnata). Richiama giurisprudenza di questa Corte (Rv 28270901) e, applicandola al caso in esame, sostiene che la Corte territoriale, derubricando il delitto contestato nella forma del tentativo, non ha fatto buon governo dei principi che reggono la forma del tentativo. La Corte territoriale si limita ad indicare la sussistenza di reiterate pressioni sulla vittima, senza evidenziarne il grado di incidenza sulla vittima, se cioŁ le stesse fossero effettivamente idonee a coartarne la volontà, violare la sua libertà di autodeterminazione, e realizzare il delitto.
Fondato risulterebbe anche il terzo motivo. Nel caso in esame non risulta che il copioso materiale pedopornografico detenuto riguardi soggetti minorenni diversi dalle parti offese del presente processo.
Assorbiti risulterebbero, infine, gli altri motivi, attinenti al trattamento sanzionatorio e alla congruità del risarcimento offerto.
In data 15 dicembre 2025 sono pervenute conclusioni scritte a firma dell’AVV_NOTAIO, con richiesta di rigettare l’istanza di esclusione delle parti civili con condanna dell’imputato alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle spese, diritti ed onorari di causa, nella misura che questa Corte vorrà quantificare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta di discussione orale della difesa del ricorrnete, Ł fondato nei limiti di cui si dirà oltre, dovendo essere dichiarato inammissibile, nel resto.
Al fine di meglio lumeggiare le censure rivolte alla sentenza impugnata, Ł utile preliminarmente evidenziare che le imputazioni originarie erano relative a quattro capi riuniti ex art. 81, cod. pen.: A) Atti sessuali con minori infraquattordicenni (artt. 609-bis, 609-quater, comma 1, n. 1, cod. pen.), realizzati via social network , consistiti in autoerotismo dell’adulto alla presenza delle minori e nell’induzione delle stesse a spogliarsi e toccarsi; B) Corruzione di minorenni (art. 609-quinquies cod.pen.); C) Pornografia minorile-produzione (art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod.pen.; contestata anche l’aggravante dell”ingente quantità’, art. 600-ter, comma 5, cod. pen.); D) Detenzione/procurarsi materiale pedopornografico (art. 600-quater, commi 1 e 2, cod.pen.) con aggravante dell”ingente quantità’. In esito al giudizio di di primo grado (G.U.P. Trento, 20.12.2023, rito abbreviato condizionato), l’imputato era stato condannato alla pena di 6 anni di reclusione ed € 26.000 di multa, con pene accessorie e
risarcimenti e provvisionale. L’appello dell’imputtao era articolato in nove motivi (tra cui: incompetenza territoriale del Tribunale di Trento; nullità e inutilizzabilità dell’incidente probatorio; esclusione della costituzione di parte civile dei genitori; insussistenza – o, per alcuni capi, assorbimento – dei reati B), C) e D); concessione dell’attenuante ex art. 62 n. 6 c.p.; esclusione delle aggravanti dell”ingente quantità’).
Tanto premesso, seguendo l’illustrazione dei motivi di ricorso, può procedersi all’esame del primo, che il Collegio reputa inammissibile.
3.1. Premesso che viene riproposto dinanzi a questa Suprema Corte uno stesso identico motivo contenuto nell’atto di appello, occorre osservare, in primo luogo, che le modifiche intervenute con il d. lgs. 150/2022 hanno avuto delle ripercussioni sulla costituzione di parte civile. In particolare, l’introduzione del comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen. (‘Impugnazione per i soli interessi civili’) ha determinato una modifica sostanziale dei requisiti ai fini dell’ammissibilità della costituzione di parte civile, determinando una conseguente modifica dell’art. 78, comma 1, lett. d).
3.2. L’art. 573, comma 1-bis, cod., proc., pen., introdotto dall’art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione, in cui viene stabilito che ‘Quando la sentenza Ł impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di Cassazione, se l’impugnazione non Ł inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile’.
3.3. La modifica intervenuta con riguardo all’art. 78 cod. proc. pen., relativo alle formalità di costituzione di parte civile, al comma primo, lett. d), prevede che, tra i requisiti formali della dichiarazione di costituzione, l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda debba essere specificamente svolta agli effetti civili.
3.4. Si noti come la modifica di tale ultima norma non può restare indifferente ai fini della spiegazione del significato del nuovo comma 1-bis dell’art. 573 al quale offre un necessario completamento.
Se il giudizio Ł sempre quello iniziale che prosegue, senza soluzione di continuità, dalla sede penale a quella civile, il possibile epilogo decisorio oggi rappresentato, in caso di impugnazione residuata per i soli effetti civili, dall’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., dovrà essere contemplato dalla parte civile sin dal momento dell’atto di costituzione e a tale epilogo la stessa dovrà far fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile. Ciò significa che, se nella vigenza del precedente tenore della norma, era del tutto sufficiente, ad integrare la causa petendi cui si riferisce l’art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il mero richiamo al capo d’imputazione descrittivo del fatto allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza, ciò non può piø bastare a fronte della nuova disciplina. Sarà, infatti, necessaria una precisa determinazione della causa petendi similmente alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile; cosicchØ, ai fini dell’ammissibilità della costituzione, non sarà piø sufficiente fare riferimento all’avvenuta commissione di un reato, bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonchØ il titolo che legittima a far valere la pretesa. In altre parole, sarà necessario che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dell’atto di citazione nel processo civile, ovvero,
secondo quanto prevede oggi l’art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ. con l’esposizione in modo chiaro e specifico delle stesse (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01).
3.5. Alla luce di ciò, se, da un lato, l’art. 78, co.1, lett. d) richiede una specifica esposizione delle ragioni ‘agli effetti civili’, non essendo piø sufficiente il richiamo al capo di imputazione, dall’altro lato va osservato come la Corte di appello, a pag. 12, ritiene che siano state sufficientemente esplicitate, seppur in forma sintetica, le ‘ragioni della domanda agli effetti civili’ ex art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. In particolare, nelle istanze sono state evidenziate le contestazioni formulate nelle imputazioni e il ruolo delle rispettive figlie minori quali persone offese, valorizzando la lesione del bene psichicoesistenziale del nucleo familiare nei reati sessuali in danno di minori che implica evidenti danni anche di natura morale e un conseguente coinvolgimento diretto dei genitori delle persone offese.
3.6. Peraltro, la motivazione addotta dalla Corte territoriale risulta in linea con quell’orientamento giurisprudenziale che ammette la legittimazione dei prossimi congiunti al risarcimento del danno morale riflesso nei delitti sessuali contro i figli minori. Difatti, le Sezioni Unite Civili di questa Corte, con sent. n. 9556 del 2002, hanno affermato il principio in forza del quale ai prossimi congiunti della vittima di un reato (in quella fattispecie si trattava di lesioni personali) spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto nØ il disposto di cui all’art. 1223 cod. civ. nØ quello di cui all’art. 185 cod. pen., in quanto anche tale danno trova causa diretta ed immediata nel fatto illecito (Sez. 3, n. 38952 del 21/09/2007, non mass.).
3.7. La chiave di volta utilizzata per affermare la risarcibilità dei danni morali ai prossimi congiunti del soggetto che ha subito lesioni personali Ł costituita da una rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell’individuazione dei danni risarcibili e dall’inquadramento del danno morale sofferto dai prossimi congiunti del soggetto leso, nel danno riflesso o di rimbalzo.
Si afferma che il nesso di causalità tra fatto illecito ed evento può essere anche indiretto e mediato, purchØ il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale. NŁ risulta insufficiente il riferimento al disposto dell’art. 1223 cod. civ. per escludere il risarcimento del danno morale in favore dei prossimi congiunti del leso, poichØ non vi Ł dubbio che lo stato di sofferenza dei congiunti nel quale consiste il loro danno morale, trova causa efficiente, per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto leso.
Ad ulteriore conforto di questa rivisitazione del nesso di causalità, si Ł fatto riferimento alla figura del c.d. danno patrimoniale riflesso, riconoscendo la risarcibilità delle lesioni di diritti, conseguenti al fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi dall’originario danneggiato, ma in significativo rapporto con lui. Il principio applicato Ł sempre quello della regolarità causale, in quanto sono considerati risarcibili i danni che rientrano nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto.
Inoltre, la nozione dei danni riflessi o mediati non evidenzia una differenza sostanziale e/o eziologica con i danni diretti, ma sta ad indicare la propagazione delle conseguenze dell’illecito (consistente in un danno alla persona) alle c.d. vittime secondarie, cioŁ ai soggetti collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria. In termini di causalità, infatti, il rapporto esistente tra il fatto del terzo ed il danno risentito dai prossimi congiunti della vittima Ł identico, sia che da tale fatto consegua la morte, sia che da esso derivi una lesione personale. Non vi sono eziologie diverse tra il caso della morte e quello delle semplici lesioni perchØ in entrambe le ipotesi esiste una vittima primaria, colpita o nel
bene della vita o nel bene della salute, e una vittima ulteriore, anch’essa lesa in via diretta ma in un diverso interesse di natura personale.
Ammessa la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno patrimoniale ad ogni soggetto che abbia subito un pregiudizio dal reato, sia esso il soggetto passivo o non lo sia, si riconosce detta legittimazione relativamente al danno non patrimoniale nei confronti del soggetto che l’abbia subito (e quindi come tale sia danneggiato), pur senza essere il soggetto passivo del reato (Sez., U., n. 9556 del 01/07/2002, Rv. 555495-01).
Da qui, dunque, l’inammissibilità del primo motivo.
Anche il secondo motivo di ricorso Ł inammissibile.
4.1. Sul punto, occorre osservare che il tentativo di violenza sessuale risulta configurabile quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (Sez. 3, n. 3705 del 01/12/2021, L., Rv. 282709-01). In aggiunta a ciò, per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 3, n. 32926 del 11/04/2013, N., Rv. 257273-01).
4.2. Nel caso di specie, il ricorrente, a seguito di pressanti richieste di ottenere foto intime o video ritraenti la persona offesa, dopo aver ricevuto una foto del sedere della vittima, ha continuato a rivolgere alla stessa plurime richieste online volte ad ottenere foto o video dal contenuto erotico, costituendo tale condotta diretta inequivocamente a raggiungere l’intenzione di appagare i propri istinti sessuali, configurando il tentativo del reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., poichØ tali richieste sono idonee a compromettere la sfera sessuale della vittima, costringendola, a seguito di pressioni e insistenti richieste, a fare ciò che in altre circostanze non avrebbe fatto.
Il terzo motivo di ricorso risulta, invece, parzialmente fondato.
5.1. Innanzitutto, occorre osservare che, nella giurisprudenza di questa Corte, Ł pacifico che non Ł configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo applicarsi, in virtø della clausola di riserva di cui all’art. 600-quater cod. pen., la piø grave fattispecie di cui all’art. 600-ter cod. pen., rispetto alla quale la detenzione costituisce un ‘post factum’ non punibile (Sez. 3, n. 29883 del 15/04/2015, non mass.). In sostanza, la giurisprudenza ha chiarito che il reato di pornografia minorile e quello di detenzione di materiale pornografico non integrano due distinti illeciti ma rappresentano due diverse modalità di realizzazione del medesimo reato: la prima norma incrimina la produzione di detto materiale equiparandola alla realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici, mentre la seconda incrimina il procurarsi o detenere il materiale in questione, con la conseguenza che non possono concorrere tra loro se riguardano il medesimo materiale, mentre potrà sussistere il concorso tra i due reati ogniqualvolta il materiale oggetto della produzione e quello oggetto della detenzione siano diversi (Sez. 3, n. 2252 del 22/10/2020, C., Rv. 280825-03).
5.2. Nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione della circostanza aggravante dell’ingente quantità di materiale di cui all’art. 600-quater, comma secondo, cod. pen. per difetto di prova; ha ritenuto assorbita la fattispecie di cui al
capo c) nel capo a). Sul punto, la Corte territoriale, richiamando le Sez. U., n. 51815 del 31/05/2018, afferma che, poichØ la contestuale registrazione delle immagini online inerenti la fattispecie di cui al capo a) non Ł risultata essere destinata ad essere ceduta o pubblicizzata nei confronti di altre persone, si tratta di una circostanza che priva tale fattispecie di un requisito necessario ad integrare il reato contestato al capo c) e che implica che tale condotta realizzata dall’imputato risulta configurarsi come parte della fattispecie di cui al capo a). Inoltre, la Corte ha correttamente ritenuto distinte le fattispecie previste dagli artt. 600-ter, co. 1, n. 1, cod. pen. e 600-quater, comma primo, cod. pen., valorizzando l’esistenza di materiali con soggetti diversi dalle persone offese.
5.3. Tuttavia, tale motivo di ricorso risulta fondato nella parte in cui la Corte di appello ha omesso una puntuale motivazione con riferimento al materiale detenuto dal ricorrente relativo ad “altre minori”, senza specificare in base a quali dati ed elementi abbia ricavato la minore età delle persone offese.
Posto che così come il carattere pornografico o meno di immagini ritraenti un minore, anche il giudizio sull’età dei soggetti raffigurati costituisce apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito e, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici – ipotesi non rientrante nel caso di specie – si afferma che, in tema di detenzione di materiale pornografico, la prova che i soggetti raffigurati nelle immagini riproducono effettivamente ragazzi minori di anni diciotto può essere desunta da connotati fisici degli adolescenti ritratti (Sez. 3, n. 36198 del 11/06/2021, C., Rv. 281972-02). Inoltre, la minore età poteva essere desunta dal fatto che le relative immagini sono scaricate da siti che, nel loro indirizzo URL, fanno chiaro (o anche solo
allusivo) riferimento alla minore età (Sez. 3, n. 4678 del 28/10/2014, P., Rv. 261883-01).
5.4. Tra l’altro, con riguardo al concetto di materiale pedopornografico, per completezza, occorre effettuare una ricognizione.
In particolare, in attuazione della Direttiva europea 2011/93/UE in materia di prevenzione e contrasto all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile, che ha sostituito la precedente decisione-quadro 2004/68/GAI, il legislatore Ł stato chiamato ad ampliare l’ambito di tutela in materia, in parallelo con il crescente allarme indotto dalla sempre maggior diffusione e diversificazione, a livello nazionale e internazionale, dei reati a sfondo sessuale su minori ‘in particolare per quanto riguarda l’utilizzo sempre maggiore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte dei minori e degli autori di reato’ (Convenzione di Lanzarote, Preambolo).
La Convenzione del RAGIONE_SOCIALE‘Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, ha imposto l’adozione di norme piø incisive, volte al contrato del fenomeno della pornografia minorile in ogni sua forma al fine di ‘proteggere i minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale, indipendentemente da chi ne Ł l’autore’ (Convenzione di Lanzarote, Preambolo).
La l. 172/2012, di ratifica della Convenzione, Ł intervenuta non solo sul catalogo e sulla formulazione delle fattispecie incriminatrici, ampliandone la portata, ma ha, soprattutto, introdotto nell’ordinamento, all’art. 600-ter cod. pen., una definizione derivata, in termini quasi tralatizi, dall’art. 20, comma secondo, della Convenzione di Lanzarote, secondo cui ‘per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali’.
Una formulazione, dunque, volutamente molto ampia, ricomprendente ‘ogni rappresentazione’, realizzata ‘con qualunque mezzo’, e soprattutto oggettiva, da cui deriva
la definizione giuridica di materiale pedopornografico, intendendosi per questo qualunque rappresentazione del minore che ne effigi la nudità con finalità sessuale o che ne ritragga il coinvolgimento in atti sessuali, non richiedendosi, invece, che lo stesso processo creativo a monte sia stato condotto attraverso manipolazioni, nØ tantomeno attraverso la strumentalizzazione passiva del minore che può, persino, averlo autoprodotto.
In particolare, in virtø della modifica introdotta dall’art. 4, comma primo, lett. L), della legge 1 ottobre 2012, n. 172, per la qualificazione del materiale rappresentativo come pedopornografico non Ł necessaria una esibizione lasciva degli organi genitali di soggetti minori di anni diciotto, ma Ł sufficiente una qualunque rappresentazione degli stessi organi per scopi sessuali, in presenza dell’attitudine del materiale stesso alla concupiscenza.
5.5. Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto per cui la qualificazione di materiale pedopornografico richiede la rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, ovvero qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di minori che renda manifesta la riproduzione delle nudità a fini di concupiscenza e di ogni altra pulsione di natura sessuale .
5.6. In siffatta prospettiva, l’art. 600-quater cod. pen. sanziona la mera detenzione di materiale pedopornografico, anche a fini di consultazione personale e senza divulgazione a terzi ed a prescindere dalle modalità genetiche e creative attraverso il quale la rappresentazione sia stata eseguita, in linea con gli artt. 3, 27 e 117 Cost. e 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, in quanto la fattispecie incriminatrice si armonizza con gli obblighi internazionali che definiscono un livello ‘minimale’ di tutela e si inserisce in un sistema organico che punisce, in via decrescente, ogni condotta relativa allo sfruttamento sessuale dei minori, mentre la produzione di materiale pedopornografico rileva a prescindere dal pericolo della relativa diffusione (Sez. 5, n. 33862 del 08/06/2018, R., Rv. 273897-01).
5.7. Nel caso di specie, nella sentenza impugnata la motivazione della Corte di appello non appare neppure rispondente al necessario standard giustificativo con riferimento al materiale pedopornografico detenuto dal ricorrente, ai sensi dell’art. 600- quater cod. pen., così come modificato dalla l. 172/2012. Sotto tale profilo, va dunque disposto l’annullamento con rinvio perchØ la Corte di appello proceda a motivare sul rinvenuto materiale di altre minori.
Il quarto motivo di ricorso Ł invece inammissibile.
6.1. La Corte d’appello, a pag. 15, respinge la richiesta difensiva di riconoscimento dell’attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen., in quanto il carattere parziale del risarcimento effettuato non integra i presupposti previsti dalla legge per l’applicazione dell’attenuante speciale in questione, restando, dunque, valorizzabile ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, come già fatto dal G.U.P.
6.2. Tale conclusione si giustifica con l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui in tema di reato continuato, qualora il risarcimento sia intervenuto mediante il versamento di una somma inferiore rispetto all’importo totale del danno, gli effetti dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. devono essere valutati applicando – in mancanza di diversa indicazione da parte del danneggiante – l’imputazione del risarcimento al debito piø oneroso, in base ai criteri di cui all’art. 1193 cod. civ., con la conseguenza che la diminuente opererà esclusivamente nel caso in cui l’importo del risarcimento sia quanto meno pari al danno arrecato per effetto della condotta giudicata piø grave. Nel caso in cui l’importo del risarcimento sia tale da coprire oltre al danno piø oneroso, anche le conseguenze dannose derivanti dai reati meno gravi posti in continuazione, dell’attenuante
dovrà tenersi conto nella determinazione dell’aumento per i singoli reati satelliti rispetto ai quali, in base al criterio sopra indicato, il danno deve ritenersi integralmente risarcito (Sez. 6, n. 26223 del 04/05/2023, T., Rv. 284917 – 01).
6.3. Peraltro, con riguardo al tempus prima del giudizio, in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. pen. e non prima dell’inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. Infatti, la stessa lettera dell’art. 62, n. 6, cod. pen. àncora l’applicabilità dell’attenuante alla riparazione integrale del danno avvenuta prima del giudizio. Il contrario orientamento – le cui argomentazioni il ricorrente ha richiamato – che invece individua l’ultimo momento utile per il risarcimento, affinchØ possano ravvisarsi i presupposti della circostanza attenuante in discorso, nell’inizio della discussione, muove dal presupposto che l’art. 62, n. 6, cit. abbia fatto riferimento al momento antecedente al giudizio – ossia, qualora si proceda con rito ordinario, a una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado – per impedire scelte dettate da un calcolo di opportunità proprio alla luce dell’andamento del dibattimento, calcolo rispetto al quale l’ordinanza di ammissione del rito abbreviato risulterebbe neutro (Sez. 5, n. 8581 del 15/01/2025, L., Rv. 287740-01).
6.4. Nel caso di specie, l’imputato non può, in ogni caso, invocare a suo favore l’applicazione dell’attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen. poichØ il risarcimento Ł stato effettuato oltre il limite previsto dall’abbreviato: la riparazione del danno – esibita in udienza del 20/12/2023 non Ł intervenuta prima dell’ordinanza del giudice di ammissione al rito – la quale Ł stata emessa nel mese di luglio 2023.
6.5. In aggiunta, quanto alla “frantumazione” propria della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, i reati uniti dal vincolo della continuazione conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti. Ne consegue che – rispetto all’aggravante della rilevanza economica del pregiudizio patrimoniale (art. 61, n. 7, cod. pen.) ed alle attenuanti della speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) e dell’intervenuto risarcimento (art. 62, n. 6, cod. pen.) – l’entità del danno e l’efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione (Sez. U., n. 3286 del 27/11/2008, C., Rv. 241755-01). Nel caso di specie, la Corte di appello ha operato correttamente quanto alla “frantumazione”, valutando l’entità del danno in relazione al singolo reato e ritenendo parziali gli importi rispetto al danno liquidato.
Il quinto motivo di ricorso, afferente alla violaizone del divieto di reformatio in peius, Ł da ritenersi assorbito, in quanto, rispetto alla sua tratatzione, Ł pregiudiziale l’esame in sede di rinvio della questione afferente il reato di cui all’art. 600.quater, cod. pen., riferito alla detenzione di materiale pedopornografico riguardante “altre minori” (v. supra ).
7.1. Lo stesso, tuttavia, nel merito coglie nel segno.
A norma dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ove il gravame sia proposto solo dall’imputato, opera infatti il divieto di reformatio in peius . In tal caso, infatti, il giudice non può irrogare una pena piø grave per specie o quantità, nØ applicare una misura di sicurezza nuova o piø grave, prosciogliere l’imputato con formula meno favorevole e revocare benefici, mentre può, in ossequio al tradizionale canone ‘ iura novit curia ‘, dare al fatto una qualificazione giuridica diversa e piø grave, purchØ non siano superati i limiti di competenza per materia del giudice di primo grado.
Il divieto di reformatio in peius riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli
elementi del calcolo della pena. La disposizione contenuta nel quarto comma dell’art. 597 cod. proc. pen. individua, infatti, quali elementi autonomi, pur nell’ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, che l’aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione. Conseguenza di tale autonomia non Ł solo l’obbligatoria diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dell’appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, come espressamente previsto dall’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., ma anche l’impossibilità di elevare la pena comminata, per detti singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell’accoglimento dell’appello proposto con riferimento non alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi. Il divieto di aumento di pena consegue all’effetto devolutivo dell’appello, di cui all’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., che riafferma un principio già contenuto nell’art. 515, comma 1, del codice di rito del 1930.
7.2. La previsione normativa secondo cui l’appello attribuisce al Giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai ‘punti della decisione’ ai quali si riferiscono i motivi proposti, non si limita a circoscrivere l’ambito oggettivo entro cui il giudice di secondo grado può operare, ma, con l’esplicito riferimento ai ‘motivi proposti’, lascia chiaramente intendere che, entro quell’ambito oggettivo, la decisione non può che essere nel senso dell’accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti motivi i quali, a loro volta, come Ł dato rilevare dal testuale tenore dell’art. 581 cod. proc. pen., sono strettamente collegati alle ‘richieste’, cioŁ al ‘ petitum ‘ sostanziale dell’impugnazione, rappresentando, rispetto ad esso, per mutare le categorie civilistiche, l’equivalente della ‘ causa petendi ‘.
Dalle esposte considerazioni discende che, in caso di condanna dell’imputato, in primo grado, per un reato aggravato, quando venga esclusa, su mera impugnazione dello stesso, la circostanza aggravante contestata, il giudice dell’appello, pur irrogando una pena inferiore a quella comminata nel precedente grado di giudizio, non può assumere, come pena base, una di entità maggiore di quella determinata in primo grado.
7.3. Nel caso in esame, la Corte di appello, su impugnazione del solo imputato, ha escluso il reato base originario di cui al capo c), e assunto quale nuovo reato base quello di cui al capo a), muovendo per il calcolo della pena da una pena base maggiore (anni 6 e mesi 1) rispetto a quella fissata dal giudice nella sentenza di primo grado (anni 6). Seppur la Corte di appello abbia inflitto una pena inferiore a quella irrogata dal tribunale, tuttavia, deve ritenersi esistente la violazione del principio del divieto di reformatio in peius sancito dall’art. 597, comma 4 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, W., Rv. 232066 – 01).
Il sesto motivo di ricorso Ł parimenti da considerarsi assorbito, afferendo al trattamento sanzionatorio, per le ragioni esposte al precedente § 7.
8.1. Lo stesso, tuttavia, coglie parimenti nel segno come il precedente.
In particolare, come si legge a pag. 16, la Corte di appello espone solamente un prospetto numerico, senza offrire alcuna congrua motivazione in punto di parametri di gravità del fatto, della capacità a delinquere nØ della misura dell’aumento ex art. 81, co. 2 cod. pen.
Si osservi che, ai fini del trattamento sanzionatorio, Ł sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non Ł censurabile in sede di legittimità se
congruamente motivato. Ciò vale anche per il giudice di appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non Ł tenuto ad un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez. 3, sent. n. 9237 del 06/03/2025, non massimata).
8.2. Nel caso di specie, nella sentenza di secondo grado Ł totalmente assente la motivazione in ordine alla rideterminazione della pena operata dal giudice di secondo grado, il quale non tiene conto di alcun parametro di cui all’art. 133 cod. pen. nØ illustra alcun elemento ritenuto rilevante e decisivo ai fini del calcolo della pena, limitandosi ad indicare un mero ‘algoritmo numerico’, ritenuto quest’ultimo non idoneo a soddisfare il canone di una motivazione congrua e non apparente.
Anche il settimo motivo di ricorso Ł assorbito, per le mesedime ragioni esposte ai §§ 7 ed 8.
9.1. In ogni caso, lo stesso ha parimenti pregio.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato infatti che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che, nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, A., Rv. 281217-01).
9.2. Nel caso di specie, la Corte di appello, a pag. 16, ha ridotto la pena da 6 anni ed 1 mese a 4 anni e 9 mesi (ossia riducendo la pena di 1 anno e 4 mesi), senza offrire alcuna congrua motivazione sulla misura adottata.
Anche l’ottavo motivo di ricorso Ł assorbito, afferendo sempre al trattamento sanzionatorio, per le medesime ragioni esposte ai §§ 7, 8 e 9.
10.1. Lo stesso, peraltro, astrattamente sarebbe stato positivamente valutabile, quantomeno parzialmente.
Ed invero. con riferimento al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si distinguono orientamenti contrapposti. Da un lato, si ritiene che, nell’ambito di piø reati uniti dal vincolo della continuazione, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche solo per alcuni di essi, con la conseguenza che il beneficio sanzionatorio riconosciuto solo per il reato piø grave non si estende a quelli satellite.
Tali indicazioni ermeneutiche devono tuttavia essere precisate, dato che le attenuanti generiche possono essere riconosciute facendo ricorso sia ai parametri ‘oggettivi’, che a quelli ‘soggettivi’ indicati nell’art. 133 cod. pen.
Se la concessione avviene sulla base del riconoscimento di elementi di fatto di natura oggettiva, la mancata estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dalla continuazione (compreso il reato eventualmente piø grave) deve essere giustificata in relazione alla consistenza oggettiva della circostanza ed alla sua specifica riferibilità ad un fatto di reato; diversamente se il beneficio Ł riconosciuto sulla base di elementi circostanziali riferibili all’imputato, dunque sulla base di elementi di fatti di natura soggettiva, le circostanze attenuanti generiche devono essere applicate indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Perez, Rv. 272375 – 01).
10.2. Dall’altro lato, un piø recente orientamento dissente da tale indirizzo sostenendo che l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena non ammette automatismi, essendo possibile che anche gli indici soggettivi di cui all’art. 133 cod. pen. vengono ritenuti rilevanti, in concreto, soltanto per alcuno dei reati in continuazione e non per gli altri. Non sembra consentito sovrapporre una presunzione assoluta alla decisione del giudice di merito in un campo di sua specifica competenza. Piuttosto la Corte di cassazione, quale giudice della motivazione, può essere chiamata a verificare, attraverso uno specifico motivo di ricorso, la tenuta argomentativa della giustificazione posta a base della decisione assunta (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107 – 02).
10.3. Nella fattispecie in esame, la Corte di appello se, da un lato, ha disposto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche solo al reato piø grave, senza considerarle nell’aumento per il reato satellite di cui al capo d), dall’altro lato, tuttavia, non ha congruamente argomentato in merito all’ applicazione di tali circostanze generiche al solo reato piø grave, non specificando di quali parametri – oggettivi o soggettivi – abbia tenuto conto, mancando, sul punto, una congrua e adeguata motivazione.
11. Il nono motivo Ł invece fondato.
11.1. Nel sistema normativo del processo penale Ł di tutta evidenza l’esistenza di una stretta e diretta connessione tra l’azione penale e quella incidentale civile, sicchØ le statuizioni adottate in materia penale non possono non avere effetti sulle correlate statuizioni civili.
Così, in generale la decisione del giudice di secondo grado di proscioglimento dell’imputato, in riforma di una sentenza di condanna di primo grado, comporta – anche in assenza di una impugnazione sulle questioni civili – la revoca della statuizione, contenuta nella pronuncia appellata, di condanna dello stesso imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile: tanto si desume chiaramente dal dettato dell’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui ‘l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale… estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato’.
11.2. Analogo effetto Ł ragionevole ritenere che si produca laddove la condanna civile sia stata basata sul riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato per due o piø imputazioni, per alcune delle quali la condanna venga in appello riformata con l’adozione di una sentenza di proscioglimento. L’ammontare della somma da risarcire alla parte civile viene condizionato dalla decisione del giudice d’appello di riconoscere all’imputato una o piø circostanze attenuanti, che concorrono a qualificare in termini di minore gravità il fatto di reato per il quale vi era stata condanna sia in primo che in secondo grado. Affermazione, questa, che Ł destinata a valere a maggior ragione laddove l’imputato sia stato condannato, anche civilmente, in primo grado in relazione a due o piø imputazioni, e con riferimento ad una di esse in secondo grado intervenga una pronuncia assolutoria ovvero una declaratoria di nullità della decisione gravata.
11.3. Va, dunque, affermato il principio di diritto per cui la sentenza di appello che dichiari la nullità della sentenza di condanna di primo grado con riferimento ad una delle piø imputazioni contestate all’imputato e poste a base di quella condanna, dispiega efficacia diretta sulla quantificazione del risarcimento del danno, pur in assenza di specifico gravame sul punto, comportando per il giudice, in forza dell’effetto devolutivo dell’appello di cui all’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., l’obbligo di procedere alla rideterminazione della somma che era stata liquidata a titolo risarcitorio in primo grado con riferimento a tutte le imputazioni per
le quali vi era stata condanna.
11.4. L’effetto caducatorio, invece, non si produce per la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile in grado di appello, in quanto Ł pacifico che la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell’ipotesi in cui l’imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell’azione civile, mentre Ł legittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell’impugnazione sotto altri profili (Sez. 6, n. 1611 del 26/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280583 – 01).
11.5. Alla luce di quanto detto, seppur la Corte di appello abbia riformato in bonam partem la sentenza, disponendo l’assoluzione per il capo b), l’assorbimento per il capo c) e riqualificato in forma tentata per il capo a), tuttavia, non ha tenuto debitamente conto delle modifiche relative alla responsabilità penale dell’imputato, le quali incidono sul quantum , ossia sulle statuizioni civili, senza, di conseguenza, aver effettuato una loro rideterminazione, ma soltanto avendo confermato le somme equitativamente liquidate in primo grado.
11.6. Pertanto, va disposto l’annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione delle statuizioni civili.
Infine, anche il decimo motivo Ł assorbito, essendo pregiudiziale la soluzione della questione relativa alla configurabilità dell’art. 600-quater, cod. pen., con riferimento alla detenzione di materiale pedopornografico riguardante “altre minori”.
12.1. Lo stesso, tuttavia, coglie nel segno.
La sospensione ex art. 32, comma terzo, cod. pen. opera solo se la pena inflitta Ł non inferiore a cinque anni.
Nel caso di specie, invece, la Corte di appello ha revocato la pena accessoria dell’interdizione legale, senza però revocare la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, la quale era stata applicata con la sentenza di primo grado. PoichØ la pena inflitta dai giudici di secondo grado Ł di anni 3, mesi 6, giorni 20 e non ricorrendo neppure la condizione legale di cui all’art. 32., comma terzo, cod. pen., tale sospensione avrebbe dovuto essere revocata.
L’impugnata sentenza dev’essere, conclusivamente, annullata in parte, nei limiti indicati in precedenza e ,eglio chiariti in dispositivo, con rinvio alla Corte d’appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e demandando al giudice di rinvio la liquidazione delle spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità dalla difesa delle parti civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 600-quater c.p. asseritamente relativo alla detenzione di materiale pornografico riguardante altre minori diverse dalle persone offese identificate, nonchØ alle statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 18/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.