Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35799 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
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che ha concluso chiedendo el GLYPH fivAii79153 hei/F. GLYPH c4iCc- ’35 -c.’ .
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 13 ottobre 2023, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 20 luglio 2022, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 25 legge 18 ‘( aprile 1975, n. 110, perché il 16 dicembre 2014, quale gestore dell’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE” 41–Palern4e, in assenza della prescritta autorizzazione di Pubblica Sicurezza per la vendita di materiale esplodente (in quanto revocata . dalla Prefettura di Palermo nel 2013), aveva detenuto ai fini della successiva commercializzazione manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria senza il prescritto registro delle operazioni giornaliere.
2. Il ricorrente articola sei motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento agli artt. 192 e 533 cod. pro pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito, nel ricostruire il fatto accertato, avrebbe erroneamente utilizzato le dichiarazioni del Luogotenente dei Carabinieri NOME COGNOME, il quale, sentito in udienza, aveva riferito quanto riferitogli da NOME COGNOME.
Tali dichiarazioni, pertanto, dovevano essere dichiarate inutilizzabili.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali, anche con riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso dì considerare che NOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE all’epoca dei fatti, aveva dichiarato che l’imputato non era mai presente presso l’esercizio commerciale, se non 2 o 3 volte l’anno, e che le etichette apposte sui prodotti pirotecnici (che riportavano caratteristiche diverse della merce rispetto a quelle effettivamente riscontrate) erano già presenti all’interno degli scatoloni sigillati, circostanza ch avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a ritenere che lo stesso esercizio commerciale era stato tratto in inganno dai fornitori.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme processuali, con riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe correttamente valutato la visura societaria della RAGIONE_SOCIALE, dalla quale si evinceva che il legale rappresentante e amministratore unico all’epoca dei fatti era NOME COGNOME.
2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e 25 legge n. 110 del 1975, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di derubricare il reato nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 25, quarto comma, legge n. 110 del 1975, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
2.5. Con il quinto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di accertare la particolare tenuità del fatto, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione e pur ricorrendo nel caso di specie tutti i presupposti di fatto e di diritto per emettere sentenza di proscioglimento.
2.6. Con il sesto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché riferito a violazioni di legge processuali palesemente smentite dagli atti processuali.
In particolare, il ricorrente non tiene conto del fatto che il giudice di prim grado aveva evidenziato che COGNOME NOME era stato direttamente sentito in dibattimento, confermando di aver acquistato il materiale pirotecnico su diretto consiglio dell’imputato nella veste di gestore dell’esercizio, il quale g aveva descritto le caratteristiche del singolo prodotto.
1.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.
Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, a prescindere da quanto risultante dalla visura camerale della RAGIONE_SOCIALE, il reale gestore dell’attivit commerciale era COGNOME NOME, anche considerando quando affermato da COGNOME, dalle cui dichiarazioni era stato possibile individuare nell’imputato il soggetto che gli aveva venduto il materiale rinvenuto in suo possesso, della stessa natura di quello sequestrato all’interno dell’esercizio commerciale.
Sul punto, il Collegio condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte secondo la quale l’epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da prefe quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiorme plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativ contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).
D’altronde – come evidenziato dal giudice di merito – appariva verosimil che COGNOMECOGNOME COGNOME anche la sua età anagrafica, non si fosse occupat amministrare l’attività commerciale, come anche confermato dal fatto che, i passato, all’imputato era stata già revocata la licenza per la detenzion vendita di prodotti pirotecnici.
1.3. Il quarto motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, p costituito da mere doglianze in punto di fatto.
Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella in cui la Corte di appello ha evidenziato che non era possibile derubricare il nell’ipotesi contravvenzionale di cui al quarto comma dell’art. 25 legge n. 110 1975, posto che, nel caso di specie, non era stato accertato il mero rifiuto a esibire il registro, ma l’omessa tenuta del registro, sanzionata ai sensi de comma dell’articolo citato.
1.4. Il quinto motivo è inammissibile.
La Corte di appello, infatti, fornendo sul punto una motivazione ineccepibil ha evidenziato come risultasse ostativa all’applicabilità della causa d punibilità l’abitualità del comportamento posto in essere dall’imputato, il aveva già commesso altri tre reati della stessa indole, prima di porre in ess condotte accertate nel presente procedimento.
.9 –S7c.
1.5. Il GLYPH motivo di ricorso è inammissibile, poiché afferente al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzio difensive.
La Corte di appello, infatti, ha correttamente argomentato la decisione su base del fatto che la pena inflitta appariva proporzionata alla gravità vicenda accertata, desumibile sia dalla pericolosità della condotta, sia personalità negativa dell’imputato, così come emergente dai precedenti penali.
Non vi era spazio, pertanto, per una riduzione della pena attraverso giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circost aggravanti applicate.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/06/2024