Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23436 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal: RAGIONE_SOCIALE
nei confronti di: COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 26 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, confermando il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza in data 14 aprile 2023, ha disposto che la direzione del carcere consenta al detenuto NOME COGNOME, sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis Ord.pen., di detenere nella propria cella per 24 ore al giorno il dispositivo di lettura musicale già in suo possesso.
Secondo il Tribunale non è in esame il diritto soggettivo di detenere un lettore CD e i relativi CD musicali, e il reclamo contro l’autorizzazione a detenere l’apparecchio per tutte le 24 ore, basato sul pericolo che, di notte, quando la sorveglianza è meno presente, possa essere fatto un uso improprio di tale apparecchio, è infondato, in quanto tale pericolo potrebbe sussistere anche per gli altri dispositivi elettronici, come la radio e il telecomando, che pure no vengono ritirati di notte, e in quanto la sorveglianza nel carcere è elevata, anche di notte, trattandosi di una struttura di massima sicurezza.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia l’erronea applicazione degli artt. 35-bis, comma 3, e 41-bis, comma 2-quater e 69, comma 6, lett. b), Ord.pen.
Il Tribunale non ha valutato la doglianza relativa alla insussistenza di un grave pregiudizio all’esercizio di un diritto del detenuto. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che il divieto di acquisto e possesso di un lettore CD e di CD musicali non incide sul diritto del detenuto ad ascoltare musica, ma solo sulle modalità di esercizio di tale diritto, che sono legittimamente regolamentate dall’amministrazione penitenziaria. Anche la detenzione di televisori e radio, nelle celle dei detenuti sottoposti al regime differenziato, è regolamentata e soggetta a specifiche limitazioni.
La giurisprudenza di legittimità, poi, in merito all’autorizzazione a detenere lettori CD e CD musicali, ha più volte ribadito che tale autorizzazione è subordinata alla concreta possibilità per l’amministrazione penitenziaria di svolgere i necessari controlli finalizzati al rispetto delle esigenze di sicurezza, quindi può legittimamente essere negata per serie e motivate esigenze organizzative. Anche i giudici di merito hanno più volte affermato l’inesistenza di un diritto soggettivo del detenuto, sottoposto o meno al regime differenziato, di
ascoltare musica attraverso CD musicali anziché attraverso il televisore o la radio.
2.2. Con il secondo motivo denuncia l’illogicità della motivazione e l’esercizio di una potestà riservata ad un organo amministrativo dello Stato.
Il Tribunale ha erroneamente affermato che il divieto di detenere in via permanente il lettore CD non è sorretto da reali esigenze di sicurezza, ulteriori rispetto a quella a cui si può ovviare con gli ordinari controlli. La legge riconosce ampia discrezionalità alle direzioni degli istituti penitenziari nell’organizzazione della vita del carcere, e tale discrezionalità può essere sindacata dalla magistratura solo se esercitata con modalità manifestamente irragionevoli o tali da inibire la fruizione di un diritto. In un caso analogo, la Cassazione ha valutato legittima la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi, ritenendola una scelta ragionevole e proporzionata, venendo comunque lasciato un ampio spazio per tale attività, durante la giornata. Similmente, anche la previsione di un limite orario nell’utilizzo del lettore CD appare legittima, logica e ragionevole: d notte, nel periodo destinato al riposo, la sorveglianza all’interno delle carceri è meno pressante, ed è quindi legittimo il ritiro degli oggetti sensibili sotto il profi della sicurezza, per evitare utilizzi impropri che, in quell’orario, potrebbero più difficilmente essere scoperti. In particolare, è frequente l’uso improprio dei CD, che possono essere usati come specchietto per verificare l’assenza del personale di polizia e così scambiarsi oggetti o comunicare, in violazione dei limiti stabilit per i detenuti sottoposti al regime differenziato, o come armi, spezzandoli e trasformandoli in oggetti taglienti.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto.
Nel primo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ribadisce che l’acquisto e il possesso di un lettore CD e di CD musicali non costituiscono un diritto per il detenuto, e che è legittima l’apposizione di limitazioni e divieti a tale possesso da parte dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 -bis Ord.pen., quando tale attività comporti GLYPH inesigibili adempimenti GLYPH per l’amministrazione penitenziaria, in relazione agli interventi da effettuare sui dispositivi o sui supporti per ridurne la pericolosità o la possibilità di un utiliz
improprio. Anche recentemente questa Corte ha stabilito che «in tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria di diniego dell’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di “compact disk” musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, pe l’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto in termini di impiego risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Rv. 285656). Si tratta, infatti, dell’esercizio del potere/dovere dell’amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misure e le limitazioni necessarie per rispettare l’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla quale è preordinata anche l’applicazione del regime differenziato previsto dall’art. 41-bis Ord.pen., purché tali misure siano congrue rispetto al raggiungimento di tale scopo e non costituiscano una irragionevole compromissione di diritti del detenuto.
Questo motivo di ricorso risulta, però, fuori tema, perché non è in discussione la possibilità, per il detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41bis Ord.pen., di detenere un lettore CD con i relativi supporti, avendo egli già ricevuto tale autorizzazione, bensì la possibilità di detenere tali beni per l’inter giornata, ed in particolare anche nelle ore notturne. I rilievi contenuti in questo motivo di ricorso sono, perciò, inammissibili, in quanto non si confrontano con il contenuto dell’ordinanza impugnata.
3. E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso.
Il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord.pen., ammette la tutela contro la «inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti». Ta strumento di tutela presuppone, pertanto, la sussistenza in capo al detenuto di una posizione giuridica attiva qualificabile in termini di «diritto», meritevole d immediata protezione, e una condotta dell’amministrazione penitenziaria che si ponga in illegittimo contrasto con tale posizione soggettiva. Non ogni limitazione alla sfera dei diritti soggettivi del detenuto, anche di quello sottoposto al regime differenziato, adottata al fine di garantire l’ordine e la sicurezza intern dell’istituto, costituisce una violazione censurabile, in quanto i provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria che rispettino i canoni di ragionevolezza e proporzionalità impattano legittimamente sulla posizione soggettiva del detenuto, e rientrano nell’ambito della sua compressione lecita e autorizzata (vedi Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280532).
Peraltro il diritto soggettivo del detenuto, a cui è garantita la tutela, non deve essere confuso con le mere modalità di esercizio dello stesso, che sono inevitabilmente soggette a regolamentazione: solo la negazione o la grave compromissione dei diritto, in quanto tale, integra una lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esercizio del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell’amministrazione penitenziaria, adottate in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, se non risultino manifestamente irragionevoli, non sono sindacabili in sede giudiziaria. In più occasioni questa Corte ha affermato, infatti, che «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne» (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Rv. 261549; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Rv. 258398).
Nel caso di specie, in cui non è posta in discussione l’autorizzazione alla detenzione di un lettore CD e dei relativi supporti da parte del detenuto, è a maggior ragione evidente che la questione risolta dal giudice di sorveglianza in senso favorevole a quest’ultimo, quella di mantenere la disponibilità dell’apparecchio anche nelle ore serali e notturne, ha una natura esclusivamente organizzativa e rientra, pertanto, nella sfera di attribuzione esclusiva dell’amministrazione penitenziaria, che risulta avere regolato tale possibilità di utilizzo in modo ragionevole, tenendo conto della normale sospensione delle attività nelle ore notturne, riservate al riposo, e della ridotta vigilanza che personale è in grado di esercitare in detto periodo.
Il magistrato di sorveglianza, pertanto, avrebbe dovuto preliminarmente procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato dal detenuto, verificando la non configurabilità, in relazione alla pretesa dedotta, di una situazione di diritto soggettivo, lesa dalla condotta tenuta dall’Amministrazione penitenziaria, qualificando di conseguenza il reclamo da lui proposto come generico, ai sensi dell’art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. (vedi Sez. 1, n. 28285 del 09/04/2021, Rv. 281998)
L’ordinanza impugnata, quindi, è stata pronunciata in una materia eccedente i corretti confini della giurisdizione, e deve perciò essere annullata senza rinvio. Per gli stessi motivi deve essere annullata l’ordinanza, avente lo stesso oggetto, emessa dal magistrato di sorveglianza in data 14 aprile 2023.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del magistrato di sorveglianza del 14 aprile 2023.
Così deciso il 02 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente