Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13027 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13027 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordi iinrugnata, limitatamente alla restrizione patita a Santa Maria Capua Vetere ed ngetto, nel resto, del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 giugno 2023 il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui, il 24 novembre 2022, il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria da lui avanzata, ai sensi dell’art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione alla detenzione patita tra il 18 agosto 2017 ed il 13 dicembre 2020 e la ha rigettata con riferimento ai residui periodi, in cui egli è stato ristretto negli istituti di Santa Maria Capua Vetere e Reggio Calabria.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione articolato su due motivi, con il primo dei quali quale lamenta violazione della legge processuale addebitando al Tribunale di sorveglianza di avere indebitamente disatteso la richiesta avanzata in relazione al periodo decorso dal 13 agosto 2017 al 13 dicembre 2020, senza considerare che in quel lasso temporale egli è stato ristretto in forza di un titolo esecutivo relativo a reato che, con ordinanza della Corte di appello di Napoli dell’i luglio 2022, è stato riconosciuto quale espressione del medesimo disegno criminoso che ha ispirato la commissione di quello per il quale egli è stato, in epoca successiva, ristretto.
Con il secondo motivo, deduce, nell’ottic:a della violazione di legge, che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo, quanto alla detenzione patita nel carcere sammaritano, sottostimando il pregiudizio patito in conseguenza della prolungata carenza di acqua potabile e della presenza di fattori ambientali – quale la prossimità dell’istituto ad una discarica di rifiuti – che hanno arrecato danno all’igiene ed alla salute.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla restrizione patita a Santa Maria Capua Vetere ed il rigetto, nel resto, del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il proposto reclamo, con riferimento al periodo detentivo 12 agosto 20.17 – 13 dicembre 2020 sul rilievo crie la sopravvenienza che, a dire del condannato, lo autorizzerebbe ad
estendere a quel lasso temporale l’istanza risarcitoria ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, è costituita dall’adozione, da parte della Corte di appello di Napoli, di un provvedimento emesso ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. che avrebbe reso valutabile il medesimo periodo, indipendentemente dall’espresso inserimento nel titolo in esecuzione, dovendosi ravvisare, in forza della riconosciuta continuazione, piena continuità tra i titoli esecutivi e, pertanto, unicità della esecuzione, secondo una nozione sostanziale di pena, comprensiva di tutti i periodi detentivi comunque riconducibili alla sanzione da espiare, peraltro in presenza di restrizione perdurante e senza soluzione di continuità.
A tal fine, il Tribunale di sorveglianza ha considerato la posteriorità cronologica di detta ordinanza, emessa 11 luglio 2022, rispetto all’instaurazione, precedente di quasi tre mesi], del procedimento inteso alla riparazione, il cui oggetto è stato, quindi, correttamente circoscritto dal Magistrato di sorveglianza, tanto più in ragione del silenzio serbato, sul punto, dall’interessato all’udienza di discussione del 24 novembre 2022.
Né, va ulteriormente precisato, la decislione impugnata pregiudica in alcun modo le aspettative della parte, avuto riguardo alla facoltà – alla quale dedica apposito cenno e della quale il ricorrente mostra di non tenere conto – di presentare, in via autonoma, una nuova istanza relativa al torno di tempo de quo agitur.
Per quanto concerne, poi, la dedotta contrarietà alla normativa convenzionale della detenzione patita da NOME COGNOME a Santa Maria Capua Vetere, il Tribunale di sorveglianza ha dato conto, con dovizia di particolari (cfr., in specie, pagg. 7-8), delle difficoltà di approvvigionamento idrico e degli odori provenienti dal limitrofo impianto di trattamento dei rifiuti, nonché delle iniziative poste in essere per porre rimedio, almeno in parte, ai problemi riscontrati.
Ha, quindi, ritenuto – muovendo dalla premessa secondo cui, laddove, come nel caso in esame, il detenuto fruisca di uno spazio individuale superiore a quattro metri, può presumersi, in via relativa, la conformità della detenzione al senso di umanità – che «nel periodo di detenzione in esame, a fronte del mancato allaccio alla rete idrica comunale, è sempre stata assicurata ai detenuti, oltre al riempimento dei serbatoi con acqua prelevata da pozzi soggetti a piani di monitoraggio e controllo da parte delle competenti autorità sanitarie, anche la fornitura di bottiglie di acqua in quantità adeguata, assicurata a partire dall’anno 2015 e incrementata nei periodi estivi, mentre le condizioni dell’aria non hanno evidenziato, sulla
base degli esiti delle attività ispettive svolte dalle medesime autorità trasmesse dall’istituto, esalazioni nocive per la salute o particolari criticità».
Ha, pertanto, qualificato le circostanze indicate dal reclamante in termini di mero disagio collegato a contesti di vita inframuraria poco confortevoli e, peraltro, in via di risoluzione – non connotato dal crisma di gravità che può tradursi in un trattamento inumano e degradante.
A fronte di un percorso argomentativo esente da fratture razionali e coerente con le evidenze disponibili, il ricorrente si pone in un’ottica sterilmente confutativa, volta alla riproposizione di obiezioni già sottoposte al Tribunale di sorveglianza, che la ha disattese spendendo considerazioni ineccepibili, afferenti, oltre che all’affidabilità delle informazioni acquisite in ordine ai profili controversi, alla concreta irrilevanza delle precedenti pronunzie (tra le quali Sez. 1, n. 15544 del 02/10/2018, dep. 2019, COGNOME, non massimata), di segno apparentemente opposto, allegate dal condannato.
A quest’ultimo proposito, il Tribunale di sorveglianza ha segnalato che i provvedimenti richiamati dal reclamante sono stati emessi all’esito di procedimenti promossi da detenuti che, diversamente da ,NOMENOME avevano fruito, all’intero della camera di permanenza, di uno spazio individuale compreso tra tre e quattro metri quadrati (condizione al cospetto della quale può discorrersi di «grave pregiudizio» sulla base della sinergica valutazione dell’elemento spaziale, comunque ridotto, e cili altri fattori ambientali detentivi negativi) e nell’ambito dei quali era emersa, presumibilmente per non coincidenza dei periodi di detenzione degli istanti, una situazione deteriore rispetto a quella qui rappresentata.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NOME NOME pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. per,.
P.Q.M.
n processuali. o Così deciso il 20/12/2023. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese