Detenzione Inumana: Non Ogni Restrizione Giustifica un Risarcimento
Il concetto di detenzione inumana rappresenta un limite invalicabile per uno Stato di diritto, sancito dall’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Tuttavia, non ogni disagio o restrizione subita in carcere integra automaticamente una violazione risarcibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri per distinguere la sofferenza inevitabile della detenzione da un trattamento illecito, delineando confini precisi per l’accesso ai rimedi compensativi.
I Fatti del Caso
Un detenuto, sottoposto al regime speciale previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario per un lungo periodo, proponeva ricorso per ottenere un risarcimento per detenzione inumana. Le sue lamentele si concentravano su due aspetti principali del trattamento ricevuto: la mancata fruizione di due ore d’aria distinte da quelle dedicate alla socialità e il divieto, all’epoca vigente, di cuocere i cibi.
A suo avviso, tali condizioni costituivano un trattamento degradante. Sosteneva inoltre che la giurisprudenza, inclusa una pronuncia della Corte Costituzionale che aveva successivamente dichiarato illegittimo il divieto di cuocere cibi, si fosse evoluta a suo favore, superando una precedente decisione negativa sul suo caso.
Il Tribunale di Sorveglianza rigettava il suo reclamo e il caso giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda non su un vizio di forma, ma su una valutazione del merito delle argomentazioni del ricorrente alla luce dei principi consolidati in materia.
La Corte ha stabilito che il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente esaminato i rilievi difensivi nel merito, valutando le condizioni complessive della detenzione e concludendo per l’insussistenza dei presupposti per il risarcimento. Il ricorso, pertanto, non riusciva a scalfire le fondamenta logico-giuridiche della decisione impugnata.
Le Motivazioni sulla soglia della detenzione inumana
Il cuore della decisione risiede nel principio, richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non ogni lesione di un diritto del detenuto può costituire la base per un risarcimento. Per configurare una detenzione inumana, le condizioni devono provocare “uno sconforto e un’afflizione di intensità tale da eccedere l’inevitabile sofferenza legata alla detenzione”.
Questo significa che esiste una soglia di gravità che deve essere superata. Le semplici restrizioni, anche se potenzialmente illegittime e suscettibili di essere rimosse con un’azione inibitoria (prevista dall’art. 35-bis ord. pen.), non sono sufficienti a innescare il meccanismo compensativo dell’art. 35-ter. La Corte applica questo principio proprio al caso della mancata fruizione di due ore d’aria effettive per i detenuti in regime differenziato, ritenendo che, di per sé, non basti a integrare un trattamento contrario all’art. 3 CEDU se non si accompagna ad altre circostanze che aggravano la sofferenza del detenuto oltre il livello tollerabile.
In sostanza, la valutazione non deve essere frammentaria e focalizzata sulla singola violazione, ma complessiva e mirata a stabilire se la vita del detenuto sia stata, nel suo insieme, degradante e lesiva della dignità umana.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il rimedio risarcitorio per la detenzione inumana è riservato a situazioni di eccezionale gravità. Per i detenuti e i loro difensori, ciò significa che non è sufficiente lamentare la violazione di una norma dell’ordinamento penitenziario per ottenere un indennizzo. È necessario dimostrare, con elementi concreti, che quella specifica violazione, da sola o in combinazione con altre, ha prodotto un patimento superiore a quello connaturato allo stato di privazione della libertà. La soglia per il risarcimento rimane elevata, a tutela della natura eccezionale del rimedio e per evitare un suo utilizzo indiscriminato.
La mancata fruizione di due ore d’aria distinte o il divieto di cuocere cibi costituiscono sempre detenzione inumana?
No. Secondo la Corte, non ogni lesione astratta di un diritto costituisce la base per un risarcimento per detenzione inumana. È necessario che le condizioni provochino uno sconforto e un’afflizione di intensità tale da eccedere l’inevitabile sofferenza legata alla detenzione.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con le motivazioni del provvedimento impugnato e perché le sue argomentazioni non superavano il principio giurisprudenziale secondo cui solo le violazioni che causano una sofferenza eccedente quella inevitabile della detenzione giustificano un risarcimento.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si possa escludere la sua colpa nel presentare il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16283 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMATO NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il suo reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di Udine pronunciata il 23/09/2020, la quale rigettava l’istanza, dal medesimo presentata, volta al risarcimento da inumana detenzione ex art. 35-ter ord. pen. per il trattamento contrario all’art. 3 CEDU asseritarnente subito presso l’Istituto di Cuneo dal 22/09/2010 al 04/11/2014;
Rilevato che il ricorrente deduce la violazione degli artt. 3 CEDU, 27 comma 3 Cost., 35-ter e 41-bis ord. pen., avendo il Tribunale fondato la propria decisione sulla erronea convinzione che il giudicato esecutivo derivante dalla precedente decisione sul medesimo oggetto non fosse superabile, non essendo intervenuto un mutamento di giurisprudenza a chiarire che la mancata fruizione di due ore d’aria distinte da quelle riservate alla socialità e il divieto di cuocere cibi per i detenuti regime carcerario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pe.n. possa costituire un trattamento contrario all’art. 3 CEDU, in tal modo non considerando che la sent. n. 186/2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa che poneva il suddetto divieto;
Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugNOME, il quale non ha dichiarato inammissibile il reclamo sulla scorta del ritenuto giudicato esecutivo, ma ha esamiNOME i rilievi difensivi nel merito, ritenendo insuss stenti i presupposti del rimedio alla luce delle complessive – ed adeguatamente valutate – condizioni di detenzione;
Ritenuto che sul punto il ricorso è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “non ogni lesione astrattamente tutelabile con l’azione inibitoria di cui all’art. 35-bis ord. pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo, ma solo quelle che sono idonee a provocare all’interessato uno sconforto e un’afflizione di intensità tale da eccedere l’inevitabile sofferenza legata alla detenzione” (Sez. 1, n. 11602 del 27/01/2021, COGNOME, Rv. 280681, principio affermato rispetto alla mancata fruizione, da parte di un detenuto in regime detentivo differenziato, di due ore effettive d’aria per tutto l’arco della detenzione);
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente