Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20699 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20699 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LUGO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG,NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Ancona h respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento, in da 6 dicembre 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva negato ricorrente i rimedi risarcitori di cui all’art. ex art. 35-ter legge 26 lugl 354. (Ord. pen.) in relazione a periodi di detenzione patiti presso l’is pena di Fossombrone.
Il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto del reclamo, conferma in primo luogo la correttezza dei criteri di computo dello spazio individu cella collettiva, concludendo che l’istante, nel periodo in contestazione, detenuto in cella singola e fruito di uno spazio superiore a quattro metri qu (segnatamente 5,4 metri quadrati al netto del bagno e degli arredi), riguardo a quanto risultante dalla relazione trasmessa dall’Istituto penite ed ai criteri indicati dalla giurisprudenza.
In secondo luogo, quanto ai fattori degradanti la detenzione, ha osser come, con riferimento alla dedotta presenza nella cella singola di un bagno turca – essendo l’uso di tale servizio non promiscuo e il bagno comun separato dal resto della cella da un muretto alto, sormontato da una t corrente fino al soffitto – tale circostanza non integrasse alcun d’insalubrità, ma costituisse un indicatore da valutarsi nel complesso condizioni detentive che riteneva, dunque, non contrarie all’art. 3 convenzione EDU.
Avverso detta ordinanza ricorre RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del difensore di fiduc deducendo, con un unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 35-ter Ord. pen.
Deduce la sussistenza di tutte le condizioni per procedere al riconoscime della detenzione non conforme e, senza avversare i criteri di calcolo dello s individuale da assicurare a ciascun detenuto, concentra le sue doglianze mancata valutazione dei fattori negativi, diversi dal sovraffollamento, comun idonei a configurare la violazione del divieto di trattamenti inumani o degra stabilito dall’art. 3 della Convenzione EDU.
Segnatamente, lamenta che la motivazione del Tribunale di sorveglianza sarebbe meramente riproduttiva di quella del Magistrato di sorveglianza, se che sia stato svolto alcun confronto con le obiezioni difensive in d’insalubrità dell’ambiente, rese invece evidenti dall’obiettiva circostanz finestra della cella poteva aprirsi esclusivamente dall’esterno; ciò avrebb stagnanti i miasmi provenienti dal bagno alla turca, in patente violazione
disposizioni dell’Ordinamento penitenziario e del relativo Regolamento in pun di rispetto della dignità umana dei locali di detenzione.
Censura, infine, l’omessa ispezione dei luoghi o l’omessa perizia, essendo soddisfacente la relazione dell’Amministrazione penitenziaria presen nel fascicolo.
Il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto c requisitoria scritta depositata in data 27 novembre 2023, ha chiesto dichi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deduce censure infondate.
Com’è noto, il sistema di tutela a favore dei detenuti è stato raff rendendosi concreto in due azioni, autonome e complementari, disciplinat rispettivamente, agli artt. 35-bis e 35-ter Ord. Pen., che consentono al detenuto di essere sottratto in modo tempestivo ad una condizione detentiva contrari senso di umanità – per effetto di un intervento di tipo preventivo-inib con possibilità di esecuzione coattiva, in base all’art.35-bis – e, dal conseguire un ristoro per la violazione già subita, grazie alla tutela risar compensativa di cui all’art. 35-ter (il riferimento è al decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 10 e al dec legge 26 giugno 2014, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ago 2014, n. 117).
L’essenziale caratteristica dell’art.35-ter Ord. GLYPH pen. GLYPH consiste nell’aver introdotto rimedi di tipo compensativo/risarcitorio, con estensione dei pot verifica e d’intervento del magistrato di sorveglianza, allo scopo di rafforz strumenti tesi alla riaffermazione della «legalità della detenzione».
Si tratta, in sostanza, dì misure che rappresentano un quid pluris rispetto al previgente sistema di tutela, essenzialmente incentrato sul potere del magis di sorveglianza di inibire la prosecuzione dell’attività contra legem, in ottemperanza al monito derivante dalla Corte EDU di introdurre ricorsi tali « le violazioni dei diritti tratti dalla Convenzione possano essere ripa maniera realmente effettiva» (così, Corte EDU, 8/01/2013, COGNOME ed al c. Italia, §98).
Il legislatore ha perinnetrato il pregiudizio risarcibile ai sensi dell’a 35-ter al fatto di aver subìto «condizioni di detenzione tali da violare l’art Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato Corte europea dei diritti dell’uomo».
Ciò premesso, rileva la Corte come il Tribunale di sorveglianza abbia fat buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittim costituzionale e convenzionale espressi sul tema ed ha mostrato di avere tenu in considerazione tutti i lamentati motivi di disagio dedotti dall’intere ritenendoli – con motivazione non manifestamente illogica – non incidenti sul decisione discrezionale ad essa spettante.
3.1. In primo luogo, ha correttamente posto in evidenza la circostanza, n avversata dal ricorrente, che il detenuto aveva fruito di uno spazio superio quattro mq.
A tal proposito va ricordato come, a seguito di quanto chiarito ne pronuncia della Grande Camera del 20/10/2016 nel procedimento Mursic c. Croazia, mentre la costrizione di un detenuto in uno spazio inferiore a tre m quadrati in una cella collettiva determina una “forte presunzione” di violaz dell’art. 3 CEDU, uno spazio personale dentro la cella compreso fra i tre quattro metri quadrati può assumere rilievo, nella prospettiva dell’art. 3 C solo, se l’esiguità della superficie si accompagna ad altri fattori d’inadegu del regime penitenziario (impossibilità di fare esercizio all’aria aperta, accesso alla luce naturale e all’aria, insufficiente sistema di riscalda omesso rispetto di basilari requisiti igienico-sanitari). Infine, in presenza spazio personale dentro la cella superiore a quattro metri quadrati, come que che riguarda l’odierno ricorrente, ai fini dell’eventuale violazione dell’art. 3 assumono rilievo aspetti diversi da quello dello spazio.
Sicché, sotto tale profilo, il Tribunale non ha trascurato le deduz difensive, ma ha, di contro, valutato (p. 2 e 3 dell’ordinanza) le condi negative dedotte dal detenuto (limitata possibilità di uso delle docce, ri permanenza all’aria aperta, la scarsa luminosità) e le ha reputate smentite informazioni acquisite e, comunque, ha correttamente ritenuto che non vi foss stato un trattamento disumano e degradante cui il detenuto sia st sottoposto.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, la condizi detentiva contraria all’art. 3 della CEDU, a differenza dell’ambito di applicaz dei rimedi preventivi di cui all’art. 35-bis Ord. pen., non è riconoscibile in presenza di una qualsiasi violazione dei diritti del soggetto detenuto esclusivamente in caso di violazioni di tale entità da provocare all’intere un’afflizione che eccede l’inevitabile sofferenza legata alla detenzione (t altre, Sez. 1, n. 20985 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279220; Sez.1 n. 4372
del 11/06/2015, COGNOME; Sez. 1, n. 14258 del 23/01/2020, COGNOME, Rv 278898 secondo cui, «In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen., non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevante ai sensi dell’ar della convenzione, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la situazione di “mero disagio” collegata a contesti di vita intramuraria confortevoli o alla necessità di subire, per periodi non prolungati, disagi previsti, né prevedibili, la cui rimozione richiede tempi di intervento non sem prograrrimabili». Ciò coerentemente con il criterio della c.d.soglia minima gravità, costantemente utilizzato dalla Corte EDU per selezionare le condott messe al bando ai sensi dell’art. 3 della Convenzione.
Gravità non riconoscibile nella situazione complessivamente denunciata dal ricorrente. 3.2. Quanto allo specifico tema della presenza, all’interno della cella, bagno-doccia alla turca, il Collegio intende dare continuità al principio di d espresso da questa Corte (Sez. 1, n. 15308 del 23/01/2019, COGNOME, non mass.) secondo cui «il periodo detentivo trascorso anche in camera detentiva singol senza limitazioni di spazio vitale rilevanti, può rappresentare un conc indicatore di trattamento degradante, da valutarsi nel complessivo contesto de condizioni detentive». L’assenza di un’effettiva e completa separazione tra locale-bagno e il resto della camera detentiva – si è chiarito – «è f potenzialmente produttivo di un trattamento inumano o degradante, sia i camera detentiva singola (per questioni di decoro e igiene, oltre che pe probabilità di osservazione dall’esterno di quanto accade nello spazio dovrebbe essere riservato), sia in camera detentiva collettiva, se e in quan tale condizione sfavorevole si associno altri aspetti negativi della comples condizione vissuta dal soggetto recluso» e che «non può, pertanto, omettersi verifica del complesso delle condizioni detentive – ai fini di cui all’art. 35-ter Ord. pen – lì dove risulti accertata, come nel caso in esame, l’esistenza del bag vista” in camera detentiva singola». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ha espresso le ragioni per le q non ha ritenuto tale elemento di intollerabile afflittività, chiarendo che il doccia era separato dal resto della cella da un muro alto e sormontato da tenda corrente fino al soffitto e che tale circostanza – considerata unita all’uso esclusivo della cella da parte del ricorrente – escludeva la lesio diritto alla riservatezza, così come quello alla salubrità dell’ambiente.
Conclusivamente, nel caso in esame, tutti i concorrenti aspetti risult oggetto di positiva valutazione da parte del Tribunale con motivazione che no risulta illogica e che appare fondata su una compiuta ricognizione de circostanze rilevanti.
La diversa opinione esposta, sul tema, dal ricorrente non introduce profil critica tali da determinare la riconoscibilità di un vizio motivazion d’incompletezza rilevante dell’istruttoria.
S’impone, per tali ragioni, il rigetto del ricorso, da cui disc condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’ 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente