Detenzione Inumana: lo Spazio del Termosifone Conta? La Cassazione Risponde
Il concetto di detenzione inumana e degradante è un pilastro del nostro ordinamento e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Uno degli aspetti più dibattuti riguarda lo spazio minimo vitale a disposizione di ogni detenuto. Ma cosa succede quando in questo spazio sono presenti arredi fissi, come un termosifone? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza, stabilendo un principio importante sul calcolo della superficie calpestabile.
Il caso: un ricorso per detenzione inumana
Un detenuto ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Il ricorrente sosteneva di aver subito una condizione di detenzione inumana durante un periodo trascorso in una casa circondariale. Il punto centrale della sua doglianza era che, nel calcolo dello spazio minimo a sua disposizione, non era stata sottratta la superficie occupata dal termosifone presente nella cella. A suo avviso, questo elemento d’arredo fisso riduceva di fatto lo spazio vitale, portandolo al di sotto della soglia minima consentita.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che le argomentazioni del detenuto fossero semplicemente una riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice precedente. La Corte non ha quindi ravvisato la necessità di un nuovo esame nel merito della questione.
Le motivazioni: perché il ricorso sulla detenzione inumana è stato respinto
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri argomentativi principali.
Il principio consolidato sullo spazio calpestabile
Il cuore della motivazione risiede nel richiamo a un orientamento giurisprudenziale già consolidato. La Corte ha citato una propria precedente pronuncia (Sez. 1, n. 11561 del 08/02/2024), secondo cui “i caloriferi sono fissati al muro e quindi non diminuiscono la superficie calpestabile ed utilizzabile”. In altre parole, un elemento come il termosifone, essendo installato a parete, non incide sull’area del pavimento su cui il detenuto può muoversi e vivere. Il ricorrente, inoltre, non aveva fornito alcuna prova specifica o argomentazione dettagliata su come, nel suo caso concreto, il termosifone avesse effettivamente limitato lo spazio a sua disposizione.
La genericità di altre doglianze
La Corte ha inoltre sottolineato come altri riferimenti presenti nel ricorso, ad esempio a delle non meglio specificate “bilancette”, fossero del tutto incomprensibili. Il ricorrente non aveva spiegato di che tipo di arredo si trattasse, se fosse presente nella cella e se fosse fissato al suolo, rendendo impossibile per i giudici valutarne l’eventuale impatto.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
L’ordinanza ribadisce un principio chiaro: ai fini della valutazione di una potenziale condizione di detenzione inumana, non tutti gli arredi fissi riducono automaticamente lo spazio vitale del detenuto. La valutazione deve concentrarsi sulla “superficie calpestabile ed utilizzabile”. Gli elementi fissati a muro, come i termosifoni, sono generalmente esclusi da questo calcolo. Chi intende sollevare una simile contestazione ha l’onere di dimostrare in modo specifico e dettagliato come un determinato arredo, anche se a muro, limiti concretamente lo spazio vivibile, non potendo basarsi su una semplice affermazione generica. La decisione, dichiarando l’inammissibilità e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di un’ammenda di 3.000 euro, serve anche da monito contro la presentazione di ricorsi basati su argomentazioni ripetitive e non supportate da prove concrete.
La superficie occupata da un termosifone a muro deve essere sottratta dal calcolo dello spazio minimo per un detenuto?
No, secondo la giurisprudenza di legittimità citata nell’ordinanza, i caloriferi fissati al muro non diminuiscono la superficie calpestabile e utilizzabile e, pertanto, non devono essere scomputati dal calcolo dello spazio a disposizione del detenuto.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché gli argomenti proposti erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e respinte dal giudice di merito. Inoltre, si scontravano con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2564 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2564 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VERONA il 30/06/1964
avverso l’ordinanza del 18/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti proposto nell’unico motivo di ricorso, volto a contestare il giud di inesistenza di una condizione di detenzione inumana e degradante con riferimento ad un periodo trascorso dal ricorrente presso la Casa circondariale di Vigevano, sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giurid dal giudice di merito, e la deduzione contenuta in ricorso secondo cui l’ordinanza impugnata non avrebbe scomputato dallo spazio minimo disponibile per ciascun detenuto la superficie del termosifone si scontra con la giurisprudenza di legittimità che ritiene, invece, che riferimento al termosifone, si rileva che il ricorrente non ha dedotto nulla in modo specifico la incidenza di esso rispetto allo spazio a disposizione considerato anche che, come noto, caloriferi sono fissati al muro e quindi non diminuiscono la superficie calpestabile ed utilizza (Sez. 1, n. 11561 del 08/02/2024, Musicò, n.nn.), mentre il riferimento alle bilancette no comprensibile, non spiegandosi in cosa consista questo tipo di arredo, se lo stesso esistesse nell camera di detenzione e se lo stesso fosse infisso al suolo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.