Detenzione Illegale Munizioni: Reato Autonomo anche con Arma Clandestina
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di armi: la detenzione illegale munizioni costituisce un reato autonomo e non viene assorbito da quello di possesso di un’arma clandestina. Questa decisione chiarisce come il nostro ordinamento tratti con particolare severità ogni aspetto legato alla circolazione di armi e munizioni non autorizzate.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei precedenti gradi di giudizio per la detenzione di un’arma clandestina e del relativo munizionamento. L’imputato, tramite il suo legale, ha sollevato diversi motivi di appello davanti alla Suprema Corte. Tra questi, spiccava la tesi secondo cui il reato di possesso illegale delle munizioni avrebbe dovuto essere considerato ‘assorbito’ da quello, più grave, di detenzione dell’arma clandestina.
Inoltre, il ricorrente ha riproposto questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, relative alla particolare tenuità del fatto, alla recidiva e alla concessione delle attenuanti generiche, sostenendo un’errata valutazione da parte del giudice di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti: uno di carattere procedurale e uno di carattere sostanziale, che tocca il cuore della questione giuridica.
In primo luogo, i giudici hanno qualificato i motivi relativi a tenuità del fatto, recidiva e attenuanti come ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente analizzate e respinte in appello. La Corte ha sottolineato che non è suo compito riesaminare il merito delle scelte discrezionali del giudice precedente, a meno che non emerga una ‘manifesta illogicità’ nella motivazione, profilo che nel caso di specie non è stato ravvisato.
Le Motivazioni sulla Detenzione Illegale Munizioni
Il punto centrale della pronuncia riguarda il secondo motivo di ricorso, ovvero la pretesa di assorbimento del reato di detenzione illegale munizioni (art. 697 c.p.) in quello di detenzione di arma clandestina (art. 23, L. 110/1975). La Corte ha rigettato questa tesi, allineandosi alla sua giurisprudenza consolidata.
I giudici hanno spiegato che il principio di assorbimento non può operare in questo contesto. La logica è la seguente: il reato di detenzione illegale di munizioni si configura come autonomo quando le munizioni stesse, per numero e calibro, costituiscono la dotazione ordinaria di un’arma clandestina detenuta dallo stesso soggetto. Poiché un’arma clandestina, per sua natura, non può mai essere ‘legalmente detenuta’, le relative munizioni non possono essere ricollegate ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di legittima detenzione. Di conseguenza, le due condotte illecite (detenere l’arma e detenere le munizioni) mantengono la loro autonomia e vengono punite separatamente, configurando un concorso di reati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Chiunque venga trovato in possesso di un’arma clandestina e del suo munizionamento dovrà rispondere di due distinti reati, con un conseguente aggravamento del trattamento sanzionatorio. La decisione rafforza la linea di rigore dell’ordinamento nei confronti di chi si procura e detiene armi al di fuori di ogni circuito legale, punendo non solo il possesso dello strumento offensivo principale, ma anche quello dei suoi componenti essenziali, come le munizioni. Viene così confermato che ogni elemento che contribuisce alla potenziale pericolosità di un’arma illegale è considerato di per sé un fatto penalmente rilevante.
La detenzione di munizioni per un’arma clandestina è un reato a parte?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la detenzione illegale di munizioni costituisce un reato autonomo (art. 697 c.p.) e non viene assorbito dal reato di detenzione di arma clandestina, poiché tali munizioni non sono ricollegabili ad alcuna arma che possa essere detenuta legalmente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché alcuni motivi erano una mera riproposizione di censure già respinte in appello, senza evidenziare profili di manifesta illogicità. Inoltre, la tesi sull’assorbimento del reato di detenzione munizioni si poneva in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte.
È possibile ottenere attenuanti generiche riproponendo le stesse argomentazioni in Cassazione?
No. La Corte ha stabilito che la semplice riproposizione di argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito non è sufficiente per rimettere in discussione decisioni discrezionali, come quelle sulle attenuanti generiche, a meno che non si dimostri una manifesta illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1608 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1608 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/09/1989
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, sulla particolare tenuità, sulla re sulle attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, di cui aggrediscono il giu discrezionale senza riuscire ad individuare un tratto di illogicità manifesta della motivazione d sentenza impugnata;
il secondo motivo è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimit secondo cui “nell’ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero e calib costituiscono ordinaria dotazione di un’arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si configura l’autonomo reato di cui all’art. 697 cod. pen., con esclusione dell’assorbimento nella fattispecie di cui all’art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, trattand munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente” (Sez. 1, Sentenza n. 1898 del 17/09/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280298);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOME Il presidente