Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28610 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME ATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; bglitQ il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, 6.1Re ha concluso chiedendo 1
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procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Teramo in composizione monocratica ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di detenzione illegale di cartucce ex art. 697 cod. pen. e, pertanto, lo ha condanNOME alla pena di euro 300 di ammenda.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Si rileva che il Giudicante, pur avendo riconosciuto che si trattava di munizioni spezzate, detenibili in uno con un’arma, e che comunque non era stato notificato alcun divieto di detenzione delle stesse, costituite altresì da pallini inerti e come tali non esplosivi, ha ritenuto detta responsabilità.
2.2. Col secondo motivo di ricorso viene lamentato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva.
Si evidenzia che, trattandosi di reato contravvenzionale, non si poteva applicare la recidiva.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si rileva violazione di legge per mancata pronuncia sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il difensore insiste, alla luce di detti motivi, per l’annullamento della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, conclude, con requisitoria scritta, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Inammissibile ‘è il primo motivo di impugnazione, in quanto manifestamente infondato e reiterativo.
A fronte, invero, di una motivazione scevra da vizi logici e giuridici, come quella della sentenza impugnata, in cui si evidenzia che l’imputato
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non aveva titolo per detenere le cartucce a pallini di 24 g. – 2,4 m. – 7.5 marca RC2 competition, rinvenute nella sua disponibilità all’esito di una perquisizione presso il suo domicilio, poiché la licenza di caccia gli era stata revocata, e che, pertanto, a fronte di tale dato oggettivo, non rileva che le munizioni fossero spezzate e, quindi, detenibili nella misura di 1000, essendo la lecita detenzione delle stesse legata unicamente a quella di un’arma regolarmente detenuta.
Assume rilievo nel caso in esame l’art. 26 I. 18 aprile 1975, n. 110, che collega la detenzione di munizioni senza autorizzazione, fino a 1000, al possesso di armi regolarmente denunciate, evenienza esclusa nel caso di specie (in cui si dà, altresì, atto che le forze dell’ordine, in occasione del sequestro, avevano proceduto a ritirare anche una vecchia licenza d’armi per uso personale del 2009).
Invero, ai fini della configurabilità del reato di detenzione abusiva di munizioni, le cartucce caricate a “pallettoni”, ossia a pallini di numerazione compresa tra il 5/0 e 1 1 11/0, sono munizioni spezzate, e rientrano nella previsione dell’art. 26 I. n. 110 del 1975, con la conseguenza che per le stesse, ove riferite ad arma di cui sia stato regolarmente denunziato l’acquisto, non è obbligatoria la denuncia di detenzione, fino al numero di mille (Sez. 1, n. 20442 del 27/03/2015, Ferrai, Rv. 263606).
1.2. Manifestamente infondato e aspecifico è il secondo motivo di ricorso, in quanto la recidiva, certamente inammissibile per le contravvenzioni e quindi erroneamente contestata nel caso in esame, non è stata computata nella pena e deve, pertanto, ritenersi essere stata esclusa.
1.3. Infine, manifestamente infondato e aspecifico è anche il terzo motivo di ricorso.
In sede di conclusioni difensive la difesa non risulta avere invocato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, limitandosi a chiedere, in via principale, l’assoluzione e, in via subordinata, i benefici di legge e l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., per cui il Giudicante non era tenuto ad una specifica valutazione al riguardo, essendo senza dubbio sufficiente il riferimento all’equità della pena.
All’inammissibilità consegue la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024.