Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6666 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6666 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione impugnata, condannava NOME COGNOME alla pena di due anni di reclusione e 1.333,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi A e B, accertati a Taranto il 15 ottobre 2024.
Ritenuto che il ricorso in esame, che veniva articolato in un’unica doglianza, chiede la rivalutazione complessiva del merito della vicenda processuale, sotto il profilo della configurazione dei reati ascritti all’imputato ai capi A e B, che risultano vagliati dalla Corte territoriale tarantina nel rispetto delle regole dell logica e delle emergenze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell’immediatezza dei fatti dai Falchi della Questura di Taranto risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di NOME COGNOME, che, il 15 ottobre 2024, intorno alle ore 17, veniva trovato in possesso di una pistola richiudibile modificata, calibro TARGA_VEICOLO, nei termini contestati all’imputato ai capi A e B.
Ritenuto che le giustificazioni addotte da NOME COGNOME, secondo cui l’arma era stata portata nella sua abitazione da un familiare, appaiono contrastanti con le emergenze probatorie, che non consentono di ritenere credibile la versione degli accadimenti fornita dal ricorrente, che non trova riscontro nel verbale di arresto in flagranza di reato del 15 ottobre 2024.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026.