Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7454 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7454 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria con la quale il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 8 febbraio 2024, il Tribunale di Foggia condannava, con rito abbreviato, NOME COGNOME alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa perché ritenuto responsabile dei reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 2 e 7 I. 895/67 e 697 cod. pen. (capo 1), art. 23, commi 1 e 3, I. n. 110/75 (capo 2), art. 2 I. n. 895/67, così riqualificata l’originaria imputazione elevata in relazione all’art. 1 della stessa legge (per due pistole mitragliatrici: capo 3) e art. 648 cod. pen. (capo 4, relativo alle tre pistole con matricola abrasa oggetto del capo 2 e alle due mitragliatrici oggetto del capo 3).
Il giudice di primo grado fondava la responsabilità dell’imputato sugli atti d’indagine utilizzabili ai fini della decisione per la scelta del rito e, in particola sulla comunicazione di notizia di reato con gli allegati verbali di perquisizione e sequestro e di arresto, nonché sugli esiti degli accertamenti tecnici di tipo balistico effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE, riportati nella relazione tecnica.
2. Sul gravame dell’imputato, la Corte di appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, espletata attività di rinnovazione istruttoria attraverso l’escussione del teste COGNOME, ispettore presso la Squadra Mobile di Foggia, e l’acquisizione di una nota relativa allo stato dei luoghi, riduceva la pena inflitta nella misura di tre anni e sei mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa.
Secondo le conformi ricostruzioni dei fatti desumibili dalle pronunce di GLYPH I-merito, le armi e le munizioni in contestazione venivano ritenute sotto le tegole di un tetto corrispondente al INDIRIZZO di INDIRIZZO San INDIRIZZO presso il quale gli operanti avevano visto dirigersi, frettolosamente, l’imputato, in occasione della esecuzione nei suoi confronti di un’ordinanza di custodia cautelare per fatti relativi ad altro procedimento. Nell’occasione, il COGNOME e i suoi familiari traccheggiarono una ventina di minuti prima di aprire la porta d’ingresso ai Carabinieri, tempo durante il quale il giovane si affrettò a raggiungere il tetto dove, nell’immediatezza, sarebbero state rinvenute le armi e le munizioni, occultate sotto le tegole in 13 involucri.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del difensore, deducendo, nel corpo di un unico motivo, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e delle regole di valutazione degli indizi, nonché la carenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria inerente alla escussione dei proprietari dell’abitazione sottostante il tetto dove erano state occultate le armi.
4. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in considerazione della genericità delle formulate censure e della non esplicata decisività della prova testimoniale richiesta dalla difesa a integrazione dell’istruttoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
2. A proposito della censura di carattere processuale, giova ricordare che nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice “ex officio” solo nel caso in cui egli ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, tale giudizio deve tener conto della “novità” del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave “prospettica” sopra indicata (tra molte, Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287482 – 02; Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282585 – 01).
Va, altresì, evidenziato che il vizio della sentenza previsto dall’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. e consistente nella mancata assunzione di prova decisiva si verifica allorché l’omessa assunzione riguardi una prova in grado di determinare una ricostruzione dei fatti diversa da quella emergente dagli atti in precedenza acquisiti: tale ipotesi non si verifica quando l’elemento che si chiede di provare è costituito da una circostanza del fatto già in atti del processo (Sez. 4, n. 14161 del 24/10/2005, dep. 2006, Bolognini, Rv. 233947 – 01).
Alla luce dei richiamati principi, la censura formulata sulla mancata escussione, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., dei proprietari dell’immobile di INDIRIZZO (sotto il cui tetto sono state rinvenute le armi), è inficiata da assoluta genericità, poiché priva di sviluppi argomentativi specifici atti a rappresentare la decisività della richiesta assunzione in funzione dell’eventuale ribaltamento in senso favorevole all’imputato della decisione di condanna emessa in primo grado: ciò a fronte del dato incontestabile, emerso dal processo, del sostanziale abbandono da anni di quell’immobile (vedi pag. 8 della sentenza impugnata, in cui si dà atto “che le tapparelle erano completamente chiuse, il citofono non riportava alcun nominativo e non funzionava, circostanza che lasciava supporre che all’interno dell’immobile non fosse neppure in atto 14 fornitura di energia elettrica”).
3. Venendo al tema della responsabilità, va ricordato che, in sede di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca – come ha fatto il ricorrente – la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) , stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04).
In ogni caso, volendo esaminare le dedotte censure concernenti la motivazione, non può che rilevarsene il carattere genericamente confutativo e, in larga parte, rivalutativo, a fronte di una motivazione che certamente non può definirsi, nel complesso, manifestamente illogica.
I giudici di merito hanno in particolare dato atto, anche in base alla dettagliata testimonianza resa in appello dall’ispettore COGNOME, che l’azione posta in essere, per circa venti minuti, dall’imputato all’arrivo degli operanti, nel corso della quale egli fuggì sui terrazzi adiacenti alla sua abitazione, salì sul tetto corrispondente al INDIRIZZO di INDIRIZZO, vi movimentò tegole provocando un inequivoco rumore distintamente percepito dagli agenti intervenuti e occultò armi e munizioni, fu continuativamente osservata dai suddetti agenti che erano in strada attendendo che gli occupanti l’abitazione dell’imputato aprissero la porta.
Proprio nel punto individuato quale luogo di occultamento di armi e munizioni, queste ultime vennero rinvenute.
La conclusione circa la riconducibilità di siffatto armamentario al ricorrente cui sono pervenuti i giudici di merito è, dunque, coerente con le evidenze acquisite e non pecca di manifesta illogicità, così come del tutto ragionevolmente si è ritenuta l’inverosimiglianza della versione resa dall’imputato, il quale ha giustificato la concitata fuga sul tetto con l’intento di liberarsi di un quantitativo stupefacente (nonostante lo stupefacente sia stato rivenuto nell’abitazione perquisita, quando, finalmente, COGNOME, rincasato dopo la descritta fuga, aprì la porta agli operanti) oppure della diversa tesi propugnata dal difensore tecnico, neppure sposata dall’imputato, tesa a sostituire lo stupefacente con un’arma.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione
della causa d’inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025
Presidente
Il Consigliere estensore